Con la Comunicazione n. 286 del 9 febbraio scorso, la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di rilascio del DURC.
In particolare, è ribadito che il Durc va presentato per tutte le imprese che operano nel cantiere, quindi anche per le subappaltatrici, prima dell’inizio dell’attività. In caso contrario si incorre nella sospensione del titolo abilitativo.
Nelle opere pubbliche il Durc è necessario in tutte le fasi dell’attività delle imprese, mentre in fase di gara è, generalmente, sufficiente l’autodichiarazione di regolarità contributiva.
Relativamente ai lavori pubblici, la Cassa edile competente per il rilascio del Durc è quella del territorio in cui si eseguono i lavori.
L’eventuale irregolarità di un’impresa subappaltatrice può essere sanata con l’intervento solidaristico dell’impresa aggiudicataria, la quale può farsi carico del versamento dei contributi per i lavoratori occupati nel cantiere.
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