decreto n. 145 del
19.04.2000
Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 3,
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1.
Contenuto del
capitolato generale
1. Il capitolato generale d'appalto, in
prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei
rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di
lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono
essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono
di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato
speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per
regolamento si intende il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Domicilio
dell'appaltatore
1.
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di
direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere
domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli
uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei
lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli
atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il
domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Articolo 3
Indicazione delle
persone che possono riscuotere
1. Il
contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a) il luogo e
l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo
le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
b) la persona o le
persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di
credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui
risulti tale designazione sono allegati al contratto.
2. La cessazione o
la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare
deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di
cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il
luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle
indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può
attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate
dall'appaltatore a riscuotere.
Articolo4
Condotta dei lavori
da parte dell'appaltatore
1.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per
l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante.
2. Il mandato deve
essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di
direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o
il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono
gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato
del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità
all'appaltatore o al suo rappresentante.
Articolo 5
Cantieri, attrezzi,
spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
1. Fatte
salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
a) le spese per
l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di
quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per
trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per
attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena
e perfetta dei lavori;
d) le spese per
rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal
responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le
vie di accesso al cantiere;
f) le spese per
idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per
l'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per
passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la
custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di
adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e
successive modificazioni.
2. L'appaltatore
deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati
dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia
contemplati in contratto.
3. La stazione
appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e
sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
Articolo 6
Disciplina e buon
ordine dei cantieri
1. L'appaltatore è
responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.
2. L'appaltatore,
tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di
appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio,
l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei
lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere
il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è
comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per
la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Articolo 7
Tutela dei
lavoratori
1. L'appaltatore
deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.
2. A garanzia di
tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta
dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il
responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con
avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile, ove richiesto.
3.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di
quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale,
dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano
comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del
procedimento.
Articolo 8
Spese di contratto,
di registro ed accessorie
1. Sono a carico
dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine
dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente
previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della
stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito
versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario
al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita
dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali
delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Articolo 9
Riconoscimenti a
favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
1. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo
nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione
appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento,
l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi
dell'articolo 112 del regolamento, nonché delle altre spese effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti
percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
1,00 per cento per
la parte dell'importo fino a 500 milioni;
0,50 per cento per
la eccedenza fino a 3.000 milioni;
0,20 per cento per
la parte eccedente i 3.000 milioni.
Nel caso di appalto
integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del
progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato
del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in
capo alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza
dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari
all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione
media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di
ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla
data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme
espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo
spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente
quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di
recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2
deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel
verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel
registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del
regolamento.
Articolo 10
Variazione al
progetto appaltato
1. Ai sensi
dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati
può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del
divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta
l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in
difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole
ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante
durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è
tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma
6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante,
nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del
procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci
giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare
la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni
successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve
comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non
dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si
intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate
le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4. Ai fini della
determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli
importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e dell'articolo 149
del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta
ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge.
5. Nel calcolo di
cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni
contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni
rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del
contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25,
comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore può chiedere un equo compenso
per la parte eccedente.
6. Ferma
l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori
oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari
gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le
indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole
pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque
non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma
si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del
singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e
solo per la parte che supera tale limite.
7. In caso di
dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma
riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di
formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
8. Qualora il
progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante
derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso,
sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese,
le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli
ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
Articolo 11
Varianti in
diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore
1. Ad eccezione dei
contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice,
durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali
variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, secondo
periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare
oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non
comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel
progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e
le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è
dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio
l'analisi del valore.
3. La proposta
dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli
elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che
entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al
proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta
giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto
aggiuntivo.
4. Le proposte
dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non
comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come
stabilita nel relativo programma.
5. Le economie
risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo
sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.
Articolo 12
Diminuzione dei
lavori
1.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la
stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel
limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di
indennizzo.
2. L'intenzione di
avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale.
Articolo 13
Pagamento dei
dipendenti dell'appaltatore
1. In caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.
2. I pagamenti di
cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte
a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di
formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il
responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
per i necessari accertamenti.
Articolo 14
Danni
1. Sono a carico
dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle
persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del
regolamento.
Articolo 15
Accettazione,
qualità ed impiego dei materiali
1. I materiali e i
componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo
l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai
sensi dell'articolo 138 del regolamento.
2. L'accettazione
dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove
l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore
dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese
dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo
l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante
in sede di collaudo.
5. L'appaltatore
che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti
contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia
stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore
dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo
in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti
di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei
lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed
alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata
dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei
lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute
necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative
spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Articolo 16
Provvista dei
materiali
1. Se gli atti
contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del
lavoro, purchè essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano
diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi
pattuiti.
2. Nel prezzo dei
materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro
fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave,
estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni
temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta
della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,
ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le
indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Articolo 17
Sostituzione dei
luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
1. Qualora gli atti
contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei
lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o
convenienza.
2. Nel caso di cui
al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del
quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione
del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento.
3. Qualora i luoghi
di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore
dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del
procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.
Articolo 18
Difetti di
costruzione
1. L'appaltatore
deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori
accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore
contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al
responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine
ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del
contratto.
3. Qualora il
direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare
che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con
l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle
verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha
diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della
situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Articolo 19
Verifiche nel corso
di esecuzione dei lavori
1. I controlli e le
verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Articolo 20
Compensi
all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
1. Qualora si
verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di
cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per
i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione
dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun
indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore
non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti
da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano
stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione
provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione,
l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di
prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Articolo 21
Tempo per la
ultimazione dei lavori
1. L'appaltatore
deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di
consegna.
2. L'ultimazione
dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore
non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini
dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori.
Articolo 22
Penali
1. Per il maggior
tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine
contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato
speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'articolo 117 del
regolamento.
2. Qualora il
capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure
sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo
nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare
contrattualmente stabilito.
3. La penale è
comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni
fornite dal direttore dei lavori.
4. È ammessa, su
motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure
quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto
all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di
disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di
collaudo ove costituito.
Articolo 23
Premio di
accelerazione
1. In casi
particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto
può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di
anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato
speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione
dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
Articolo 24
Sospensione e
ripresa dei lavori
1. È ammessa la
sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti
dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste
ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
conclusione del contratto.
2. La sospensione
disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel
caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve
essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al
progetto.
3. L'appaltatore
che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore
dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai
sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133,
comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento
in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo
hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni
se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone
allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto
previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei
lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o
indennizzo.
6. In ogni caso, e
salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore,
la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione
dei lavori.
7. Alla sospensione
parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si
applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini
contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto
della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Articolo 25
Sospensione
illegittima
1. Le sospensioni
totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e
danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi
dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione
illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal
prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono
determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista
dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;
b) la lesione
dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di
impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo
30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2,
lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;
c) il mancato
ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133,
comma 5, del regolamento;
d) la determinazione
dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori
delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Articolo 26
Proroghe
1. L'appaltatore
che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato può richiederne la proroga.
2. La richiesta di
proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso
la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per
l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante.
3. La risposta in
merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito
il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Articolo 27
Durata giornaliera
dei lavori
1. L'appaltatore
può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro,
dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei
lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati
impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non
ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva
l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore
dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente
o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile
del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad
uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Articolo 28
Valutazione dei
lavori in corso d'opera
1. Ferme le
disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del
corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa
per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a
piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della
messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. Salva diversa
pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei
materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i
manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai
sensi dell'articolo 18, comma 1.
Articolo 29
Termini di
pagamento degli acconti e del saldo
1. Il termine per
l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo
168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti
in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data
di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di
pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può
superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28,
comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente
presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla
presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati
speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Articolo 30
Interessi per
ritardato pagamento
1. Qualora il
certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine
stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale
sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora
il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta
giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il
pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito
ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante
spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal
giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi
moratori.
3. Qualora il
pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito
dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli
interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine
stesso.
4. Il saggio degli
interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del
maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Articolo 31
Forma e contenuto
delle riserve
1. L'appaltatore è
sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve
devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate.
3. Le riserve
devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena
di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore
ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere
di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni
fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La
quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità
di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Articolo 32
Definizione delle
riserve al termine dei lavori
1. Le riserve e le
pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza
non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi
dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione
appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo
effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano
decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione
appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il
certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che
siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita
istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i
successivi novanta giorni.
3. Il pagamento
delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire
entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore
dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al
tasso legale.
4. Le domande che
fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai
sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Articolo 33
Tempo del giudizio
1. L'appaltatore
che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale
deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni,
decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma
3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2
dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti
dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso
accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui
definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può
svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
32.
3. Se nel corso
dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a
diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai
sensi del comma 2.
Articolo 34
Controversie
1. Se il contratto
o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la
competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto
spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice
del luogo dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti
intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di
appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'articolo 150 del
regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.
3. Nell'ipotesi di
cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale
costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità
previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di
procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.
Articolo 35
Proprietà degli
oggetti trovati
1. Fatta eccezione
per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla
stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che
interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi
frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei
lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente
ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento
di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può
demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione
della stazione appaltante.
Articolo 36
Proprietà dei
materiali di demolizione
1. I materiali
provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà
dell'amministrazione.
2. L'appaltatore
deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti
contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni relative.
3. Qualora gli atti
contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il
prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo
netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella
determinazione dei prezzi.
Articolo 37
Collaudo
1. Il decorso del
termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo,
ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico
dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle
garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge
e dell'articolo 101 del regolamento.
2. Oltre a quanto
disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico
dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per
accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo
da pagare all'impresa.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 aprile
2000
Il Ministro: Bordon
Visto,
il Guardasigilli:
Fassino
Registrato alla
Corte dei conti il 16 maggio 2000 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 170