Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
(G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001,
s.o. 30/L)
(Testo coordinato con il d.P.R. 7
aprile 2003, n. 137)
(G.U. n. 138 del 17 giugno 2003)
il presente testo unico (Testo A) coordina il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo B) e il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 - Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo C)
L
= Legge
R = Regolamento
Art. 1 (R) Definizioni
(così
sostituito dall'articolo 1 del d.P.R. n. 137 del 2003)
1.
Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni
rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al
capo II, sezione III, del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta
d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la
finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO
il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune
fino al compimento del quindicesimo anno di età;
f) CERTIFICATO il documento
rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,
riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in
sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO
DI NOTORIETA' il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati,
qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle
forme previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE,
l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e'
stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona
che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA
l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria
firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della
firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA
l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che
un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE e' un particolare
tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le
amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che
ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero
provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri
archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o
richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme
delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema
di classificazione d'archivio adottato; essa e' effettuata mediante sistemi
informativi autorizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA
DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni
per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO
l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma
permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento
stesso;
t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002,
n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare
le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari
stessi;
u) CERTIFICATORE ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002,
n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme
elettroniche o che fornisco altri servizi connessi con queste ultime;
v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il
certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai
requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2;
z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati
membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo unico;
aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002,
n. 10, i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I
della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai
requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il
documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002,
n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo
di autentificazione informatica;
dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca
identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati;
ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la
firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e
creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
ff) TITOLARE la persona fisica cui
e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la
creazione della firma elettronica;
gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA
FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati
dal titolare per creare la firma elettronica;
hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE
DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o
l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma
elettronica;
ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA
CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la
creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo
10 del citato decreto n. 10 del 2002, nonché del presente testo unico;
ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA
i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per
verificare la firma elettronica;
mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA
FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o
l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma
elettronica;
nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la
richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di
sicurezza;
oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i
programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti
di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e
la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di
firma elettronica.
Art. 2 (L) Oggetto
1.
Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la
tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da
parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché
ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza,
e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e
la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra
privati come previsto dall’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
Art. 3 (R) Soggetti
1.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi
sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R)
2.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3.
Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi
in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4.
Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i
fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Art. 4 (R) Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico
ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico
ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in
presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2.
La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita
dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di
questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al
pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. (R)
3.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali. (R)
Art. 5 (L) Rappresentanza legale
1.
Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela,
le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono
sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o
dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.
CAPO II - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Art. 6 (L - R) Riproduzione e conservazione di documenti
1.
Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti
gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la
conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli
originali. (L)
2.
Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si
intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se
realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione. (L)
3.
I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell’autenticazione dei
documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico
idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4.
Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività
culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo
II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 7 (L) Redazione e stesura di atti pubblici
1.
Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque
mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2.
Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune,
aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune.
Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo
che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II - DOCUMENTO INFORMATICO
Arti. 8 (R) - Documento informatico
1.
Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
2.
Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati
personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
3.
Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite
le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità,
la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento
informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di
cui all’articolo 22, lettera e).
4.
Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali.
Art. 9 (R) Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1.
Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed
originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2.
Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,
conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente
individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il
soggetto che ha effettuato l'operazione.
3.
Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per
via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4.
Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni
e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni
della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente
competenti.
(comma
così sostituito dall'articolo 3 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
Art. 10 (R) Forma ed efficacia del documento informatico
1.
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità
alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 e per le pubbliche
amministrazioni, anche di quelle di cui all’articolo 9, comma 4, soddisfa il
requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi
dell’articolo 2712 del Codice civile.
2.
Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con decreto del Ministro delle finanze.
3.
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702
del codice civile.
4.
Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui
all’articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o
regolamentare.
Art. 11 (R) Contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica
1.
I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante
l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del presente
testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
(comma
così modificato dall'articolo 4 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
2.
Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in
materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Art. 12 (R) Pagamenti informatici
(così
sostituito dall'articolo 5 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo regole
fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua
delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca
d'Italia.
Art. 13 (R) Libri e scritture
1.
I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria
la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in
conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole
tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III - TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Art. 14 (R) Trasmissione del documento informatico
1.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e
pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato.
2.
La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e
alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono
opponibili ai terzi.
3.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che
assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della
posta nei casi consentiti dalla legge.
Art. 15 (L) Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1.
In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui
poteri consolari.
Art. 16 (R) Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti
trasmessi
1.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22
e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da
regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per
le quali vengono acquisite.
2.
Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è
sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti
nei registri di nascita.
3.
Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di
assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone
interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale,
secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di
statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione
dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 17 (R) Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1.
Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e
documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi
a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2.
Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi
per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di
trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE IV - COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Art. 18 (L - R) Copie autentiche
1.
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele
e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in
luogo degli originali. (L)
2.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale
è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve
essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia,
a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la
data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli
il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio
intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le
disposizioni contenute nell’articolo 20. (L)
3.
Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai
gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi
altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Art. 19 (R) Modalità alternative all’autenticazione di copie
1.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione
ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai
privati.
Art. 19-bis (L) Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva
(introdotto
dall'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge n. 3 del 2003)
1.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19,
che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un
documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo
di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente
essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.
Art. 20 (R) Copie di atti e documenti informatici
1.
I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se
riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di
legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2.
I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.
(comma
così modificato dall'articolo 6 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
3.
Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto
cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole
tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.
4.
La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2
esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5.
Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate nell’articolo 8, comma 2.
Arti. 21 (R) Autenticazione delle sottoscrizioni
1.
L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione,
nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui
all’art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2.
Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a
ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale
ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il
pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante,
indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di
autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché
apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)
SEZIONE V - FIRME ELETTRONICHE
(rubrica
modificata dall'articolo 7 del d.P.R. n. 137 del 2003)
Art. 22 (R) Definizioni
1.
Ai fini del presente Testo unico si intende:
(le
lettere b), c), d), l), m) ed n) sono state così sostituite dall'articolo 8 del
d.P.R. n. 137 del 2003)
a) per sistema di validazione, il
sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma
digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la
coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra
loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti
informatici;
c) per chiave privata, l'elemento
della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto
dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul
documento informatico;
d) per chiave pubblica, l'elemento
della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche
e) per chiave biometrica, la sequenza
di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che
impiegano metodi di verifica dell’identità personale basati su specifiche
caratteristiche fisiche dell’utente;
f) (abrogata dall'articolo 8 del
d.P.R. n. 137 del 2003)
g) per validazione temporale, il
risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più
documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico,
l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e
registrare documenti informatici;
i) (abrogata dall'articolo 8 del
d.P.R. n. 137 del 2003)
l) per revoca del certificato
elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del
certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato
elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del
certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato
elettronico, l'efficacia e l'opponibilità al titolare dei dati in esso
contenuti.
o) (abrogata dall'articolo 8 del
d.P.R. n. 137 del 2003)
Art. 23 (R) Firma digitale
(così
sostituito dall'articolo 9 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2.
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la
cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti
scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
3.
L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate.
4.
L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto
dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
5.
Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato
elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore.
Art. 24 (R) Firma digitale autenticata
1.
Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma
digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
2.
L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal
titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità
della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla
volontà della parte e non è in contrasto con l’ordinamento giuridico ai sensi
dell’articolo 28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3.
L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
4.
Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può
allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni
dell'articolo 20, comma 3.
5.
Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica
amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la
firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato
presso pubbliche amministrazioni.
6.
La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto
informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di
legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma
del presente testo unico.
Art. 25 (R) Firma di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
1.
In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma
autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in
conformità alle norme del presente testo unico.
2.
L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
Art. 26 (R) Certificatori
(così
sostituito dall'articolo 10 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
L'attività' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro
dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti
certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i
soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
2.
L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al
comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività' intrapresa. 3. Ai
certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile
in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del
presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e
si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.
Art. 27 (R) Certificatori qualificati
(così
sostituito dall'articolo 11 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono
trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
2.
I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità
organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di
certificazione;
b) impiegare personale dotato delle
conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i
servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e
della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado
di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2;
c) applicare procedure e metodi
amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e
prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza
tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza
riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello
schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10;
e) adottare adeguate misure contro
la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza,
l'integrità' e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il
certificatore generi tali chiavi.
3.
I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio
dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività
al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti
dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
4.
Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti
pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del
caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di
prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò
sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
Art. 27-bis (R) Certificati qualificati
(introdotto
dall'articolo 12 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1. I certificati qualificati devono
contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato
elettronico rilasciato è un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice
identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione
sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome e codice fiscale
del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come
tale;
e) dati per la verifica della firma
corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale
e finale del periodo di validità del certificato;
g) firma elettronica avanzata del
certificatore che ha rilasciato il certificato.
2.
In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di
utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti
attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato
dall'autorità' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice
identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
identificativo generale.
3.
Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del
terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il
quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del
titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione
ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di
rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai
sensi dell'articolo 28-bis, comma 3; (leggasi articolo 29-bis, comma 3 -
n.d.r.)
c) limiti del valore degli atti
unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove
applicabili.
Art. 28 (R) Accreditamento
(così
sostituito dall'articolo 13 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i
certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei
requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza,
possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può
avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29.
2.
Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare
alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della
generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della
emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché
l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.
3.
Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2,
deve inoltre:
a) avere natura giuridica di società
di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini
dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che
da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla
amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4.
La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione
della stessa.
5.
Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente.
In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
6.
A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via
telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7.
Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti
commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
Art. 29 (R) Vigilanza sull'attività di certificazione
(così
sostituito dall'articolo 14 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività' di
certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie.
2.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.
Art. 29-bis (R) Obblighi del titolare e del certificatore
(introdotto
dall'articolo 15 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2.
Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati
qualificati è tenuto inoltre a:
a) identificare con certezza la
persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il
certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di
cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni; c) specificare, nel certificato qualificato su
richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a
cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di
cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti in modo
compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle
firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
f) adottare le misure di sicurezza
per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di dati
per la creazione della firma del titolare;
h) procedere alla pubblicazione
della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di
richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di
quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) garantire il funzionamento
efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un
servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e
tempestivo;
l) assicurare la precisa
determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione
dei certificati elettronici;
m) tenere registrazione, anche
elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per
dieci anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in
eventuali procedimenti giudiziari;
n) non copiare, né conservare le
chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il
servizio di certificazione;
o) predisporre su mezzi di
comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono
il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e
condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione
dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le
procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni,
che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il
servizio ed il certificatore;
p) utilizzare sistemi affidabili per
la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che
soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che
l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano
accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal
titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi
evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi
pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che
facciano affidamento sul certificato.
3.
Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati
personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo
esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al
mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina
in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati
per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si
riferiscono.
Art. 29-ter (R) Uso di pseudonimi
(introdotto
dall'articolo 15 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato
elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è
qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni
relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la
scadenza del certificato stesso.
Art. 29-quater (R) Efficacia dei certificati qualificati
(introdotto
dall'articolo 15 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o
sospeso non costituisce valida sottoscrizione.
Art. 29-quinquies (R) Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
e per altri soggetti qualificati
(introdotto
dall'articolo 15 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di
rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente
l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo
di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta
esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie
di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di
categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con
l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni
effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei
certificati qualificati;
b) possono rivolgersi a
certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti
pubblici.
2.
Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi
rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella
propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle
regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
3.
Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza
ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre
abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta
interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi
ordinamenti.
4.
Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3,
si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
Art. 29-sexies (R) Dispositivi sicuri e procedure per la generazione
della firma
(introdotto
dall'articolo 15 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme
devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave
privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che
la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente
protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
2.
I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei dati
elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare,
prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve
richiedere conferma della volontà di generare la firma.
3.
Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura
automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile
alla volontà del titolare.
4.
I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione
di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e
certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10.
Art. 29-septies (R) Revoca e sospensione dei certificati qualificati
(introdotto
dall'articolo 15 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione
dell'attività' del certificatore;
b) revocato o sospeso in esecuzione
di un provvedimento dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di
richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare,
secondo le modalità previste nel presente decreto;
d) revocato o sospeso in presenza di
cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.
2.
Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi
previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
3.
La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la
causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene.
Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato
riferimento temporale.
4.
Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2.
Art. 29-octies (R) Cessazione dell'attività
(introdotto
dall'articolo 15 del d.P.R. n.. 137 del 2003)
1.
Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività'
deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i
titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non
scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2.
Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione
della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della
stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di
tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3.
Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro
dei certificati e della relativa documentazione.
4.
Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del
certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.
SEZIONE VI - LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Art. 30 (L) Modalità per la legalizzazione di firme
1.
Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la
cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la
data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Art. 31 (L) Atti non soggetti a legalizzazione
1.
Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a
legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su
atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o
pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
Art. 32 (L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o
legalmente riconosciute
1.
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori
della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli
studi.
Art. 33 (L) Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1.
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero
davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura
dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di
altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2.
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai
funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva
l'articolo 31.
3.
Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4.
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati
da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato,
sono legalizzate a cura delle prefetture.
5.
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della
traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Art. 34 (L) Legalizzazione di fotografie
1.
Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono
tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente
dall’interessato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere,
altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2.
La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti
personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.
SEZIONE VII - DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’
Art. 35 (L - R) Documenti di identità e di riconoscimento
1.
In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di
identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento
equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2.
Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la
patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento,
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato. (R)
3.
Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o
l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Art. 36 (L) Carta d’identità e documenti elettronici
1.
Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità
elettronica e del documento d’identità elettronico sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali.
2.
La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere:
a) i dati identificativi della
persona;
b) il codice fiscale.
3.
La carta d’identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l’indicazione del gruppo
sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario
previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col
decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al
fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi
al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in
materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le
informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione
e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma
digitale.
4.
La carta d’identità elettronica può altresì essere utilizzata per il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni.
5.
Con decreto del Ministro dell’interno, sentiti l’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali
e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per
la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui
al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche.
6.
Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7.
La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII - REGIME FISCALE
Art. 37 (L) Esenzioni fiscali
1.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti
dall’imposta di bollo.
2.
L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo
l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
CAPO III - SEMPLIFICAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I - ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 38 (L - R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1.
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per
fax e via telematica.(L)
2.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è
identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità
elettronica. (R)
3.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2
della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
Art. 39 (L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1.
La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per
l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché
ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è
soggetta ad autenticazione.
SEZIONE II - CERTIFICATI
Art. 40 (L) Certificazioni contestuali
1.
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati,
qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del
medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Art. 41 (L) Validità dei certificati
1.
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità
superiore.
2.
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e
le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre
i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti
certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la
dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Art. 42 (R) Certificati di abilitazione
1.
Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o
di procedimenti autorizzatori all’esercizio di determinate attività, ancorché
definiti “certificato”, sono denominati rispettivamente “diploma” o
“patentino”.
SEZIONE III - ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Art. 43 (L - R) Accertamenti d'ufficio
1.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono
richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che
risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro
possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di
tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte
dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. (R)
2.
Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è
necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata
per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte
di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento
d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi
l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa
vigente. (L)
3.
Quando l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio ai sensi del
precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)
4.
Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a
stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici
registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica
dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati
personali. (R)
5.
In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e
l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni
sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la
certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6.
I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax,
o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)
Art. 44 (R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1.
Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i
procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o
tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari
italiane all’estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2.
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono
provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia
indispensabile.
SEZIONE IV - ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Art. 45 (L - R) Documentazione mediante esibizione
1.
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo
stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di
riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante
esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui
all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti
stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la
facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e
l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
(L)
2.
Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di
validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della
copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)
3.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i
fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello
stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento,
che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. (R)
SEZIONE V - NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1.
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e
politici;
e) stato di celibe, coniugato,
vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o
elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini
professionali;
m) titolo di studio, esami
sostenuti;
n) qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica
anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
p) assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice
fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria
di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante
di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative
all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne
penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;
(lettera così modificata
dall'articolo 49 del d.P.R. n. 313 del 2002)
bb) di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti penali;
bbb) di non essere l'ente
destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
(lettera introdotta dall'articolo 49
del d.P.R. n. 313 del 2002)
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di
liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1.
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo
38. (R)
2.
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza. (R)
3.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo
46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. (R)
4.
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne
richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Art. 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive
1.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono.
2.
Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3.
In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di
marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore.
2.
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche
ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per
l'intero anno scolastico.
CAPO IV - SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Art. 50 (R) Attuazione dei sistemi
1.
Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di
protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo
unico.
2.
Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la
sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici
conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3.
Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o
revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del
protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle
disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4.
Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli
uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti
per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di
classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree
stesse.
5.
Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica
dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti
alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni
generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti,
gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Art. 51 (R) Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni
1.
Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo
unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica
della pubblica amministrazione.
2.
Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione,
gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3.
Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e
benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono
alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici.
Art. 52 (R) Il sistema di gestione informatica dei documenti
1.
Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata “sistema”
deve:
a) garantire la sicurezza e
l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale
registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul
collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i
documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle
informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di
sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta
organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione
d’archivio adottato.
Art. 53 (R) Registrazione di protocollo
1.
La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle
pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle
seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del
documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di
protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non
modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti
o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti,
registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato
in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento
ricevuto, se disponibili;
f) l’impronta del documento
informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli
binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma
non modificabile.
2.
Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di
protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l'operazione
di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno.
3.
L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di
protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di
interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la
completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i
criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di
registrazione di protocollo.
5.
Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione
e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i
bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di
ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli
atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali
pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a
registrazione particolare dell'amministrazione.
Art. 54 (R) Informazioni annullate o modificate
1.
Le informazioni non modificabili di cui all’articolo 53 lett. a), b), c), d),
e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le
informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per
essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2.
La procedura per indicare l’annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura
o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la
lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data,
all’identificativo dell’operatore ed agli estremi del provvedimento
d'autorizzazione.
Art. 55 (R) Segnatura di protocollo
1.
La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del
documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti
il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo
inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo,
secondo il formato disciplinato all’articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma
sintetica dell’amministrazione o dell’area organizzativa individuata ai sensi
dell'articolo 50, comma 4.
2.
L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente
all'operazione di registrazione di protocollo.
3.
L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo
dell’ufficio cui il documento e’ assegnato o il codice dell’ufficio che ha
prodotto il documento, l’indice di classificazione del documento e ogni altra
informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili
già al momento della registrazione di protocollo.
4.
Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e
trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere
tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che
riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per
automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento
ricevuto.
5.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell’Autorità per l’informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura
delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Art. 56 (R) Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione
informatica dei documenti
1.
Le operazioni di registrazione indicate all’articolo 53 e le operazioni di
segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 nonché le operazioni di
classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta
del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 57 (R) Numero di protocollo
1.
Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre
numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA - ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Art. 58 (R) Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del
sistema
1.
L’accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione,
nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni
relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di
abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui
all’articolo 61.
2.
La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di
selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di
selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni
di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le
informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle
condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel
testo.
3.
Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle
informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.
Art. 59 (R) Accesso esterno
1.
Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono
essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti anche mediante l’impiego di procedure applicative operanti al di
fuori del sistema e strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle
informazioni da parte dell’interessato.
2.
A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell’ambito
delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai
documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego,
anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per
il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti.
3.
Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l’acquisizione
diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell’interessato, le misure
organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le
modalità di identificazione del soggetto anche mediante l’impiego di strumenti
informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati
dal presente testo unico.
4.
Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica
amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione
delle informazioni e dei documenti messe a disposizione – anche per via
telematica – attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Art. 60 (R) Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1.
Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche,
accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree
organizzative omogenee di cui al comma 4 dell’articolo 50, adottano le modalità
di interconnessione stabilite nell’ambito delle norme e dei criteri tecnici
emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
2.
Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica
dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti
informazioni:
a) numero e data di registrazione di
protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l’indicazione alternativa o
congiunta dell’oggetto, della data di spedizione, del mittente, del
destinatario;
b) numero e data di registrazione di
protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l’indicazione della data
e del numero di protocollo attribuiti dall’amministrazione al documento
spedito.
3.
Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri
tecnici ed organizzativi per l’accesso ai documenti e alle informazioni del
sistema di gestione informatica dei documenti.
SEZIONE TERZA - TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI
DOCUMENTI
Art. 61 (R) Servizio per la gestione informatica dei documenti dei
flussi documentali e degli archivi
1.
Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna
delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’articolo 50.
Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa
omogenea.
2.
Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso
di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica
acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure
prescritte dalla disciplina vigente.
3.
Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di
autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra
abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica
delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di
registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle
disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione
e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo
53;
d) cura che le funzionalità del
sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore
dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli
articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento
degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di
protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le
funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione
degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di
annullamento di cui all’articolo 54;
h) vigila sull’osservanza delle
disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e
degli incaricati.
Art. 62 (R) Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni
del sistema
1.
Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su
supporto informatico rimovibile.
2.
E’ consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle
informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a
procedimenti conclusi.
3.
Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il
responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
dispone, in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle
informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4.
Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono
parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei
documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Art. 63 (R) Registro di emergenza
1.
Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche
manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri
di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la
normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la
causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del
ripristino della funzionalità del sistema. (R)
2.
Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi
oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per
la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del registro di emergenza per
periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno
riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3.
Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di
emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)
4.
La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di
successive interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei
documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’area
organizzativa omogenea. (R)
5.
Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite
nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati,
senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di
ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un
numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a
mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.
(R)
SEZIONE QUARTA - SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Art. 64 (R) Sistema di gestione dei flussi documentali
1.
Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei
procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati,
valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici,
sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
2.
I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti
amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e
al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i
criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità
stabiliti dalla legge.
3.
Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di
gestione informatica dei documenti.
4.
Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree
organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli
che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di
classificazione d’archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti
a registrazione di protocollo.
Art. 65 (R) Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
1.
Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la
gestione dei flussi documentali deve :
a) fornire informazioni sul legame
esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo
procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento
delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo
responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche
sull'attività dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di
informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre
amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti
complessi.
Art. 66 (R) Specificazione delle informazioni previste dal sistema di
gestione dei flussi documentali
1.
Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste,
delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi
informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della
funzione pubblica.
SEZIONE QUINTA - DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
Art. (R) Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito
1.
Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei
flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di
deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)
2.
Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i
fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente. (R)
3.
Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie
trasferite nell’archivio di deposito. (R)
Art. 68 (R) Disposizioni per la conservazione degli archivi
1.
Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed
aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di
classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione
dell’archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei
documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di
tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento
effettuato e della richiesta di prelevamento.
3.
Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti
contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Art. 69 (R) Archivi storici
1.
I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti
contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l’accesso, negli Archivi di
Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali.
SEZIONE SESTA - ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Art. 70 (R) Aggiornamenti del sistema
1.
Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del
sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite
con le versioni precedenti.
CAPO V - CONTROLLI
Art. 71 (R) Modalità dei controlli
1.
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2.
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono
effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo
43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3.
Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità,
il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o
al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha
seguito. (R)
4.
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati
che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi,
è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso
del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
Art. 72 (R) Responsabilità dei controlli
1.
Ai fini dei controlli di cui all’articolo 71 le amministrazione certificanti
individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l’efficiente,
efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la
loro esecuzione. (R)
2.
La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce
violazione dei doveri d’ufficio. (R)
CAPO VI
Art. 73 (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1.
Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa
grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando
l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da
terzi.
Art. 74 (L-R) Violazione dei doveri d’ufficio
1.
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma
delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2.
Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:
a) la richiesta di certificati o di
atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 43, ci sia l’obbligo
del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del
dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e
fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da
parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari,
del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di
nascita. (R)
Art. 75 (R) Decadenza dai benefici
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui
all’articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Art. 76 (L) Norme penali
1.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
2.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale
ad uso di atto falso.
3.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad
un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione e arte.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 77 (L - R) Norme abrogate
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
la legge 4 gennaio 1968 n.15;
l’articolo 2, comma 15, primo
periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
l’articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e
l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall’articolo 2, comma 10
della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127;
l’articolo 2, comma 11 della citata
legge 16 giugno 1998 n. 191;
gli articoli 2 e 3 della legge 24
novembre 2000, n. 340;
l’articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L)
2. Sono altresì abrogati:
il d.P.R. 10 novembre 1997 n. 513;
il d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403;
il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428;
i commi 2 e 3 dell’articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Art. 77-bis (L) Applicazione di
norme
(articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge n. 3 del 2003)
1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78.
Art. 78 (L - R) Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore :
a) tutte le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali
e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) l’articolo 16 della tabella,
allegato B, annessa al d.P.R.26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di
bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d) l’articolo 2, comma 15, secondo
periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
e) le disposizioni in materia di
dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti
legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6
ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i
regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale,
nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del
presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell’ordine, ai sensi dell’articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.