del 7 febbraio 2006
“Atto di indirizzo in materia di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici ascrivibili alla categoria OS12 - modalità di
dimostrazione del requisito di cui all’art. 18, co. 8, ultimo cp, del DPR
34/2000 e succ. mod e int.”
Rif Soa/934
IL
CONSIGLIO
Considerato in fatto
L’art. 18 del DPR 34/2000 come
modificato dal DPR 93/2004 e dalla legge 162/2004, ha disposto che ai fini
della esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a
decorrere dal primo gennaio 2006, al
fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le
classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa
deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione,
al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le
classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche
le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori
della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del
produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e
installazione degli stessi.
L’Associazione ACAI in vista della data del 1.01.2006
(successivamente alla quale le imprese che si qualificheranno nella categoria
OS12, per una classifica pari o superiore alla III, dovranno esibire la certificazione di qualità suddetta), ha
richiesto a questa Autorità di fornire un indirizzo interpretativo sulle
modalità di applicazione del disposto obbligo di certificazione.
In materia di certificazione di qualità -come previsto delle
norme di riferimento- questa Autorità,
con il venire in evenienza dell’obbligo di dimostrazione per gli esecutori di
lavori pubblici del possesso del requisito previsto dall’art. 4 del DPR
34/2000, al punto f) della
determinazione n° 29/2002, ha espresso l’avviso che qualora l’attestazione di
qualificazione sia stata rilasciata prima dell’entrata in vigore del suddetto
obbligo di certificazione, compete alle
Stazioni Appaltanti in sede di gara il riscontro del possesso della certificazione di qualità da parte del
concorrente e della richiesta, proposta alla Soa di riferimento,
dell’adeguamento della propria attestazione.
Considerato in diritto
L’ art.18 del DPR 34/2000 e s.m. e i. ha introdotto
l’obbligo per gli esecutori di lavorazioni ricadenti in categoria OS12 e di
importo pari o superiore a Euro 1.032.913 di acquisire la certificazione di
qualità anche rispetto all’attività produttiva dei componenti che il soggetto
esecutore dovrà mettere in opera.
Tale obbligo, derivante dalla disposizione in parola, assume
una duplice valenza, sia ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni indicate sia
ai fini della di qualificazione delle imprese operanti nel settore di specie.
Secondo una prassi
che ormai sta consolidandosi, invece, la formulazione del disposto
normativo sembra spostare il momento dell’accertamento del possesso di tale
certificazione al solo momento della revisione o del rinnovo dell’attestazione
.
Tale interpretazione darebbe, evidentemente, luogo a che le
imprese entro il termine del 31 dicembre 2005 propongano richiesta di
rinnovo al fine di prorogare di
ulteriori tre anni (termine per la successiva revisione triennale) l’obbligo di
acquisizione della prevista certificazione di qualità.
Occorre, pertanto, evidenziare che la disposizione normativa
manifesta la previsione di un esplicito obbligo di certificazione, accertato
dalle SOA in sede di rinnovo o di verifica dell’attestazione, da considerarsi
quale condizione necessaria ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni in
discussione e che tale ipotesi rende
l’obbligo in questione quale condizione necessaria ai fini dell’esecuzione
delle lavorazioni in OS12 e, dunque, quale condizione necessaria per il
conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
Tutto ciò
premesso, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità nelle costruzioni che
la legislazione italiana si prefigge, l’Autorità in virtù dei propri
poteri di
regolazione nell’ambito del mercato dei lavori pubblici e della
qualificazione dei soggetti esecutori,
dispone
che
a) le attestazioni variate, rinnovate o verificate a cura
delle Società Organismo di Attestazione a far data dal 1.01.2006 dovranno
essere rilasciate nella categoria OS12, per classifica pari o superiore alla
III, solo ove l’impresa dimostri il conseguimento della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000
relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni
oggetto della categoria OS12 (per esemplificazione dispositivi quali guard
rail, new jersey, attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati
al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere
dalla caduta dei massi) come disposto dall’art. 18, comma 8, del DPR 34/2000;
b) qualora l’attestazione conseguita anche nella categoria
OS12 riporti una data di emissione anteriore al 1.1.2006 e, pertanto, risulti
possibile che sia stata rilasciata anche in
carenza della medesima certificazione di sistema di qualità, le Stazioni
Appaltanti, in sede di gara di lavori di importo pari o superiore a Euro
1.032.913 ricadenti in categoria OS12,
hanno l’obbligo di verificare che il concorrente abbia conseguito il possesso
della suddetta certificazione di sistema di qualità ed abbia in corso di
svolgimento presso la Soa di riferimento l’istruttoria per l’adeguamento
dell’attestazione circa il possesso della suddetta certificazione di qualità.
E’ cura dell’impresa attestata, infatti, acquisire il requisito della qualità
in parola e dimostrare tale possesso presso la SOA di riferimento, accedendo al
meccanismo a tariffa ridotta di cui al punto 3 dello schema allegato alla
determinazione 40/2000 dell’Autorità.
c) per l’esecuzione di lavorazioni
di importo compreso tra Euro 50.000 e Euro 1.032.913 ricadenti nella medesima categoria OS12, compete all’organo
preposto alla collaudazione dei lavori accertare che l’impresa esecutrice produca
una dichiarazione del produttore dei beni attestante il corretto montaggio e
installazione degli stessi.
Il
Consigliere Relatore Il Presidente
Alessandro
Botto Alfonso
M. Rossi Brigante
Depositato presso la Segreteria del
Consiglio in data
Il Segretario