LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443
Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attività produttive
(G.U. n. 299, 27 dicembre 2001,
Supplemento Ordinario)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. (Delega al Governo in materia
di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attività produttive)
1. Il Governo, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri
competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo
parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi
stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici
di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia
della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento
energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali
di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il
Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici,
tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto
del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture
strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce
automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate
con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede
di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono
automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative
già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale
quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o
provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.(1)
1-bis. Il programma da inserire nel
Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti
indicazioni:(2)
a) elenco delle infrastrutture e
degli insediamenti strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli
interventi;
c) risorse disponibili e relative
fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli
interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie
già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento
degli interventi.
2. Il Governo è delegato ad emanare,
nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi(3)
volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal
fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma
1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva
97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale,
anche in deroga agli articoli 2,
da 7 a 16,
19,
20,
21, da 23 a 30,
32,
34,
37-bis,
37-ter
e 37-quater
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano
necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di
finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da
seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti
concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle
medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con
la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a
sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto
definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi;
definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con
servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in
caso di mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato
dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito
di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e
definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della
localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente
Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per
l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura
tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di
cui all'articolo 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione
richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza
di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico;(4)
d) modificazione della disciplina in
materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di
tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni
comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio
di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e
varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini
della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad
evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente
generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a
contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo
di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore;
il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per
l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici
connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario
alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati,
per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura
prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta
figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di
adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di
reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il
soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente
con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza
pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109
del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche
deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria,
finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità
degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente
generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa
liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella
relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della
possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già
indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di
affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai
sensi dell'articolo
37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri
strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di
restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei
medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure
atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare
assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di
terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di
concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere
al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati
in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera,
anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso
soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della
possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in
relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di
affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata
direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite
percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima
direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani
finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici
servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei
contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente
generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure
di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne
di supporto alle commissioni di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal
comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel
rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri
direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità
alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma
2.
In alternativa alle procedure di
approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1
può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono
dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica
dell'intervento nonché la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto
sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati,
e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto
approvato.(5)
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003
il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai
presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione
definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al
comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e
autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati,
in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di
cui all'articolo 4,
comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie,
comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a
concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal
consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di
ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi
con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli
ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti
urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe
previsioni di dettaglio.
7. Nulla è innovato quanto all'obbligo
di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo
di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di
cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni
per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4,
comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia è priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto
alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis,
14-ter,
14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il
termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio
dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'articolo 4
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si
applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che le leggi
regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge
siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo
comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti
urbanistici. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente.(6)
13. E' fatta in ogni caso salva la
potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo è delegato ad emanare,
entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui all'articolo 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le
modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai
commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attività
di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la
decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano
richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30
del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i
quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può
essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte
dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al
citato decreto
legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette
alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.
16. Con riferimento alle competenze
delle regioni, di cui all'articolo 19
del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota
di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno
stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed
il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del
1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche
di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di
applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate,
durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di
escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media
dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai
limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al
comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei
materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1,
tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999,
n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione
urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17
si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati
anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso
il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a
qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a
condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione
sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio
interessato.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Note:
(1)Comma
sostituito dall'art. 13,
comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(2)Comma inserito dall'art. 13,
comma 4, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(3)Per l'attuazione delle
presenti disposizioni, vedi il D.Lgs. 20
agosto 2002, n. 190; per disposizioni relative alle infrastrutture
di telecomunicazioni, vedi il D.Lgs. 4
settembre 2002, n. 198.
(4)Lettera sostituita
dall'art. 13,
comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(5)Comma inserito dall'art. 13,
comma 6, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(6)Comma modificato dall'art. 13,
commi 7 e 8, L. 1° agosto 2002, n. 166.