Legge
11 febbraio 1994, n. 109
La
nuova legge quadro in materia di lavori pubblici
(testo coordinato come modificato e integrato, da ultimo, dalla legge 1 agosto 2002, n. 166)
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Art. 1. (Principi generali) |
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Art. 25. (Varianti in corso d'opera) |
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Art. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge) |
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Art. 26. (Disciplina economica dell'esecuzione dei ll.pp. |
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Art. 3. (Delegificazione) |
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Art. 27. (Direzione dei lavori) |
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Art. 4. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) |
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Art. 28. (Collaudi e vigilanza) |
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Art. 5. (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità ....) |
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Art. 29. (Pubblicità) |
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Art. 6. (Modifica dell'organizzazione e delle competenze del C.S.L.P.) |
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Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative) |
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Art. 7. (Misure per l'adeguamento della funzionalità della p. a.) |
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Art. 31. (Piani di sicurezza) |
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Art. 8. (Qualificazione) |
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Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso) |
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Art. 9. (Norme in materia di partecipazione alle gare) |
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Art. 32 (Definizione delle controversie) |
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Art. 10. (Soggetti ammessi alle gare) |
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Art. 33. (Segretezza) |
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Art. 11. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) |
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Art. 34.
(Subappalto) |
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Art. 12. (Consorzi stabili) |
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Art. 35. (Fusioni e conferimenti) |
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Art. 13. (Riunione di concorrenti) |
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Art. 36. (Trasferimento e affitto di azienda) |
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Art. 14. (Programmazione dei lavori pubblici) |
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Art. 37. (Gestione delle casse edili) |
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Art. 15. (Competenze dei consigli comunali e provinciali) |
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Art. 37-bis. (Promotore) |
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Art. 16. (Attività di progettazione) |
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Art. 37-ter. (Valutazione della proposta) |
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Art. 17. (Effettuazione attività di progettazione, direz.lavori e accessorie) |
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Art. 37-quater. (Indizione della gara) |
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Art. 18. (Incentivi e spese per la progettazione) |
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Art. 37-quinquies. (Società di progetto) |
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Art. 19. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici) |
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Art. 37-sexies. (Società di progetto - Emissione obbligazioni) |
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Art. 20. (Procedure di scelta del contraente) |
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Art. 37-septies. (Risoluzione) |
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Art. 21. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici) |
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Art.
37-octies. (Subentro) |
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Art. 22. (Accesso alle informazioni) |
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Art. 37-nonies. (Privilegio sui crediti) |
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Art. 23. (Licitazione privata e licitazione privata semplificata) |
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Art. 38. (Applicazione della legge) |
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Art. 24. (Trattativa privata) |
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Art. 38-bis. (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale) |
Art. 1. (Principi generali)
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
Art. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)
(articolo sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 166 del 2002)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici,
agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi
nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di
servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui
agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle
società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico,
alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano
ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33
della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico
qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale
o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli
enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico,
ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i
cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti
in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi
soggetti;
b) per procedure di affidamento dei
lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazioni
aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c)
Art. 3. (Delegificazione)
1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla
progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di
supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento
degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di
progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di
conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva
o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089. (ora Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999)
6.
Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre
alle materie per le quali è di volta in volta richiamato definisce in particolare:
(trattasi del d.P.R. n. 554 del 1999)
a) le modalità di esercizio della
vigilanza di cui all'articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del
responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del
lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori
delle conferenze di servizi di cui all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per
l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui
all'articolo 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili
alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni
temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di
predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui
all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di
compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche
categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle
società di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 7;
i) abrogata;
l) specifiche modalità di
progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei
beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19,
20 e 23 della presente legge, fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici;
(lettera così modificata
dall'articolo 7, comma 1, lettera b), legge n. 166 del 2002)
m) le modalità di espletamento dell'attività
delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
n) abrogata;
o) le procedure di esame delle
proposte di variante di cui all'articolo 25;
p) l'ammontare delle penali di cui
all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le
determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure
accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto
appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il
collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità
dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme
concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro
il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei
quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di
incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti
e concessioni ai sensi dell'articolo 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi
assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e p articolari
delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle
garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di
prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui
all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i
lavori segreti di cui all'articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei
lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito
dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna
dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di
assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le
modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa è adottato apposito regolamento in armonia con le disposizioni della seguente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle Organizzazioni Internazionali e dalla Unione europea.
Art. 4. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata
l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della
disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori
pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei
lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al
Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori
pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a
procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della
pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi
standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a
sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento
degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di
cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089. (ora Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999)
6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis . Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater . Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies . Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. abrogato.
12. abrogato.
13. abrogato.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti,
l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità
di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi
standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i
programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un
collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato,
anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità
e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089 (ora Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999), i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
17.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data
del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati
concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo
finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è
necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è
sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a
lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), legge n. 166 del 2002)
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie)
1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.
3. abrogato
4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. (...) Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.
7. (omissis)
7-bis. (omissis)
Art. 6 (Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di Ecu, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di Ecu, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di Ecu, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il Provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
5-bis. Le adunanze delle Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole.
Art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000), e successive modificazioni.
7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.
11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
(I commi da 7 a 14 sono stati abrogati dall’articolo 14, comma 1, legge n. 340 del 2000; tuttavia ai sensi dell’articolo 14, comma 3, legge n. 241 del 1990, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, legge n. 340 del 2000, tali commi continuano ad applicarsi ai lavori pubblici)
15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 8 (Qualificazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2.
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un
sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000
euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
(il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 34 del 2000)
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata
dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina
dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere
composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza
dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di
autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti organismi devono possedere;
(lettera così sostituita
dall'articolo 7, comma 1, lettera d), legge n. 166 del 2002)
c) le modalità di attestazione
dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3,
lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed
i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3,
lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei
lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2
e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla
regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse
edili;
e) la facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei
contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità
di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque
essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione
delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
g) le modalità di verifica della
qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento
alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della
qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà
tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non
superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell’efficacia della qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more
dell’efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine
al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale
individuati dal suddetto regolamento;
(lettera così sostituita
dall'articolo 7, comma 1, lettera d), legge n. 166 del 2002)
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5. abrogato
6. (omissis - norma della quale è cessata l'efficacia)
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da 3 a 6 mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relativa alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000 all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8.
A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del
presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata,
per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di
fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.
(ai sensi dell'articolo 65, comma 7, legge n. 388 del 2000 - finanziaria 2001 - a decorrere dal 1° gennaio 2001 il comma 8 si applica anche alle Regioni, eccetto per gli albi istituiti nel settore agricolo forestale)
9. (omissis - norma della quale è cessata l'efficacia)
10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. (omissis - norma della quale è cessata l'efficacia)
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia
fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo
30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per
cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge. (disposizione da disapplicare in quanto in contrasto con la disciplina comunitaria)
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies.
Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti
esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del
requisito relativo all’esecuzione di lavori nello specifico settore cui si
riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori
direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per
effetto di cottimi e subaffidamenti. (si tratta del d.m. n. 294 del 2000
come modificato dal d.m. n. 420 del 2001)
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera d), legge n. 166 del 2002)
11-septies.
Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo
economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera d), legge n. 166 del 2002)
Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare)
1. (omissis - norma della quale è cessata l'efficacia)
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3.
Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai
criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in
ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e
specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità
tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità
finanziaria ed imprenditoriale.
(si tratta del d.P.R. n. 34 del 2000, allegato A)
4.
Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le
attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
(ora Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999)
4-bis.
(omissis - norma della quale è cessata l'efficacia)
Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare)
1.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i
seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche
artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti
anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di
concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui
all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;
e-bis) I soggetti che abbiano
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo
le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.
1-bis.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile.
1-ter.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la
facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei
lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il
nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato.
1-quater.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura
delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella
lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i
soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara,
alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché
per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7.
La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente
che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le
loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 11. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
1.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure
di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991,
n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge,
salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.
Art. 12. (Consorzi stabili)
1.
Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo
11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.
2.
Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei
consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento
stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di
eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre
sei anni dalla data di costituzione.
3.
Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per
l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai
consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4.
Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della
presente legge.
5.
È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori
pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), legge n.
166 del 2002)
6.
(omissis - norma della quale è cessata l'efficacia)
7.
(omissis - norma della quale è cessata l'efficacia)
8.
(omissis - norma della quale è cessata l'efficacia)
8-bis.
Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento
di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna
impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale
percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), legge n. 166 del
2002)
8-ter.
Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per
la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda
tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno
una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o
superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con
qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione
e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui
all’articolo 8, comma 5, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i
corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non
coincida con una delle classifiche di cui all’articolo 3 del regolamento di cui
al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella
classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla
somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale
somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
della metà dell’intervallo tra le due classifiche.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), legge n. 166 del
2002)
Art. 13. (Riunione di concorrenti)
1.
La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e
dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a
condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti,
siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai
sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui
al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55.
2.
L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1
determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione
nonché nei confronti delle imprese subappaltanti (leggasi «subappaltatrici»
- n.d.r.) e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la
responsabilità limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3.
Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli
articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i
requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del
comma 1.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera f), legge n.
166 del 2002)
4.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) , sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5.
É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In
tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti.
5-
bis. É vietata l'associazione in partecipazione. É vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) , rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
6.
L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi
altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente
comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel
bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente
suddiviso in più contratti.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera f), legge n.
166 del 2002)
8.
Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di
concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie
prevalenti e cosi definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art. 14. (Programmazione dei lavori pubblici)
1.
L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo
importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), legge n.
166 del 2002)
2.
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e
di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui
al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli
stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera g), legge n.
166 del 2002)
4.
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al
fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5.
I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare,
redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per
i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima
sommaria dei costi.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), legge n.
166 del 2002)
7.
Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più
lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni
caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un
soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di
ciascun lotto.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), legge n.
166 del 2002)
8.
I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti
locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un
anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione,
e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per
motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e
successive modificazioni (ora articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. n. 327 del
2001) e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge
8 giugno 1990, n. 142. (ora articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del
2000)
9.
L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,
nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni ed integrazioni. (ora parte seconda del
decreto legislativo n. 267 del 2000)
10.
I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di
cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11.
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e
gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono
trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad
eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi
triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti
dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i
documenti programmatori vigenti.
(gli schemi tipo sono stati approvati con d.m. ll.pp. 21 giugno 2000)
12.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo
esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma
11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre
dell'anno.
13.
L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori.
Art. 15. (Competenze dei consigli comunali e provinciali)
(articolo abrogato dall'articolo 274 del decreto legislativo n. 267 del
2000, ora si veda l'articolo 42 del medesimo decreto)
Art. 16. (Attività di progettazione)
1.
La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo di assicurare:
a) la qualità dell'opera e la
rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme
ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti
essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario;
2.
Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento della fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da
progettare, ritenga le prescrizioni di cui al comma 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3.
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni
della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle
eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio,
della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre
consentire l'avvio della procedura espropriativa.
3-bis.
Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una
scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata
alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e
dell’intervento da realizzare.
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), legge n. 166 del
2002)
4.
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabilite nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli
studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti in una disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto nonché in computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti quali quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi ed i sondaggi, sono condotti
fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5.
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina
in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve
essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle
scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato
speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico-estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base
degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari sulla base di rilievi planoaltimetrici, di
misurazioni e picchettazioni di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.
Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le
modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 3.
6.
In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento
di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di,
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei
vari livelli di progettazione.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), legge n.
166 del 2002)
7.
Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti
aggiudicatori o realizzatori.
8.
I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione
dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e
della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9.
L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato dal Sindaco del comune in cui i
lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
Art. 17 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei
lavori e accessorie)
1.
Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono
espletate:
a) dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione
e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le
comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità
di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (ora
articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000) e
successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre
pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli
od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
(lettera così modificata
dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del 2002)
e) dalle società di professionisti
di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di
cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei
costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di
società di professionisti di cui al comma 6, lettera a) e di società di
ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato congiuntamente nel settore dei
servizi d ingegneria e architettura, per un periodo di tempo inferiore a cinque
anni che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del
comma 1 dell’articolo 12 della presente legge. È vietata la partecipazione a
più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative
ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma
8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e
di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi
4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
(lettera introdotta dall'articolo 7,
comma 1, lettera i), legge n. 166 del 2002)
2.
I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della
professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare
i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano
in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno
cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed
abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3.
Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero,
a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
(comma così modificato dall'articolo 145, comma 89, legge n. 388 del
2000)
4.
La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in
caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti,
ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità
di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che
richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n.
166 del 2002)
5.
Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo
3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
6.
Si intendono per:
a) società di professionisti le
società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società
di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice
civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società
agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo
integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in
forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;
(lettera così modificata
dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del 2002)
b) società di ingegneria le società
di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività
professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria
al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota
alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti.
(lettera così modificata
dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del 2002)
7.
Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata
in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b),
devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di
ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla
attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno
dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi
strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali
controfirmano gli elaborati.
8.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico
di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere
la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per
l'aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere
dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n.
166 del 2002)
9.
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti
o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10.
Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore
alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti
tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n.
166 del 2002)
11.
Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono
rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia
assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon
andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità
procedurali e il corrispettivo dell’incarico.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n.
166 del 2002)
12.
Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei
lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni
appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro
fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n.
166 del 2002)
12-bis.
Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il
pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9
e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla
allo stesso progettista esterno.
12-ter.
Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi
delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni
patto contrario è nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del
2002)
13.
Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione
o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia
di pubblicità previste dai commi 10 e 12.
14.
Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4,
l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri
professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio
effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento
dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei
lavori.
14-bis.
I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le
aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di
progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad
applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare
si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto
esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per
il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
14-quater.
I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi
del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma
12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo.
14-quinquies.
In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la
responsabilità del progettista.
14-sexies.
Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i
livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
14-septies.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) , operanti nei settori di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo
svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di
loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera
f) , che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento
della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea
negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui
esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione)
1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di
un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti
in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento,
è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità
professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con
proprio provvedimento analoghi criteri.
(comma così sostituito dall'articolo 13, comma 4, legge n. 144 del 1999)
2.
Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un
atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
(comma così sostituito dall'articolo 13, comma 4, legge n. 144 del 1999)
2-bis.
A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del
bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale ed altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province
autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province
e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi
e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è
autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
2-ter.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater.
É vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori,
collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.
Art. 19. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
01.
I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6.
1.
I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono
contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un
soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui
all’articolo 16, comma 5, e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui
all’articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo
inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui
componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del
valore dell’opera
3) riguardino lavori di
manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari
o superiore a 10 milioni di euro.
(lettera così sostituita
dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)
1-bis.
Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è
indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
1-ter.
L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera
b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi
di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo
individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica
l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base
di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto
richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare
delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre
varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio
architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con
il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare
la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l’unità
progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare
dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale
conformità.
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del
2002)
1-quater.
I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non
sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti
ed altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di
cui all’articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all’articolo 8, comma
2. L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superficie decorate di beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento
dell’attività di progettazione successiva a livello preliminare.
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del
2002)
1-quinquies.
Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la
stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo
le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i
servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei
lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione
appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall’appaltatore. (evidente
refuso: leggasi «all'appaltatore»)
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del
2002)
2.
Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra
un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio
da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di
prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di
godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati,
la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in
concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico, già indicati nel programma di cui all’articolo 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga
di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto
alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della
progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n.
166 del 2002)
2-bis.
L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario,
può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta
anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del
prezzo di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi
alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di
base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove
condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora
determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua
necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza
delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario
può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le
nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel
caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo
37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la
specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale
valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n.
166 del 2002)
2-ter.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate
alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali
alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario
l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del
2002)
2-quater.
Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all’articolo 37-quater,
partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno
diritto di voto.
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del
2002)
3.
Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato
l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici
possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati
alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4.
I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai
sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero
a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del
1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma
1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a
corpo.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n.
166 del 2002)
5.
È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura,
ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865. n. 2248,
allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a
500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n.
166 del 2002)
5-bis.
L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la
stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo
qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter.
In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui
all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico;
fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il
certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento
antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
5-quater.
La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei
beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei
lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della
migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla
acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei
lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per
l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per
l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli
immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione.
Art. 20. (Procedure di scelta del contraente)
1.
Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o
licitazione privata.
2.
Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione
privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare
corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad
oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le
eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori
potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m), legge n.
166 del 2002)
3.
Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o
trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla
presente legge.
4.
L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti
appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la realizzazione di opere
complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il
possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto
preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e
dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto
esecutivo ed il prezzo.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m), legge n.
166 del 2002)
Art. 21. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)
1.
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata
è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a
misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di
impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n.
14, per quanto compatibile;
(l'articolo richiamato è stato
abrogato dall'articolo 231 del d.P.R. n. 554 del 1999, il riferimento ora è
all'articolo 90 del predetto regolamento)
b) per i contratti da stipulare a
corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a
corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis
. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di Dsp con il criterio del prezzo più basso
di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle
offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a
base d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di
presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente
necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Non sono richieste
giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia
sufficiente ad escludere l’incongruità della offerta, il concorrente è chiamato
ad integrare i documenti giustificativi ed all’esclusione potrà provvedersi
solo all’esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai
soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a
quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a cinque.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n), legge n.
166 del 2002)
1-ter.
L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata
può essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a),
nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la
prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica
delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la
progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche
proposte dall’appaltatore.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera n), legge n. 166 del
2002)
2.
L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento
di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i
seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a)
nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico
delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei
lavori;
4) il costo di utilizzazione e di
manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in
base al tipo di lavoro da realizzare;
b)
in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19,
comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico
dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei
lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il
livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in
base al tipo di lavoro da realizzare.
3.
Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara
devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4.
Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma
2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme
stabilite dal regolamento.
5.
La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta
dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è
composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è
presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna
altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che
nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni
aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non
possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico
fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle
commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata
in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi.
6.
I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) professionisti con almeno dieci
anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo,
scelti nell'ambito di rose di candidati proposte delle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle
amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte
dalle amministrazioni medesime.
7.
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
8-bis.
L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal dal testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 Dsp, è disposta
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo
quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l’apprezzamento dei
curricula in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella
scheda tecnica di cui all’articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi,
all’elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente
secondo criteri predeterminati.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera n), legge n. 166 del
2002)
Art. 22. (Accesso alle informazioni)
1.
Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di
cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione
aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla
normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a
terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di
licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la
trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto
appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto
individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2.
L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo
326 del codice penale.
Art. 23. (Licitazione privata e licitazione privata semplificata)
1.
Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi
importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che
siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1-
bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) , hanno la facoltà di invitare
a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
cui al comma 1- ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti
che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter
. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) ,
interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1- bis del presente
articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma
1, lettera a) , possono presentare un numero massimo di trenta domande; i
soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono
presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e
comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di
centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni
domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le
domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della
vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso
delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle
gare d’appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto
previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti
procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui
soggetti aggiudicatari. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per
l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di
false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera o), legge n.
166 del 2002)
Art. 24. (Trattativa privata)
1.
L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non
superiore a 100.000 euro;
(lettera aggiunta dall'articolo 7,
comma 1, lettera p), legge n. 166 del 2002)
a) lavori di importo complessivo
compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla
contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo
superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di
natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente
o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini
imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo
non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939,
n. 1089 (ora Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999), e
successive modificazioni.
2.
Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e
comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti
sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3.
I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono
possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4.
Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione
del presente articolo.
5.
L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera
b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai
sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.
5-bis.
L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato
sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di
quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto.
Per l’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo
stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere
all’affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In
questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza,
in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne
la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera p), legge n. 166 del
2002)
6.
I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU., fatti salvi
i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo
delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per
l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.
7.
Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a
trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis.
Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto
esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto
inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che siano
diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento
nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall’appalto principale senza grave inconveniente per
il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione
dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
L’importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per
cento dell’appalto principale.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera p), legge n. 166 del
2002)
8.
abrogato
Art. 25. (Varianti in corso d'opera)
1.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed
il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e
imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi
inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo
1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o
di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il
responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera d)
3.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4.
Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione
del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario
iniziale.
5.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis.
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.
2.
L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3.
Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice
civile.
4.
Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di
prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di
lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di
progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6.
I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il
ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e
le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 27. (Direzione dei lavori)
1.
Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un
ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed
eventualmente da assistenti.
2.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di
cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di direzione dei lavori, essa è
affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche,
previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8
giugno 1990, n. 142 (ora articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del
2000);
b) il progettista incaricato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4;
c) altri soggetti scelti con le
procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni
comunitarie in materia.
2-bis.
Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve
comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa
vigente.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera q), legge n. 166 del
2002)
Art. 28. (Collaudi e vigilanza)
1.
Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve
essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre
sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì
i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei
lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2.
Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili.
3.
Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di
collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo
ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di
lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
4.
Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da
uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo
di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono
nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo
che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di
collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata
ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera r), legge n.
166 del 2002)
5.
Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere
svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti
al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di
lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il
collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre
fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o
giurisdizionali.
6.
Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o
di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7.
È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori
sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare
complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori
in concessione;
d) in altri casi individuati nel
regolamento.
8.
Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del
procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di
realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
10.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
Art. 29. (Pubblicità)
1.
Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle
concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
(da coordinare con l'articolo 24 della legge n. 340 del 2000)
a) per i lavori di importo pari o
superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di Dsp, IVA esclusa, prevedere
l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di
aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee;
(lettera così modificata
dall'articolo 7, comma 1, lettera s), legge n. 166 del 2002)
b) per i lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di
pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore
a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a
livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione
obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del
procedimento;
e) disciplinare conformemente alla
normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le
procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle
comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della
stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui
l'aggiudicazione è avvenuta mediate trattativa privata, provvedano, con le
modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o
prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di
aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del
nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal
loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori,
dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro;
f-bis) nei casi in cui l'importo
finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o
di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo
superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato
all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità,
con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a
carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le
ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di
cui agli articoli 31-bis , commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono
trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse
all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni
rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre
forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità
di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
2.
Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione, che è tenuta ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite
il responsabile del procedimento di cui all’articolo 80, comma 10, del
regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di
mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico
le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa
sull’amministrazione.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera s), legge n.
166 del 2002)
Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative)
1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è
corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
(comma così modificato dall'articolo 145, comma 50, legge n. 388 del
2000)
2.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del
10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento,
pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo
dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in
ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede
allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare
per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo,
nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli
stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della
garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente,
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera t), legge n.
166 del 2002)
2-
bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria
o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3.
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa
che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4.
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una
polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile
verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
(L'ammontare è stato fissato in 10 milioni di Dsp (Lire 24.172.500.000 =
euro 12.484.056) con il d.m. 1 dicembre 2000, in G.U. n. 285 del 6 dicembre
2000)
5.
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per
le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi
necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non
inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di
1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A.
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500.000 ECU, per lavori di
importo superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione
da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6.
Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli
oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali
sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con
apposito regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le
modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera t), legge n.
166 del 2002)
a) per i lavori di importo superiore
a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore
a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici
delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che
effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza
indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell’attività di propria competenza.
6-bis.
Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli
incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera t), legge n. 166 del
2002)
7.
Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla
normativa vigente.
7-bis.
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i
lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia
globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio
per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo
superiore a 75 milioni di euro.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera t), legge n.
166 del 2002)
Art. 31. (Piani di sicurezza)
(il piano generale di sicurezza è stato soppresso dal decreto
legislativo n. 528 del 1999)
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di
sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e
alla relativa normativa nazionale di recepimento.
(il regolamento è stato emanato con il d.P.R. n. 222 del 2003)
1-bis.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative
del piano di sicurezza e di coordinamento [e del piano generale di
sicurezza] quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo
del piano di sicurezza e di coordinamento [e del piano generale di
sicurezza], quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
[e dell'eventuale piano generale di sicurezza], quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) .
2.
Il piano di sicurezza e di coordinamento [ed il piano generale di sicurezza],
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero
il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1- bis ,
nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis
formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi
oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al
comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione
del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera,
possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla
stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano stesso.
3.
I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di
cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se
privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e
determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie,
appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle
categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali.
4-bis.
Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la
propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso)
1.
Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico
dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo,
entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle predette riserve,
proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano,
nei successivi trenta giorni, l’appaltatore ed il soggetto committente. Decorso
tale termine è in facoltà dell’appaltatore avvalersi del disposto dell’articolo
32. La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata
per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal
responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle
riserva ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione previsto dall’articolo 28.
Nell’occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta
giorni dal predetto ricevimento.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera u), legge n.
166 del 2002)
1-bis.
La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di
specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del
procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il
terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente
all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo,
alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente,
per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove
è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla
designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare
direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri
connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi
stanziati per i singoli interventi.
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera u), legge n. 166 del
2002)
1-ter.
L’accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed
accettato dall’appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di
conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle
riserve.
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera u), legge n. 166 del
2002)
1-quater.
Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali
l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di
entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo
inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa
ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione
stessa.
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera u), legge n. 166 del
2002)
2.
I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori
pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi
dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di
sospensione.
3.
Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori
pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento
d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere
che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa
l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta
giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza
già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del
collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e
documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
(da coordinare con l'articolo 4 della legge n. 205 del 2000)
4.
Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori
pubblici sono equiparate agli appalti.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 32 (Definizione delle controversie)
1.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1
dell'articolo 31-bis , possono essere deferite ad arbitri.
2.
Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della presente
legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un
collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici,
istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel
rispetto dei princípi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe
per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione
della controversia. (si tratta del d.m. 2 dicembre 2000, n. 398)
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera v), legge n.
166 del 2002)
3.
Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo
3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della
camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera
arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di
professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata
dell'incarico stesso, secondo princípi di trasparenza, imparzialità e
correttezza.
4.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli
articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale
d'appalto approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data
il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le
modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono
secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che
prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa
abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto già
stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i
collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera v), legge n.
166 del 2002)
4-bis.
Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi,
prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia
dei lavori pubblici come definita all’articolo 2.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera v), legge n. 166 del
2002)
Art. 33. (Segretezza)
1.
Le opere destinate ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei
corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei
casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in
conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti
o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza
dello Stato, dichiarante indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in
deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali
debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di
individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui
al comma 1, nonché le relative procedure.
3.
I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla
regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di
cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una
relazione al Parlamento.
Art. 34. (Subappalto)
1.
Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito
dal seguente: (omissis - sostituito dall'articolo 9, commi 65 e 66, legge
n. 415 del 1998)
2.
abrogato
3.
(omissis - comma divenuto inefficace)
4.
abrogato
Art. 35. (Fusioni e conferimenti)
1.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente
effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2.
Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma
1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1
producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli
effetti loro attribuiti dalla legge.
4.
Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni
di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5.
(omissis - comma divenuto inefficace)
Art. 36. (Trasferimento e affitto di azienda)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di
trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura
concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi
secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di
soci cooperatori, nei cui confronti risultano estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in
regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo
6 legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 37. (Gestione delle casse edili)
1.
Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti
sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche
al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non
venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i
versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato
presso gli enti quali sono stati iscritti.
Art. 37-bis. (Promotore)
1.
I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori",
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti
nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di
concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente
a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno
di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state
presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le
proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e
ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di
credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed
iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società
di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera b) , e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le
attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle
spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle
opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo,
soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non
può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione
di cui all’articolo 14 della presente legge, proposte d’intervento relative
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di
fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni,
alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare,
nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi
ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli
interventi proposti.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera aa), legge n.
166 del 2002)
2.
Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera
f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra
tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare
studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione
di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera aa), legge n.
166 del 2002)
2-bis.
Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità
di cui all’articolo 80 del regolamento di cui al d.P.R. n. 554 del 1999
mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni
consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua
istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso è trasmesso
allo Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi
di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare
lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei
princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera aa), legge n. 166 del
2002)
2-ter.
Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera aa), legge n. 166 del
2002)
a) alla nomina e comunicazione al
promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza
dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
Art. 37-ter. (Valutazione della proposta)
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché
della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei
lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro
realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i
promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che
ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni
aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della
proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento
concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e
valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il
promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà
aggiudicatario della concessione.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera bb), legge n.
166 del 2002)
Art. 37-quater. (Indizione della gara)
1.
Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano
individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo
19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
(alinea così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera cc), legge n.
166 del 2002)
a) ad indire una gara da svolgere
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo
21, comma 2, lettera b) , ponendo a base di gara il progetto preliminare
presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi
necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
è altresì consentita la procedura di appalto-concorso;
(lettera così modificata
dall'articolo 7, comma 1, lettera cc), legge n. 166 del 2002)
b) ad aggiudicare la concessione
mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti
presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a) ; nel
caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura
negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2.
La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso
qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3.
I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1,
versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma
1, quinto periodo.
4.
Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto
aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5.
Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella
successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore
risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero
agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle
spese sostenute e documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata
dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera cc), legge n.
166 del 2002)
6.
(comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera cc), legge n. 166 del
2002)
Art. 37-quinquies. (Società di progetto)
1.
Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o
gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve
prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di
costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da
più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla
gara di cui all'articolo 37-quater . La società così costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la
costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis.
I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche
nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci,
sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme
legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o
dei servizi a soggetti terzi.
(comma introdotto dall'articolo 6 della legge n. 144 del 1999)
1-ter.
Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del
contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario
e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della
pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente
responsabili con la società di progetto nei confronti dell’Amministrazione per
l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di
progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed
assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in
corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla
data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di
concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della
società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a
garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo
dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo
smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
(comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera dd), legge n. 166
del 2002)
Art. 37-sexies. (Società di progetto: emissione di obbligazioni)
1.
Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai
limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota
mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2.
I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente
ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del
debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 37-septies. (Risoluzione)
1.
Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto
concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico
interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate
più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui
l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente
sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi
sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di
risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere
ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata
sulla base del piano economico-finanziario.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte
di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3.
La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del
pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi
precedenti.
Art. 37-octies. (Subentro)
1.
In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto
potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto
del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai
finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento
della concessione;
b) l'inadempimento del
concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma
ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il
concedente e i finanziatori.
2.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le
modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art. 37-nonies. (Privilegio sui crediti)
1.I
crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di
opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile.
2.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il
debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di
credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3.
L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del
codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali;
dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
Art. 38. (Applicazione della legge)
1.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni
culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e
manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089 (ora
Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999), può procedere in deroga
agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1- bis, limitatamente
all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando che le
percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate
non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo in aumento relativo alle
varianti che determinano un incremento dell'importo originario del contratto
deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Art. 38-bis. (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale)
(articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera ee), legge n. 166
del 2002)
1.
Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto,
viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente
nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio
comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.