Determinazione n. 7/2005
del 13 ottobre 2005
Rif.
R/473-03
“ Indicazioni relative alla
qualificazione delle imprese nella categoria generale OG12”
Considerato in fatto
Nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo su
appalti di lavori di bonifica, l’Autorità ha affrontato alcune problematiche di
carattere generale relative alla qualificazione delle imprese nella categoria
OG12.
Al riguardo il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto opportuno
fornire indicazioni alle stazioni appaltanti e alle SOA, per un’interpretazione
uniforme dei criteri da adottare rispettivamente per il rilascio dei
certificati di esecuzione dei lavori e dell’attestazione nella predetta
categoria.
Ritenuto in diritto
Com’è noto la qualificazione di un’impresa in una categoria
generale è conseguita dimostrando la capacità di svolgere l’attività di
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui
realizzazione siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni.
In particolare per la categoria OG12, l’allegato “A” del
D.P.R. n. 34/2000 individua quella pluralità di lavorazioni che concorrono a
realizzare opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. La categoria,
come precisato dallo stesso allegato, comprende in via esemplificativa le
discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la
protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli
impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per
qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché
gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e
per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione che di
sicurezza.
Si è potuto constatare come alla dimostrazione della
idoneità tecnica delle imprese, ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione in tale categoria, concorrano spesso anche attività attinenti al
trattamento dei rifiuti.
Occorre al riguardo considerare che con il termine “trattamento
dei rifiuti” si ricomprendono sia attività propriamente riconducibili
all’esecuzione di lavori, quali, ad esempio, la realizzazione dei movimenti di
materia per la sistemazione dell’area destinata a discarica, la stabilizzazione
del terreno e del corpo rifiuti, l’esecuzione di strutture di contenimento, la
realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del
percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc., sia attività propriamente
riconducibili all’ambito dei servizi, quali la
raccolta e trasporto dei rifiuti.
Le stazioni appaltanti affidano correttamente l’insieme
delle predette attività mediante appalti misti nei quali, a seconda dei casi,
risulta prevalente la componente riconducibile a lavori ovvero a servizi.
Tuttavia, come questa Autorità ha già precisato con la
determinazione n. 3/2005 del 6.4.2005, nei bandi relativi ad appalti misti
devono essere opportunamente specificate le attività e gli importi relativi sia
a servizi che a lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e
classifiche. Ancorché gli stessi abbiano funzione accessoria rispetto ai
servizi, i concorrenti dovranno comunque dimostrare di essere in possesso della
richiesta qualificazione, di importo e tipologia corrispondente a detti lavori
ai sensi del D.P.R. n. 34/2000.
Agli stessi criteri le stazioni appaltanti dovranno
attenersi in sede di rilascio alle imprese del certificato di esecuzione dei
lavori di cui all’art.22, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, specificando le
attività eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione della
categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori eseguiti.
L’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 34/2000 stabilisce,
infatti, che il requisito di adeguata idoneità tecnica deve essere comprovato
con riferimento alla cifra d’affari in “lavori” realizzati in ciascuna
delle categorie richieste. Di conseguenza alla qualificazione nella categoria
OG12 potranno concorrere solo quelle attività propriamente riferibili
all’esecuzione di lavori afferenti a detta categoria.
Analogamente le SOA, nella verifica dei requisiti necessari
al rilascio dell’attestazione di qualificazione nella categoria OG12, dovranno
attivare opportuni controlli sul reale contenuto della certificazione
rilasciata dal committente, sia esso pubblico che privato, ove nella stessa non
siano chiaramente identificate le diverse attività effettuate e i relativi
importi, al fine di escludere dalla valutazione propedeutica al rilascio
dell’attestazione SOA eventuali importi riferiti a prestazioni di servizi.
Sulla
base delle considerazioni espresse, il Consiglio ritiene che:
- l’attività relativa al trattamento dei
rifiuti può comprendere sia esecuzione di lavori (la realizzazione dei
movimenti di materia per la sistemazione dell’area destinata a discarica, la
stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l’esecuzione di strutture di
contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi
di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc.) che
prestazione di servizi (la raccolta e
trasporto dei rifiuti ecc);
-
nel caso di appalti misti aventi ad oggetto l’attività di trattamento dei
rifiuti, le stazioni appaltanti devono chiaramente indicare nel bando di gara le attività e gli importi
relativi sia ai servizi che ai lavori, evidenziando per questi ultimi le
relative categorie e classifiche;
- i
certificati di esecuzione lavori di cui all’art. 22, comma 7, del D.P.R. n.
34/2000, devono essere rilasciati specificando le attività eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione della categoria di riferimento
per quanto riguarda i lavori;
- nell’ambito
dell’attività di rilascio delle attestazioni di qualificazione per la OG12, le
SOA dovranno prendere in considerazione le attività e i relativi importi,
risultanti dai relativi certificati, riferibili alla sola esecuzione di lavori.
Il Consigliere
Relatore Il Presidente
Guido Moutier Alfonso
M. Rossi Brigante