Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2009 è stato pubblicato il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 30 marzo 2009 n. 53 - Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice. Tale regolamento, entrato in vigore in data 11/06/2009, contiene tutte le informazioni relative all’ammissione e alla partecipazione all’unica “prova di idoneità” per l’acquisizione delle qualifiche di “restauratore di beni culturali” e di “collaboratore restauratore di beni culturali”. La prova di idoneità sarà indetta, in un’unica sessione, con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che sarà pubblicato sia su Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», sia sul sito Internet istituzionale dello stesso Ministero - http://www.beniculturali.it. Vi potranno partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 182 comma 1-bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, vale a dire: -periodo, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, almeno pari a quattro anni di attività di restauro dei beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento; -diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, con iscrizione ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; -diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, con iscrizione ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; -diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, con iscrizione ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; -qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nonché periodo, alla data del 30 giugno 2007, pari almeno a tre anni di attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento. Si evidenzia, infine, quanto segue: a)i due elenchi di coloro che, avendo superato la prova di idoneità (prima prova scritta, seconda prova scritta e prova teorico-pratica), acquisiscono la qualifica di “restauratore di beni culturali” e la qualifica di “restauratore di beni culturali” vengono approvati con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e vengono pubblicati su Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Ministero; b)acquisiscono la qualifica di “restauratore di beni culturali” coloro che alla prova teorico-pratica conseguono un punteggio pari o superiore a 70 centesimi; c)acquisiscono la qualifica di “collaboratore restauratore di beni culturali” coloro che alla prova teorico-pratica conseguono un punteggio compreso tra 50 e 69 centesimi.
TestoDecreto30marzo2009n53.pdf
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