circolare n°1329-400-19 ll.pp. 07.09.2000
Circolare 1329/ 400/19 del 7 settembre 2000 del
ministero dei Lavori pubblici avente per oggetto l’entrata in vigore del
regolamento generale sui lavori pubblici (Dpr n.
554/99).
Sono pervenute a questo Ufficio
molte richieste di chiarimenti in ordine agli effetti che si determinano sui
contratti e sui procedimenti in corso in forza dell’entrata in vigore (in data
28 luglio 2000) del regolamento generale adottato, ai sensi dell’articolo 3
della legge n.109/94, con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
1. La piena operatività delle nuove disposizioni.
Al riguardo si rammenta che il comma 4 del citato articolo 3
della legge n.109/94 stabilisce che “sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi
indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, a eccezione delle norme
della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la
sua pubblicazione in apposito supplemento della
“Gazzetta Ufficiale”, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della
presente legge, coordinata con le modifiche a essa apportate fino alla data di
pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente
legge e dalle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori
pubblici”.
Il tenore letterale della disposizione legislativa non
giustifica — ad avviso di questo Ufficio — la tesi di
chi correla l’entrata in vigore del regolamento al verificarsi di una ipotetica
condizione sospensiva della contestuale ripubblicazione della legge n.109/94 e
dei decreti cosiddetti attuativi: l’onere di ripubblicare in un unico contesto
tutta la normativa revisionata dei lavori pubblici nulla aggiunge al
presupposto dell’efficacia dell’atto regolamentare, che resta l’avvenuta
pubblicazione dell’atto sul supplemento ordinario della “Gazzetta Ufficiale” e
il decorso del termine di tre mesi; sul piano strettamente letterale l’uso di
una proposizione relativa spezza infatti ogni possibile nesso di condizione
ostativa all’efficacia del regolamento.
A ogni buon conto l’intervenuto visto
del Guardasigilli, al momento della pubblicazione del decreto presidenziale
n.554/99, sancisce la conclusione dell’iter procedimentale
di un atto normativo subprimario destinato ad avere
piena applicazione da parte dei destinatari.
L’entrata in vigore del regolamento comporta, pertanto, in
linea interpretativa: a) il superamento di ogni
possibile dubbio sulla piena operatività di tutte le disposizioni della legge
Merloni, che non abbiano bisogno di specifici provvedimenti attuativi; b)
l’abrogazione delle norme previgenti che
disciplinavano tutta la materia dei lavori pubblici demandata alla fonte
regolamentare (articolo 231 Reg.).
Laddove sia prevista, quindi, l’emanazione di decreti non
ancora definiti (ad esempio l’articolo 30, comma 4 della legge n.109/94, che
prevede la fissazione con decreto ministeriale di una soglia al
di sopra della quale va richiesta la presentazione di polizze
assicurative), l’amministrazione, in mancanza di limiti o soglie indicate nei
decreti, si comporterà di norma nel senso di ritenere vigente l’obbligo per
tutti gli appalti, salva la facoltà di escludere tale obbligo nel singolo caso,
attraverso una puntuale motivazione in relazione al valore e alla natura
dell’appalto.
2. I principi generali della disciplina transitoria.
Per quanto concerne la cosiddetta "disciplina
transitoria" il punto di partenza, ai fini di una corretta
interpretazione, è che il regolamento generale alla legge Merloni, pur
costituendo un regolamento di delegificazione, non è
in grado (per la regola generale della gerarchia delle fonti) di dettare
autonomamente regole per la sua applicazione, nel senso che non può alterare il
quadro, fissato dalle norme di legge ordinaria, che disciplina l’entrata in
vigore degli atti normativi regolamentari e la successione delle norme nel
tempo.
Questa premessa è necessaria per cogliere il
valore reale dell’articolo 232 del regolamento che, sotto la rubrica
"disposizioni transitorie", sembra voler dettare norme speciali per
modulare l’entrata in vigore della nuova disciplina. Se
— come detto — siffatta possibilità resta preclusa al regolamento, la
disposizione transitoria può essere ragionevolmente interpretata solo in stretta
conformità alle fonti legislative che regolano la successione delle leggi nel
tempo e in particolare al fenomeno tipico della "abrogazione". Al
contrario della declaratoria d’incostituzionalità della legge, che ne preclude
l’applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla
“Gazzetta Ufficiale”, l’abrogazione, infatti, non comportando di norma un
giudizio di disvalore della legge abrogata, ma solo
un diverso apprezzamento degli interessi da essa
disciplinati, vale per il futuro e la nuova legge si applica solo a quelle
fattispecie che, fino a quel momento, non abbiano trovato una compiuta
disciplina.
E, in realtà, un’attenta lettura dei
quattro commi dell’articolo 232 del citato Regolamento generale consente una
ricostruzione dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni pienamente
conforme a tali regole.
Principio tipico nella successione delle fonti normative è
che i rapporti negoziali e, in generale, i rapporti di carattere sostanziale,
restino regolati dalla fonte vigente al momento della nascita del rapporto. Di
tale principio fa puntuale applicazione il comma 2 dell’articolo 232, laddove
dispone che “le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il
contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore”.
Sennonché, una volta accertata la non applicabilità della
nuova normativa ai contratti stipulati anteriormente
all’entrata in vigore della stessa, non sembra lecito ritenere — con un tipico
argomento a contrario — che da oggi in poi non possano essere più stipulati
contratti di appalto disciplinati secondo la vecchia normativa.
Ne offre una chiara conferma il comma 3
dello stesso articolo 232, laddove dispone che “le norme del regolamento che
attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per
l’aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati
successivamente alla loro entrata in vigore”. La lex specialis della gara continua a valere — una
volta generato, con la pubblicazione, l’affidamento dei terzi — sia per
gli aspetti procedurali che per quelli sostanziali del rapporto, dando vita a
contratti di appalto di lavori pubblici che, ancorché successivi all’entrata in
vigore della nuova disciplina generale, restano legittimamente regolati dalle
norme abrogate.
E tutto ciò è anche comprensibile, se si considera: a) che
la gara crea nei concorrenti (potenziali e reali) situazioni di vantaggio (e/o
svantaggio) giudizialmente tutelabili, destinate in
ogni caso a riflettersi nella disciplina del rapporto di appalto
che ne scaturisce; b) che è sempre in astratto possibile — ove ricorrano
particolarissimi motivi d’interesse pubblico — l’annullamento, in via di autotutela amministrativa, del bando di gara e la riproposizione dello stesso con le nuove modalità, conformi
alla disciplina da ultimo introdotta dal legislatore.
3. La disciplina dell’arbitrato - Limiti alla retroattività.
In realtà le eccezioni a questo principio di continuità
degli atti si hanno solo quando il legislatore ordinario (e non la fonte
regolamentare) connota la nuova disposizione di una valenza processuale (tempus regit actus),
disponendo l’immediata rilevanza della nuova norma, quale canone di valutazione
della legittimità dell’atto processuale.
L’esempio più caratteristico di un siffatto genere di
disposizione lo si ritrova nell’articolo 32 della
legge n. 109/94 che, all’ultimo comma, testualmente dispone: “Dalla data di
entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d’appalto approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.1603. Dalla
medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della
normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già
stipulati, deve intendersi riferito a collegi da nominare con la procedura
camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti e i relativi giudizi
si svolgono secondo la disciplina da essi fissata”.
Ma, anche in questo particolare settore, l’efficacia
retroattiva (relativamente a clausole compromissorie
previste in contratti di appalto in corso) non sembra poter ragionevolmente
giungere fino al punto di rendere tamquam non esset una domanda di arbitrato già proposta con data certa,
oltretutto in una situazione (al 28 luglio 2000) nella quale la Camera
arbitrale non risultava in grado di operare, anzi, per la verità, neppure
costituita. Né sembra lecito consentire a un
comportamento eventualmente dilatorio di una delle parti chiamata in giudizio
di poter influire, proprio attraverso il non provvedere alla nomina
dell’arbitro, sulla natura e composizione del collegio chiamato a definire la
controversia.
Il fondamento giuridico di tale conclusione emerge,
d’altronde, dalla stessa modalità con il quale il
legislatore ordinario ha inteso porre la particolare retroattività della
disposizione: la sostituzione automatica di un diverso contenuto legislativo
alla clausola compromissoria vigente; ma se questo è vero, non v’è dubbio che,
alla data del 27 luglio 2000, l’operatore giuridico che intendeva utilizzare la
clausola ed esercitare il relativo diritto potestativo di adire un collegio
arbitrale, altro non aveva a disposizione che il richiamo al capitolato
generale d’appalto di cui al Dpr n.1603/62 e, una
volta esercitato legittimamente il potere contrattuale, la sostituzione
automatica della clausola non ha più ragion d’essere.
4. L’immediata applicazione delle norme procedimentali
e organizzative.
Discorso più complesso merita invece il problema
dell’efficacia della nuova normativa sul procedimento amministrativo e, in
generale sull’organizzazione e sull’attività delle amministrazioni pubbliche
che assumono la veste di stazioni appaltanti. Qui il principio tempus regit actus,
che secondo alcuni autori regola la successione delle leggi nel tempo per le
procedure amministrative, deve fare i conti con l’altro principio, tipico
anch’esso del procedimento amministrativo, che impedisce inutili ritorni
indietro e sprechi di attività (regola delle
preclusioni). D’altra parte è principio generalissimo che la legittimità di un
atto amministrativo, anche di natura endoprocedimentale,
non possa essere valutata che con riferimento al
momento in cui l’atto e l’attività risultino adottati e alle norme all’epoca
vigenti.
L’articolo 232 del regolamento generale non aiuta molto al
riguardo; quanto al comma 1 esso dispone: “Le disposizioni del regolamento che
disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della stazione appaltante sono
di immediata applicazione anche ai rapporti in corso
di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del regolamento”; conclude
infine al comma 4: “Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle situazioni
definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente”.
Ma in tal modo non si fornisce un
precetto univoco.
Se è infatti plausibile che la
fonte regolamentare postuli una potenziale immediata applicazione della norma
sopravvenuta, dal momento che la nuova disciplina amministrativa è portatrice
di una più adeguata valutazione legislativa degli interessi pubblici e privati
coinvolti nella fattispecie, per contro riesce difficile valutare un’attività
già svolta alla stregua di nuovi parametri da ultimo introdotti dal
Regolamento. Avviata la realizzazione di un’opera con
il vecchio sistema dell’ingegnere capo — direttore dei lavori, deve subentrare
il nuovo "responsabile del procedimento". Con quali forme? Con quali
responsabilità in relazione al pregresso? Come va
inteso il concetto espresso dal regolamento di "situazioni definite"?
Affidata una progettazione a terzi, quali regole
devono disciplinare l’adempimento dell’incarico? Quelle all’epoca pattuite, quelle nuove, ovvero le une e le altre, a seconda
dei casi? Il progetto, eventualmente elaborato attraverso modalità
diverse da quelle introdotte dal Regolamento deve essere "assicurato e validato", prima della sua approvazione, come avviene
normalmente allorché occorre adeguarlo, prima di metterlo in gara, a
sopravvenute "norme tecniche"?
Di qui la necessità di una serie di regole pratiche alle
quali può risultare opportuno che le stazioni
appaltanti si attengano, non escludendosi tuttavia — stando il tenore
oggettivamente ambiguo delle disposizioni e la vastità dei casi — la
possibilità di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Punto di partenza dei comportamenti amministrativi deve
essere l’articolo 7 della legge quadro n. 109/94 che, sotto la rubrica
"Misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione" detta le nuove regole alle quali debbono
attenersi le stazioni appaltanti stabilendo che esse devono procedere alla
nomina di “un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni
intervento” per le fasi (predefinite per legge) della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione.
Tre fasi quindi e una figura organizzativa e funzionale che
ne definisce tempi e modalità assumendone, sin
dall’inizio, integralmente la responsabilità tecnica e amministrativa. È fin
troppo ovvio che siffatta responsabilità può ragionevolmente giustificarsi ove
il soggetto assuma ab initio
i compiti che la nuova legge gli affida e ove tutti
gli atti del procedimento siano valutabili alla stregua dei nuovi parametri
normativi. In mancanza di tali premesse il meccanismo
legislativo rischia di non funzionare e di condurre a situazioni di paralisi
nell’azione amministrativa.
In altri termini sembra ragionevole che, ove risulti che una fase del procedimento di realizzazione di un
lavoro pubblico sia già iniziata alla data del 28 luglio 2000, non vi sono
motivi per non concluderla e valutarla alla stregua della normativa abrogata, procedendosi rispettivamente all’approvazione del progetto,
ovvero all’aggiudicazione della gara ovvero alla contabilizzazione
e al collaudo dei lavori secondo le vecchie regole. Al contrario, ove risulti formalmente conclusa una delle fasi del procedimento
indicata dal citato articolo 7, vale il principio tipico di tutte le procedure
amministrative della piena applicazione dello ius superveniens, dovendosi procedere, come primo atto, alla
nomina del responsabile del procedimento per la nuova fase che si va ad aprire
ed essendo tenuta da quel momento in poi l’amministrazione ad applicare, sul
piano organizzativo e funzionale, le nuove regole dettate dalla legge 109/94 e
dai regolamenti attuativi, primo fra tutti il regolamento generale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Particolare attenzione va peraltro riservata alla fase di
progettazione, dal momento che il principio fondamentale, sotteso dalla riforma
Merloni, è che debba essere proprio il progetto (e la sua qualità) a trascinare
l’applicazione delle nuove regole. Ed è quindi utile ricordare al riguardo che
gli articoli 16 e 17 della legge fondamentale, regolanti i requisiti
sostanziali dell’attività di progettazione, sono stati già dichiarati di immediata applicazione da tutte le circolari emanate da
questo ministero, mentre veniva lasciato al futuro regolamento solo il compito
di disciplinare elementi successivi di dettaglio e, in particolare “termini e
modalità delle verifiche”. In altri termini solo con l’entrata in vigore di
tale regolamento, al 28 luglio 2000, l’articolo 16 della legge quadro viene arricchito del “documento preliminare alla
progettazione” e della “verifica al progetto preliminare”, nonché della “validazione al progetto esecutivo”, mentre l’articolo 16
dello stesso regolamento ribadisce il principio già noto che “i progetti
debbano essere redatti secondo le norme tecniche vigenti al momento della loro
redazione”.
Ma il “documento preliminare alla progettazione”, redatto
dal responsabile del procedimento, non costituisce norma tecnica e pertanto il
vecchio responsabile del procedimento (che doveva comunque
esistere ai sensi della legge n. 241/90, così come ribadito dalla direttiva
della presidenza del Consiglio dei ministri del 29 aprile 1994) non sembra
tenuto ora a redigere, ora per allora, il documento per la verifica del
progetto preliminare ex articolo 46 del nuovo regolamento. Allo stesso modo la validazione del progetto non costituisce attività regolata
da norma tecnica, dato che compete al responsabile del procedimento e non al
progettista. In conclusione resta confermata, anche per la fase di
progettazione, la regola della continuità delle fasi già avviate
sopra esposta, nel senso che tutti i progetti "a cavallo" del 28
luglio 2000 sono soggetti a verifica sostanziale di conformità alla legge
quadro (in particolare in relazione all’articolo 16 commi 1 e 2), restando per
gli stessi escluso il rispetto delle specificazioni introdotte dal regolamento,
in particolare sulle modalità della verifica in base al documento preliminare
alla progettazione e sulle modalità della validazione.
5. Il recupero della discrezionalità amministrativa.
Da tale comportamento, ispirato essenzialmente alla
conservazione degli atti e alla continuità dell’azione amministrativa, le
stazioni appaltanti potranno peraltro discostarsi allorché gli atti del
procedimento (o della fase del procedimento), adottati prima del 28 luglio
2000, non risultino di fatto significativi, siano
agevolmente riproponibili e, comunque non abbiano assunto rilevanza esterna,
precisandosi al riguardo che il concetto di avvio del procedimento deve
riguardare le attività e le fasi previste dall’articolo 7 della legge Merloni,
e non fasi prodromiche, programmatorie
o altre attività di natura preparatoria.
In tali casi le amministrazioni sono tenute a valutare
discrezionalmente l’opportunità di riavviare ex novo la fase procedimentale, procedendosi
all’attuazione dell’intervento con le nuove modalità
previste dalla legge quadro e dai regolamenti attuativi. La formula del
regolamento che prescrive l’immediata applicabilità delle disposizioni “che
disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della stazione appaltante” va
intesa, in sintesi, come un indirizzo tendenzialmente favorevole al rinnovo
degli atti, consentendosi per tale via la riapertura dei procedimenti anche in
assenza di un puntuale, specifico e rilevante interesse pubblico attuale e
concreto alla rinnovazione degli atti.
Trattasi, come si vede, di valutazioni da svolgere in
concreto in relazione a singole fattispecie, con la
consapevolezza che la fase transitoria resta comunque un momento complesso e
non privo di ripensamenti e dubbi.
Proprio in considerazione di tale situazione, che sembra
caratterizzare tutti gli uffici delle amministrazioni statali, degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali che si occupano della realizzazione
di lavori, con decreto ministeriale in corso di registrazione, è stato
istituito, presso la direzione degli Affari generali e del personale del
ministero dei Lavori Pubblici, un nuovo Ufficio di supporto all’attuazione
della legge quadro n.109/94, con il compito di assistere — ove richiesto — in
tempi reali le stazioni appaltanti nelle complesse attività che avviano la integrale applicazione della nuova disciplina generale in
materia di lavori pubblici.
A tale Ufficio le stazioni appaltanti si potranno sin da ora
rivolgere, con le modalità che riterranno più
opportune, anche in via telematica.