circolare n°2 02.02.1999
Decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli
1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato
generale Dipartimento della funzione pubblica
A tutti i Ministeri: Gabinetto
Alle aziende e amministrazioni autonome dello Stato
Agli enti pubblici non economici
Alle regioni a statuto speciale
Alle regioni a statuto ordinario
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Ai commissari del Governo
Ai prefetti della Repubblica
Alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e, per conoscenza:
Al Gabinetto dell'onorevole signor Ministro
Al Dipartimento della pubblica sicurezza
Alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per
gli affari del personale
All'Istituto nazionale di statistica
All'ANCI
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'ANUSCA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998, è stato
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre
1998, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3, della legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative. L'emanazione del regolamento, previsto dall'art. 1 della legge
n. 127/1997 conclude l'opera di semplificazione delle procedure amministrative
iniziata con la legge stessa.
L'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 è fissata al 23 febbraio 1999 in virtù del disposto
dell'art. 1, comma 1, della legge n. 127/1997. Da quella data, è opportuno
sottolinearlo, sono abrogate per espressa previsione del successivo comma 2
tutte le disposizioni, anche di legge, incompatibili con le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica in questione, oltre quelle
espressamente abrogate dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica.
Ciò evidenzia la portata innovativa della nuova disciplina.
Considerata l'imminenza dell'entrata in vigore, si ritiene opportuno non
soltanto richiamare l'attenzione sulle esigenze di semplificazione contenute
nella delega al Governo e quindi nel successivo decreto del Presidente della
Repubblica ma anche fornire, sentito l'Osservatorio per l'attuazione della
legge n. 127/1997 (composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della funzione
pubblica), un primo commento ai singoli articoli della nuova normativa.
Il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre
sensibilmente il numero delle certificazioni, in particolare da parte delle
amministrazioni comunali, e di dare il massimo impulso all'applicazione
dell'istituto dell'autocertificazione (art. 1), che sostituisce, salvo specifiche
disposizioni di legge (art. 2, comma 1), qualsiasi tipo di certificato che il
cittadino debba esibire ad una pubblica amministrazione. Quindi il ricorso
all'autocertificazione diventa il principio fondamentale cui deve adeguarsi
l'azione di qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente a quello di
acquisire autonomamente dati o notizie relative al cittadino senza richiedere
allo stesso il relativo certificato.
In luogo della certificazione si ha l'acquisizione d'ufficio
dei dati o la loro estrazione da altri documenti in possesso dell'interessato,
purché sia certa la provenienza dei dati medesimi (art. 7, comma 2).
In sostanza viene riaffermato e rafforzato il principio già
introdotto dall'art. 5 della legge n.15/1968, ripreso poi dall'art. 3, comma 1,
della legge n. 127/1997, secondo il quale è consentita l'assunzione diretta di
dati da altri documenti che assicurino la certezza della fonte di provenienza
dei dati medesimi, come ad es. l'assunzione dei dati di nascita o di residenza
dalla carta di identità, dalla patente di guida o da altro certificato già in
possesso dell'interessato.
L'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403 comporterà un completo rinnovamento delle procedure sinora
seguite dalle varie amministrazioni pubbliche, alcune delle quali già sono
individuate nell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica:
scuole, università, uffici provinciali della motorizzazione civile. Si tratta
degli uffici che più di altri richiedono certificazioni al cittadino ma non
sono gli unici destinatari della norma, in quanto il suddetto decreto del
Presidente della Repubblica, attuando la legge n. 127/1997, si riferisce a
tutto il comparto della pubblica amministrazione (art. 3, comma 2, della stessa
legge n. 127/1997).
Ciò premesso si ritiene necessario esaminare e commentare i
singoli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 403, al fine di
evidenziare gli aspetti innovativi, anche nei confronti della stessa legge n.
15/1968, ed il suo raccordo con le ulteriori innovazioni procedurali introdotte
dalla legge n. 191/1998.
L'art. 1 amplia l'utilizzo dell'autocertificazione già
prevista dall'art. 2 della legge n. 15/1968, estendendola a tutte le situazioni
che formano oggetto di certificazione. Si avvalora così la tesi che
privilegiava una applicazione non restrittiva dell'art. 2 della legge n.
15/1968.
In definitiva si amplia la sfera di applicabilità della
norma anche a quei fatti, stati e qualità personali che erano stati presi in
considerazione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1994 come
dichiarazioni temporaneamente sostitutive, estendendo ora l'utilizzo
dell'autocertificazione a tutti i certificati necessari per iscriversi alle
scuole, alle università e a tutti quelli da presentare agli uffici provinciali
della motorizzazione civile, nonché agli estratti di stato civile ed ai
certificati rilasciati in base ai registri demografici e richiesti dai comuni
nell'ambito dei procedimenti di loro competenza.
L'art. 2 estende i casi di utilizzo della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà già prevista dall'art. 4 della legge n.
15/1968, ricomprendendo anche i casi non rientranti nella previsione dell'art.
2 della legge n. 15/1968.
È ora possibile attestare con tale dichiarazione che la
copia di una pubblicazione è conforme all'originale, e tale dichiarazione ha
valore di copia autentica nei concorsi per titoli. La norma è di notevole
utilità per lo snellimento della presentazione delle domande ai concorsi per
titoli, in quanto evita al cittadino di dover richiedere anche l'autenticazione
di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo, oltre alle
pubblicazioni, come ad es. diplomi, titoli di studio, abilitazioni, articoli e
quanto altro da allegare a domande per la partecipazione a concorsi ed evita di
dover richiedere l'autentica della propria dichiarazione.
Lo stesso art. 2 prevede, inoltre, che l'eventuale
accertamento della veridicità delle dichiarazioni sia compiuto direttamente
dall'amministrazione presso il soggetto competente.
L'interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, può
esibire o inviare per via telematica copia, ancorché non autenticata, dei
certificati in suo possesso, ma non ha un onere in tal senso, perché
l'amministrazione è tenuta a procedere autonomamente.
Quanto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà richiesta dalla legge n. 15/1968, la legge n. 127/1997
ha soppresso la necessità di autenticazione della sottoscrizione, se la stessa
viene apposta in presenza del dipendente addetto, sia esso appartenente ad una
pubblica amministrazione o a un gestore o esercente di pubblico servizio.
Successivamente la legge n. 191/1998, al comma 11 dell'art.
2, ha chiarito che in tal caso non è richiesta l'autenticazione della
sottoscrizione neppure nel caso in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 15/1968.
Le disposizioni della legge n. 191/1998 fanno si' che le
istanze dirette ad una pubblica amministrazione non devono essere più
autenticate, anche se contengono dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, e vanno presentate con le modalità indicate dal precedente comma 10,
che ha sostituito il comma 11 dell'art. 3 della legge n. 127/1997.
L'abrogazione della autenticazione della sottoscrizione è stata estesa, in base
ad una interpretazione logico sistematica di tutta la legislazione di
semplificazione, anche a quelle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 15/1968 non comprese in una istanza ad una pubblica amministrazione,
ma comunque richiamate nell'istanza medesima o ad essa collegata
funzionalmente, anche se prodotte non contestualmente ma in un secondo momento.
Interpretazione questa condivisa dal Dipartimento della funzione pubblica nella
circolare MIACEL n. 14 del 2 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 dell'11 settembre, inerente il rilascio della carta di
identità.
Peraltro occorre considerare che, come enunciato dall'art. 1
della legge n. 15/1968, la stessa si applica esclusivamente nei rapporti tra
pubblica amministrazione e cittadino e, salve specifiche eccezioni ammesse
dalla legge, tale rapporto si svolge in base ad una istanza scritta rivolta dal
cittadino ad una pubblica amministrazione - nel cui ambito sono da ricomprendersi
anche i gestori di pubblici servizi - per ottenere l'emissione di un
provvedimento amministrativo di qualsiasi specie. Ne consegue che le
dichiarazioni in questione possono essere rese solo in tale contesto (con
l'istanza o successivamente a completamento di una istanza già presentata).
Coerentemente l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica prevede che le amministrazioni nel predisporre i moduli delle
istanze ad esse rivolte predispongano le formule e le relative dichiarazioni sostitutive.
Di conseguenza il successivo art. 13, comma 3, abroga il
penultimo comma dell'art. 20-bis della legge n. 15/1968, che prevedeva
l'ammonizione in sede di autenticazione della sottoscrizione.
L'art. 3 si occupa della presentazione delle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, stabilendo che possono essere presentate
anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte in presenza del
dipendente addetto che procede anche all'autenticazione delle copie a lui
presentate.
È da sottolineare che la norma non parla di autenticazione
della sottoscrizione né, tanto meno, abroga o reca innovazioni all'art. 3,
comma 11, della legge n. 127/1997 così' come modificato dall'art. 2, commi 10 e
11, della legge n. 191/1998. Ne consegue che quando la dichiarazione è
contenuta nell'istanza ovvero è contestuale o collegata o richiamata dalla
stessa, non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a
fotocopia di documento di riconoscimento.
L'art. 4 ha semplificato la procedura relativa alle dichiarazioni
rese da chi non sa o non può firmare, già disciplinata dall'art. 21 della legge
n. 15/1968, eliminando i testimoni ed affidando al pubblico ufficiale il
compito di ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell'impedimento. Al
riguardo occorre specificare che deve trattarsi di impedimenti fisici o di
analfabetismo, per cui rimangono esclusi i casi di incapacità di intendere e di
volere, in relazione ai quali continuerà a trovare applicazione l'art. 8 della
legge n. 15/1968, limitatamente alla parte in cui le dichiarazioni verranno
rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela senza alcuna autentica
di sottoscrizione.
Per quanto riguarda l'individuazione del pubblico ufficiale,
la norma non fornisce alcuna indicazione; deve ritenersi che abbia fatto
principalmente riferimento al funzionario competente a ricevere la
documentazione. Per quanto riguarda gli invalidi civili, si ricorda il disposto
dell'art. 1, commi 248 e 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al
quale le dichiarazioni da rendersi dagli invalidi civili e da chi esercita la
tutela, vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla prefettura,
all'unità sanitaria locale o al comune senza alcuna operazione di autentica
della sottoscrizione.
L'art. 5 ha equiparato i cittadini comunitari a quelli
italiani ai fini della possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive. Per
i cittadini extracomunitari l'equiparazione riguarda soltanto coloro che sono
residenti e limitatamente a quei fatti, stati e qualità che possono essere
convalidati da soggetti pubblici o privati italiani.
Ciò spiega l'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 15/1968
e delle dichiarazioni temporanee ivi previste, che non hanno più ragione di
esistere (art. 13, comma 2), in quanto tutto l'impianto del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403 esonera il cittadino dall'obbligo di
produrre documentazioni.
L'art. 6 reca disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive, stabilendo che esse hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
Viene inoltre disposto che le amministrazioni predispongono
la modulistica necessaria per rendere tali dichiarazioni, inserendo le relative
formule ed un richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge
n. 15/1968 ed una eventuale informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n.
675/1996 sulla protezione dei dati personali.
L'art. 7 prevede una ulteriore semplificazione, che si
riconnette a quanto già stabilito dagli articoli 10 della legge n. 15/1968 e 18
della legge n. 241/1990, ovverosia l'acquisizione diretta dei documenti da
parte della amministrazione procedente presso altri uffici indicati
dall'interessato, nei casi in cui il medesimo non voglia o non sia in grado di
avvalersi delle autocertificazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403. L'acquisizione potrà avvenire, come
dispone il decreto del Presidente della Repubblica, a mezzo fax o di altri
strumenti telematici o informatici come ad esempio la posta elettronica, prevedendo
l'indicazione dell'amministrazione, del responsabile dell'ufficio ed un
recapito telefonico. In tal caso si è in presenza di uno scambio di atti tra
uffici e di conseguenza, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle
finanze con risoluzione n. 603 del 16 novembre 1993, i documenti saranno tutti
esenti dall'imposta di bollo, trovando applicazione l'art. 16 della tabella
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 642.
L'art. 8 si occupa della riservatezza dei dati contenuti nei
documenti trasmessi alle pubbliche amministrazioni, stabilendo che essi devono
contenere i dati strettamente necessari alle finalità per cui vengono
acquisiti. Tale disposizione va riferita in particolare alle certificazioni
anagrafiche rilasciate dalle amministrazioni comunali: il certificato di
residenza, ove spesso viene inserita senza alcuna legittimazione la
cittadinanza degli stranieri residenti e lo stato di famiglia anagrafico, in
cui, nonostante le precise disposizioni impartite da questo Ministero con
circolare n. 11 del 23 luglio 1996, vengono ancora indicate le relazioni di
parentela, di stato di figlio adottivo ed anche lo stato civile dei coniugati.
In tal modo si va oltre la funzione attribuita dalla legge a tali certificati e
si invade la sfera di riservatezza dei cittadini.
Si ribadisce pertanto che in base all'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 223/1989 i certificati anagrafici devono
contenere, oltre alle generalità del soggetto, soltanto l'oggetto della certificazione.
Il comma 2 fa divieto ai direttori sanitari di rilasciare il
certificato di assistenza al parto, che viene sostituito da una attestazione
contenente i dati necessari per formare l'atto di nascita e da un certificato
di assistenza al parto in forma anonima, da rilasciare per esigenze
statistiche. La norma conferma quanto già stabilito dall'art. 2 della legge n.
127/1997, che ha sostituito integralmente l'art. 70 del regio decreto 7 luglio
1939, n. 1238 per quel che riguarda le dichiarazioni di nascita.
L'art. 9 prevede l'acquisizione degli estratti di atti di
stato civile d'ufficio esclusivamente per il cambio dello stato civile (come ad
es. il matrimonio) e per particolari necessità istituzionali delle singole
amministrazioni.
La norma, in pratica, fa venire meno la necessità di
richiesta di estratti da parte dei cittadini, anche in conseguenza
dell'agevolazione prevista dall'art. 1, lettera i), che consente di
autocertificare tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri di stato civile. Al riguardo è opportuno ricordare che, in base al
vigente ordinamento di stato civile, per estratti si intendono (articoli 184 e
185), sia quelli per riassunto (art. 184), sia quelli per copia integrale (art.
185). Ne consegue che la disposizione riguarda ambedue le fattispecie, non
avendo fatto il legislatore alcuna distinzione.
L'art. 10 pone una eccezione all'uso
dell'autocertificazione, disponendo che i certificati medici, sanitari, di
origine, di conformità alle norme CE, i brevetti ed i marchi non possono essere
sostituiti da altro documento. Per tali atti è necessario richiedere appositi
certificati. Viene poi previsto un unico certificato medico di idoneità alla
pratica non agonistica di attività sportiva.
Nell'art. 11 è previsto l'obbligo dello svolgimento di
controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
prevedendo che la relativa conferma dei dati da parte dell'amministrazione che
li detiene può essere acquisita anche per via telematica, prescindendo
dall'acquisizione cartacea, come già ricordato all'art. 5.
Il comma 3 dell'art. 11 è di natura organizzativa, in quanto
prescrive di introdurre nella modulistica le avvertenze che sostituiscono
l'ammonizione prevista nel procedimento di autentica, ed aggiunge una sanzione
ulteriore, consistente nella decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi,
successivamente, mendace.
L'art. 12 sostituisce il termine generico di
"certificato" con quello di "diploma" e
"patentino", riferito, rispettivamente, ai titoli attestanti idoneità
professionali ovvero l'assenso all'esercizio di determinate attività.
L'art. 13 abroga esplicitamente alcuni articoli della legge
n. 15/1968 e, precisamente, il 3, il 20-bis, il penultimo comma dell'art. 26,
il 27 e l'intero decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1994, n.
130.
I prefetti vorranno dare la massima diffusione al presente
documento di indirizzo presso tutte le amministrazioni pubbliche ricomprese
nell'ambito delle rispettive province, e risolvere i dubbi che le stesse
amministrazioni manifestassero nell'applicazione delle misure di
semplificazione.
Si rammenta che il rifiuto dell'applicazione della normativa
in esame viene sanzionato dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica
e dalla legge n. 127/1997 come violazione dei doveri di ufficio.
È dovere di ogni singola amministrazione applicare
direttamente, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, le norme di
semplificazione.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e,
successivamente, di informazione periodica sullo stato di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403.