Determinazione
n. 6/2005
del 22 giugno 2005
AG
52/04
Considerato
in fatto
Con specifico riguardo agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria l’ENASARCO ha
ritenuto opportuno sottoporre all’attenzione di questa Autorità due delicate
questioni interpretative, entrambe concernenti l’art. 21 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e s.m., al fine di ottenere, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 4 della medesima legge quadro, un autorevole
indirizzo interpretativo atto ad orientare il comportamento delle
amministrazioni aggiudicatrici.
La prima
questione riguarda la corretta interpretazione del comma 1bis del citato art.
21 e concerne propriamente la possibilità di affermare, in caso di appalti sotto soglia, la sussistenza del potere delle
amministrazioni aggiudicatrici di optare per la
valutazione nel merito della congruità delle offerte c.d. anomale, rinunciando
all’esclusione automatica delle medesime.
La seconda
questione concerne la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici
di utilizzare, sempre per gli appalti di importo
inferiore alla soglia comunitaria, il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa nell’ipotesi di appalto di sola esecuzione e, quindi, al di fuori
delle ipotesi di appalto concorso e concessione di lavori pubblici, per le
quali l’utilizzo di detto criterio è già consentito dalle disposizioni
normative vigenti.
Ritenuto in diritto
Al fine di stabilire se
sussiste un potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici
di optare, in caso di appalti di lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria, per la valutazione della congruità
delle offerte anomale, rinunciando all’esclusione automatica delle medesime, è
necessario analizzare quanto disposto dall’art. 21, comma 1bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e s.m., che disciplina i
meccanismi di esclusione di dette offerte, caratterizzate da un ribasso troppo
elevato perché le stesse possano ritenersi attendibili.
La
menzionata disposizione distingue tra appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria
(controvalore in euro di 5.000.000 di DSP) e quelli di importo inferiore a
detta soglia. Con riferimento ai primi, il primo periodo del citato art. 21,
comma 1bis, stabilisce che, ai fini dell’aggiudicazione, “l’amministrazione
interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993…”. Relativamente ai secondi, invece, il penultimo
periodo del medesimo articolo afferma che “…l’amministrazione interessata
procede all’esclusione automatica dalla gara…” delle offerte anomale.
Si tratta di due
meccanismi autonomi e distinti, che riguardano ipotesi nettamente differenziate: il primo, di natura discrezionale, rimette
all’amministrazione aggiudicatrice il compito di
individuare ed escludere l’offerta sospetta di anomalia solo previa verifica
della stessa in contraddittorio con gli offerenti; l’altro, c.d. automatico,
lascia al legislatore il compito di fissare i criteri in base ai quali
stabilire se una data offerta è anomala, con la conseguente esclusione
automatica della stessa senza contraddittorio.
La
ratio della richiamata disciplina è propriamente quella di escludere dalla gara
offerte ritenute fuori mercato, le quali, per il fatto di non assicurare
all’imprenditore un profitto (o un adeguato profitto) conducono inevitabilmente
ad una esecuzione non corretta da parte
dell’imprenditore, esponendo l’amministrazione al rischio di irregolarità o
ritardi nell’esecuzione di lavori e ad un contenzioso ampio e costoso.
Ciò premesso, si rileva
che la giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, Sez.
II, sentenza 11 ottobre 2004, n. 2190) ha recentemente risolto in termini positivi la questione de qua, evidenziando come l’esegesi
testuale del citato comma 1bis dell’art. 21 metta in luce la differenza tra i
due richiamati periodi della disposizione in esame. Nel primo periodo l’obbligo
positivo per la stazione appaltante di valutare
l’anomalia delle offerte è espressamente indicato attraverso l’uso del verbo
“deve”, che esprime inequivocabilmente la cogenza e
l’inderogabilità della disposizione per gli appalti sopra soglia. Nel penultimo
periodo della medesima norma, invece, tale espressione
modale non è stata reiterata e, secondo il Giudice amministrativo, non si può
ritenere che il legislatore, disponendo che per gli appalti sotto soglia si
procede all’esclusione automatica, abbia inteso vietare in maniera assoluta il
diverso criterio della verifica dell’anomalia, che sfuggirebbe, quindi, alla
discrezionalità dell’Amministrazione. Al contrario, dalla lettera della norma
si ritiene potersi evincere che l’Amministrazione non ha il dovere di esclusione automatica, potendo, così, nella sua
discrezionalità, individuare una diversa modalità di tutela nei confronti delle
offerte anomale, come può essere, appunto, la verifica dell’anomalia.
Le
argomentazioni di cui sopra, sono, peraltro, confortate da due pronunce emesse
della Corte Costituzionale sulla legittimità del meccanismo di
esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti sotto
soglia.
Ci si riferisce
propriamente alla sentenza n. 40 del 5 marzo 1998 e all’ordinanza n. 74 del 18
marzo 1999, che si pronunciano, peraltro, sul testo della disposizione de qua
vigente al momento dell’emanazione dell’ordinanza di rimessione
alla Corte (art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109/1994 aggiunto con l’art. 7
del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella
legge 2 giugno 1995, n. 216), il quale prevedeva tale disciplina come del tutto temporanea e precisamente operante fino al 1
gennaio 1997.
In tali pronunce la
Corte ha, in primo luogo, precisato che l’esigenza di garantire la serietà
dell’offerta, in relazione al ribasso proposto, per
gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria può
essere perseguita anche con modalità diverse dalla valutazione di congruità
dell’offerta anomala. In secondo luogo, ha ritenuto il meccanismo
dell’esclusione automatica delle offerte anomale, previsto per detti appalti,
conforme alle norme costituzionali, in quanto regola
temporanea e riguardante esclusivamente appalti di minore importo, per i quali
una più complessa procedura di analisi delle offerte è considerata particolarmente
onerosa rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente
ottenibile e tale da rendere meno tempestiva l’aggiudicazione dei lavori.
Dalle argomentazioni
della Corte si evince che, in quanto posta come norma
semplificatrice delle attività delle amministrazioni aggiudicatrici,
l’esclusione automatica delle offerte anomale non costituisce principio
fondamentale e inderogabile né la Corte ha
affermato, neanche implicitamente, che l’eventuale introduzione del
criterio della verifica si pone in contrasto con i principi costituzionali. Al
contrario, dal tenore delle pronunce rese traspare soltanto che tale esclusione automatica è opportuna per ragioni di
interesse pubblico; ragioni che possono ritenersi recessive quando venga in
rilievo un interesse pubblico diverso e superiore.
Nella linea interpretativa richiamata si colloca, infine,
anche la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez.
VI, n. 3188 del 6 aprile 2004, che ha ribadito il
principio, pacifico, secondo cui l’esclusione delle offerte anomale per gli
appalti sottosoglia è costituzionale, mentre per quelli sopra soglia occorre la
previa verifica in ragione dei superiori principi comunitari che governano la
materia, senza tuttavia affermare che l’eventuale introduzione, da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice, del criterio della verifica anche per
gli appalti sottosoglia si pone in contrasto con principi costituzionali o in
conflitto con principi inderogabili.
Atteso
che, alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza costituzionale
ed amministrativa, l’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti
sotto soglia non costituisce un principio fondamentale ed inderogabile, ma solo
una norma di semplificazione delle attività delle amministrazioni aggiudicatrici, si ritiene che si possa conclusivamente
affermare che rientra nella discrezionalità delle amministrazioni stesse
individuare nei bandi di gara, sulla base di
un’autonoma valutazione delle ragioni di interesse pubblico, una diversa
modalità di tutela nei confronti delle offerte anomale, come quella
rappresentata dal procedimento di verifica in contraddittorio di dette offerte.
Più complessa e delicata della precedente appare la seconda
questione posta all’attenzione di questa Autorità.
Si tratta di stabilire se, ai fini dell’aggiudicazione degli
appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di utilizzare il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio alternativo a quello del
massimo ribasso, non solo per gli appalti di importo
superiore alla soglia comunitaria con prevalenza della componente tecnologica o
con particolare rilevanza delle possibili soluzioni progettuali - come
espressamente consentito dall’art. 21, comma 1ter, della legge n. 109/1994 e
s.m. -, ma anche per gli appalti sotto soglia, per i quali la normativa
nazionale (art. 21, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m.) prevede, invece,
l’utilizzo del solo criterio di aggiudicazione fondato sulla valutazione dell’elemento
prezzo.
Nel formulare un indirizzo interpretativo sulla
problematica de qua sembra opportuno ricostruire preliminarmente il quadro
normativo di riferimento, comunitario e nazionale.
Si
rileva, al riguardo, che l’art 30, n. 1, lettere a) e b), della direttiva del
Consiglio n. 93/37/CEE del 14 giugno 1993, dispone, testualmente, che i criteri
sui quali l’amministrazione aggiudicatrice si fonda
per l’aggiudicazione dell’appalto sono: “o unicamente
il prezzo più basso; o, quando l’aggiudicazione si fa a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l’appalto: ad
esempio, il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la
redditività, il valore tecnico”.
Al fine di assicurare la
concorrenza, la normativa comunitaria, nel presupposto implicito che gli unici
criteri di selezione delle offerte idonei a garantirla siano
quelli in precedenza indicati, prevede, dunque, la possibilità di scegliere tra
l’uno e l’altro e stabilisce, nel caso in cui si dovesse ricorrere al sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di tenere presente “diversi
criteri secondo l’appalto”, quali quelli esemplificativamente
elencati.
Di contro l’art. 21, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m.
prevede che “l’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara”. Quanto al
criterio di aggiudicazione alternativo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il suo utilizzo era consentito, nella versione
originaria della legge quadro, esclusivamente nell’ipotesi di appalto-concorso
e di affidamento della concessione di costruzione e gestione dei lavori
pubblici (art. 20, commi 2 e 4, della legge n. 109/1994 e s.m.). Successivamente, con le modifiche introdotte dalla legge 1
agosto 2002, n. 166, la possibilità di ricorrere a tale ultimo criterio è stata
ampliata attraverso l’inserimento dell’art. 21, comma 1ter, secondo cui
“l’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata
può essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa…nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in
cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare
rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile
che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni
tecniche proposte dall’appaltatore”.
Tuttavia,
restando la possibilità di utilizzare il suddetto criterio, in alternativa a quello del massimo ribasso, circoscritta nei
limiti richiamati dal citato comma 1ter dell’art. 21, la modifica normativa de
qua non ha eliminato la scelta di fondo del legislatore nazionale di
privilegiare il criterio del prezzo più basso, individuandolo come quello cui
ricorrere in via ordinaria, ed ha quindi lasciato aperta la questione della
compatibilità con l’ordinamento comunitario di una disciplina nazionale che
limita la discrezionalità delle singole amministrazioni aggiudicatrici
fino al punto da impedire, in via generale ed astratta, la possibilità di
ricorrere a uno dei due criteri che la richiamata disposizione comunitaria
contempla.
Sul possibile contrasto tra normativa nazionale e
normativa comunitaria in tema di criteri di aggiudicazione
dell’appalto, questa Autorità si è in passato pronunciata con la determinazione
n. 53 del 7 dicembre 2000.
Al riguardo è stato
evidenziato che la scelta contenuta nell’art. 21 della legge n. 109/1994 e s.m.
di non consentire (a quel tempo in termini assoluti non essendo ancora
intervenuta la modifica successivamente introdotta
dalla legge n. 166/2002) di ricorrere al criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei pubblici incanti e nella
licitazione privata si colloca “in una ritenuta - da parte del legislatore -
prospettiva di maggior rigore…. Né può ritenersi che così disponendo la
normativa interna si sia posta in contrasto con quella comunitaria con
conseguente necessità di farne disapplicazione, dal
momento che non determina una lesione del diritto comunitario la norma interna
che, al fine di assicurare in modo più esteso la concorrenza, regolamenti un
determinato istituto in maniera difforme da quanto previsto in sede comunitaria
(Corte Cost., sentenza n.
482/1995)”.
Recentemente,
tuttavia, la questione è stata affrontata dalla Corte di
Giustizia, che con propria sentenza del 7 ottobre 2004 (Corte di Giustizia, Sez. II, 7 ottobre 2004, C-247/02) ha ritenuto che
“l’art. 30, n. 1. della direttiva deve essere
interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini
dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara
aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle
amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere
unicamente al criterio del prezzo più basso”. Ciò in quanto,
secondo il Giudice comunitario, una siffatta normativa nazionale, se “non
impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici di
procedere al raffronto tra le singole offerte e di individuare la migliore
sulla base di un criterio oggettivo preventivamente fissato, ricompreso appunto tra quelli indicati all’art. 30, n. 1,
della direttiva”, tuttavia, “priva le amministrazioni aggiudicatrici
della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche
peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di
essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare
la selezione della migliore offerta”.
In sostanza, dunque, la libera scelta in merito ai criteri di aggiudicazione da utilizzare, che si intende
salvaguardare a favore delle singole amministrazioni aggiudicatrici,
viene giustificata dal Giudice comunitario alla luce della più efficace
attuazione del principio della libera concorrenza, sancito dall’art. 81 del
Trattato UE, che costituisce uno dei principi generali del diritto comunitario.
Poiché, come è noto, tali principi
generali, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia ormai
comunemente accettata, devono ritenersi applicabili anche agli appalti di
importo inferiore alla soglia comunitaria, dalle conclusioni del Giudice
comunitario discende che, essendo applicazione di un principio generale
dell’ordinamento comunitario, la libertà di scelta in merito al criterio di
aggiudicazione da utilizzare spetti alle amministrazioni aggiudicatrici
in tutte le ipotesi in cui le stesse lo riterranno opportuno; quindi, non solo
nei casi espressamente previsti dal legislatore nazionale (appalto concorso,
concessione di costruzione e gestione, appalti di importo superiore alla soglia
comunitaria con prevalenza della componente tecnologica o con particolare
rilevanza delle possibili soluzioni progettuali), ma per tutti gli appalti che
ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva (appalti sopra soglia) ed
anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Per tutte le suesposte
considerazioni si è dell’avviso che:
- per gli appalti
di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria sussiste un potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici di procedere con la valutazione della
congruità delle offerte anomale in contraddittorio in luogo dell’esclusione
automatica delle medesime, non costituendo l’esclusione automatica un principio
fondamentale ed inderogabile, ma solo una regola di semplificazione delle
attività delle amministrazioni aggiudicatrici;
-
negli appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici
possono ricorrere al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in luogo del prezzo più basso, in tutte le ipotesi in cui le stesse
lo ritengano opportuno per ragioni di pubblico interesse.
I Consiglieri Relatori Il
Presidente
Alessandro Botto
Alfonso M. Rossi Brigante
Guido Moutier
Depositato presso la Segreteria del
Consiglio in data 18 luglio 2005
Il Segretario