Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
(G.U. n. 98 del 28 aprile 2000, s. o. n. 66/L)
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE
DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Potestà
regolamentare
Art. 1 Ambito di
applicazione e calcolo degli importi
Art. 2 Definizioni
CAPO II - Modalità di
esercizio della vigilanza da parte dell’Autorità sui lavori pubblici
Art. 3 Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici
Art. 4 Esercizio della
funzioni di vigilanza
Art. 5 Istruttoria e
provvedimenti conseguenti
Art. 6 Esercizio del potere
sanzionatorio
TITOLO II - ORGANI DEL
PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI
CAPO I - Organi del
procedimento
Art. 7 Il responsabile del
procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
Art. 8 Funzioni e compiti
del responsabile del procedimento
CAPO II - Disciplina
dell’accesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9 Pubblicità degli
atti della Conferenza dei servizi
Art. 10 Accesso agli atti
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZIONE
CAPO I - La programmazione
dei lavori
Art. 11 Disposizioni
preliminari
Art. 12 Fondo per accordi
bonari
Art. 13 Programma triennale
Art. 14 Pubblicità del
programma
CAPO II - La progettazione
Sezione prima: Disposizioni
generali
Art. 15 Disposizioni
preliminari
Art. 16 Norme tecniche
Art. 17 Quadri economici
Sezione seconda: Progetto
preliminare
Art. 18 Documenti
componenti il progetto preliminare
Art. 19 Relazione
illustrativa del progetto preliminare
Art. 20 Relazione tecnica
Art. 21 Studi di
prefattibilità ambientale
Art. 22 Schemi grafici del
progetto preliminare
Art. 23 Calcolo sommario
della spesa
Art. 24 Capitolato speciale
prestazionale del progetto preliminare
Sezione terza: Progetto
definitivo
Art. 25 Documenti
componenti il progetto definitivo
Art. 26 Relazione
descrittiva del progetto definitivo
Art. 27 Relazioni
geologica, geotecnica, idrogeologica e idraulica del progetto definitivo
Art. 28 Relazioni tecniche
e specialistiche del progetto definitivo
Art. 29 Studio di impatto
ambientale e studio di fattibilità ambientale
Art. 30 Elaborati grafici
del progetto definitivo
Art. 31 Calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti
Art. 32 Disciplinare
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
Art. 33 Piano particellare
di esproprio
Art. 34 Stima sommaria
dell’intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo
Sezione quarta: Progetto
esecutivo
Art. 35 Documenti
componenti il progetto esecutivo
Art. 36 Relazione generale
del progetto esecutivo
Art. 37 Relazioni
specialistiche
Art. 38 Elaborati grafici
del progetto esecutivo
Art. 39 Calcoli esecutivi
delle strutture e degli impianti
Art. 40 Piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti
Art. 41 Piani di sicurezza
e di coordinamento
Art. 42 Cronoprogramma
Art. 43 Elenco dei prezzi
unitari
Art. 44 Computo metrico
estimativo definitivo e quadro economico
Art. 45 Schema di contratto
e capitolato speciale d’appalto
Sezione quinta: Verifiche e
validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
Art. 46 Verifica del
progetto preliminare
Art. 47 Validazione del
progetto
Art. 48 Modalità delle
verifiche e della validazione
Art. 49 Acquisizione dei
pareri e approvazione dei progetti
TITOLO IV - AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
CAPO I - Disposizioni
generali
Art. 50 Ambito di
applicazione
Art. 51 Limiti alla
partecipazione alle gare
Art. 52 Esclusione dalle
gare
Art. 53 Requisiti delle
società di ingegneria
Art. 54 Requisiti delle
società professionali
Art. 55 Commissioni
giudicatrici
Art. 56 Penali
CAPO II - Concorso di idee
Art. 57 Modalità di
espletamento
Art. 58 Contenuto del bando
CAPO III - Concorsi di
progettazione
Art. 59 Modalità di
espletamento
Art. 60 Contenuto del bando
Art. 61 Valutazione delle
proposte progettuali
CAPO IV - Affidamento dei
servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
Art. 62 Disposizioni
generali e modalità di determinazione del corrispettivo
Art. 63 Bando di gara,
domanda di partecipazione e lettera di invito
Art. 64 Modalità di
svolgimento della gara
CAPO V - Affidamento dei
servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
Art. 65 Disposizioni
generali
Art. 66 Requisiti di
partecipazione
Art. 67 Licitazione privata
Art. 68 Lettera di invito
Art. 69 Pubblico incanto
Art. 70 Verifiche
TITOLO V - SISTEMI DI
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Appalti e
concessioni
Sezione prima: Disposizioni
generali
Art. 71 Disposizioni
preliminari
Art. 72 Categorie di opere
generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali
Art. 73 Condizione per la
partecipazione alle gare
Art. 74 Criteri di
affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite
direttamente
Art. 75 Cause di esclusione
dalle gare
Sezione seconda: Appalto di
lavori pubblici
Art. 76 Procedure di scelta
del contraente
Art. 77 Licitazione privata
semplificata
Art. 78 Trattativa privata
Art. 79 Termini per le gare
Art. 80 Forme di pubblicità
Art. 81 Procedure accelerate
Art. 82 Segretezza e
sicurezza
Art. 83 Appalto per
l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione di beni immobili
Sezione terza: Concessione
di costruzione e gestione di lavori pubblici
Art. 84 Procedura di scelta
del concessionario di lavori pubblici
Art. 85 Bando di gara
Art. 86 Schema di contratto
Art. 87 Contenuti
dell’offerta
Sezione quarta: Lavori in
economia
Art. 88 Tipologie di lavori
eseguibili in economia
CAPO II - Criteri di
aggiudicazione
Art. 89 Aggiudicazione al
prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi
Art. 90 Aggiudicazione al
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Art. 91 Offerta
economicamente più vantaggiosa
Art. 92 Commissione
giudicatrice e modalità di scelta dei commissari
TITOLO VI - SOGGETTI
ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93 Riunione di imprese
Art. 94 Fallimento
dell’impresa mandataria o di una impresa mandante
Art. 95 Requisiti
dell’impresa singola e di quelle riunite
Art. 96 Società tra imprese
riunite
Art. 97 Consorzi stabili di
imprese
Art. 98 Requisiti del
concessionario
Art. 99 Requisiti del
promotore
TITOLO VII - GARANZIE
Art. 100 Cauzione
provvisoria
Art. 101 Cauzione
definitiva
Art. 102 Fidejussione a
garanzia dell’anticipazione e fidejussione a garanzia dei saldi
Art. 103 Polizza di
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Art. 104 Polizza di
assicurazione indennitaria decennale
Art. 105 Polizza
assicurativa del progettista
Art. 106 Polizza
assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
Art. 107 Requisiti dei
fidejussori
Art. 108 Garanzie di
concorrenti riuniti
TITOLO VIII - IL CONTRATTO
Art. 109 Stipulazione ed
approvazione del contratto
Art. 110 Documenti facenti
parte integrante del contratto
Art. 111 Contenuto dei
capitolati e dei contratti
Art. 112 Spese di
contratto, di registro ed accessorie a carico dell’appaltatore
Art. 113 Anticipazione
Art. 114 Pagamenti in
acconto
Art. 115 Cessione del
corrispettivo d’appalto
Art. 116 Ritardato pagamento
Art. 117 Penali
Art. 118 Risoluzione dei
contratti per reati accertati
Art. 119 Risoluzione del
contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Art. 120 Inadempimento di
contratti per cottimo
Art. 121 Provvedimenti in
seguito alla risoluzione dei contratti
Art. 122 Recesso del
contratto e valutazione del decimo
TITOLO IX - ESECUZIONE DEI
LAVORI
CAPO I - Direzione dei
lavori
Art. 123 Ufficio della
direzione dei lavori
Art. 124 Direttore dei
lavori
Art. 125 Direttori
operativi
Art. 126 Ispettori di
cantiere
Art. 127 Sicurezza nei
cantieri
CAPO II - Esecuzione dei
lavori
Sezione prima: Disposizioni
preliminari
Art. 128 Ordini di servizio
Sezione seconda: Consegna
dei lavori
Art. 129 Giorno e termine
per la consegna
Art. 130 Processo verbale
di consegna
Art. 131 Differenze
riscontrate all’atto della consegna
Art. 132 Consegna di
materiali da un appaltatore ad un altro
Sezione Terza: Esecuzione
in senso stretto
Art. 133 Sospensione e
ripresa dei lavori
Art. 134 Variazioni ed
addizioni al progetto approvato
Art. 135 Diminuzione dei
lavori
Art. 136 Determinazione e
approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Art. 137 Contestazioni tra
la stazione appaltante e l’appaltatore
Art. 138 Sinistri alle
persone e danni alle proprietà
Art. 139 Danni
Art. 140 Appalto integrato
Sezione quarta: Subappalto
Art. 141 Subappalto
CAPO III - Lavori in
economia
Art. 142 Modo di esecuzione
dei lavori
Art. 143 Lavori in
amministrazione diretta
Art. 144 Cottimo
Art. 145 Autorizzazione
della spesa per lavori in economia
Art. 146 Lavori d’urgenza
Art. 147 Provvedimenti in
casi di somma urgenza
Art. 148 Perizia suppletiva
per maggiori spese
TITOLO X - ACCORDO BONARIO
E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149 Accordo bonario
Art. 150 Definizione delle
controversie
Art. 151 Camera Arbitrale
per i lavori pubblici
TITOLO XI - CONTABILITA’
DEI LAVORI
CAPO I - Scopo e forma
della contabilità
Art. 152 Fondi a
disposizione delle stazioni appaltanti
Art. 153 Lavori in economia
contemplati nel contratto
Art. 154 Lavori di
manutenzione
Art. 155 Accertamento e
registrazione dei lavori
Art. 156 Elenco dei
documenti amministrativi e contabili
Art. 157 Giornale dei
lavori
Art. 158 Libretti di misura
dei lavori e delle provviste
Art. 159 Annotazione dei
lavori a corpo
Art. 160 Modalità della
misurazione dei lavori
Art. 161 Lavori e
somministrazioni su fatture
Art. 162 Note settimanali
delle somministrazioni
Art. 163 Forma del registro
di contabilità
Art. 164 Annotazioni delle
partite di lavorazioni nel registro di contabilità
Art. 165 Eccezioni e
riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità
Art. 166 Titoli speciali di
spesa
Art. 167 Sommario del
registro
Art. 168 Stato di
avanzamento lavori
Art. 169 Certificato per
pagamento di rate
Art. 170 Contabilizzazione
separate di lavori
Art. 171 Lavori annuali
estesi a più esercizi
Art. 172 Certificato di
ultimazione dei lavori
Art. 173 Conto finale dei
lavori
Art. 174 Reclami
dell’appaltatore sul conto finale
Art. 175 Relazione del responsabile
del procedimento sul conto finale
CAPO II - Contabilità dei
lavori in economia
Art. 176 Annotazione dei
lavori ad economia
Art. 177 Conti dei
fornitori
Art. 178 Pagamenti
Art. 179 Giustificazione di
minute spese
Art. 180 Rendiconto mensile
delle spese
Art. 181 Rendiconto finale
delle spese
Art. 182 Riassunto di
rendiconti parziali
CAPO III - Norme generali
per la tenuta della contabilità
Art. 183 Numerazione delle
pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Art. 184 Iscrizione di
annotazione di misurazione
Art. 185 Operazioni in
contraddittorio dell’appaltatore
Art. 186 Firma dei soggetti
incaricati
TITOLO XII - COLLAUDO DEI
LAVORI
CAPO I - Disposizioni
preliminari
Art. 187 Oggetto del
collaudo
Art. 188 Nomina del
collaudatore
Art. 189 Avviso ai
creditori
Art. 190 Ulteriori
documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 191 Determinazione del
giorno di visita e relativi avvisi
CAPO II - Visita e
procedimento di collaudo
Art. 192 Estensioni delle
verificazioni di collaudo
Art. 193 Oneri
dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo
Art. 194 Processo verbale
di visita
Art. 195 Relazioni
Art. 196 Discordanza fra la
contabilità e l’esecuzione
Art. 197 Difetti e mancanze
nell’esecuzione
Art. 198 Eccedenza su
quanto è stato autorizzato ed approvato
Art. 199 Certificato di
collaudo
Art. 200 Verbali di
accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 201 Obblighi per
determinati risultati
Art. 202 Lavori non
collaudabili
Art. 203 Domande
dell’appaltatore al certificato di collaudo
Art. 204 Ulteriori
provvedimenti amministrativi
Art. 205 Svincolo della
cauzione
Art. 206 Commissione
collaudatrici
Art. 207 Collaudo dei
lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
Art. 208 Certificato di
regolare esecuzione
Art. 209 Approvazione degli
atti di collaudo
Art. 210 Compenso spettante
ai collaudatori
TITOLO XIII - DEI LAVORI
RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
CAPO I - beni culturali
Art. 211 Applicazione
Art. 212 Scavo
archeologico, restauro e manutenzione
CAPO II - Progettazione
Art. 213 Attività di
progettazione per i beni culturali
Art. 214 Progetto
preliminare
Art. 215 Progetto
definitivo
Art. 216 Progetto esecutivo
Art. 217 Progettazione
dello scavo archeologico
Art. 218 Progettazione dei
lavori di impiantistica e sicurezza
Art. 219 Adeguamento del
progetto
Art. 220 Lavori di
manutenzione
Art. 221 Consuntivo
scientifico
Art. 222 Sistema di
realizzazione dei lavori e scelta del contraente
Art. 223 Procedura di
scelta del contraente
Art. 224 Direzione dei lavori
e collaudo beni mobili e superfici decorate
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LAVORI ESEGUITI NELL’AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
26.02.1987 N. 49.
(omissis)
TITOLO XV - DELEGIFICAZIONE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231 Abrogazione di norme
Art. 232 Disposizioni
transitorie
ALLEGATI
TITOLO I -
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Potestà
regolamentare
Art. 1 (Ambito di
applicazione e calcolo degli importi)
1.
Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo
assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti
fissati dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la
normativa comunitaria.
2.
Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano
e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori
finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati
nell’ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di
potestà legislativa a norma dell’articolo 117 della Costituzione.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte
costituzionale, n. 302 del 2003, e annullato nella parte in cui si riferisco
alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
3.
Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di
cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non
avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte
costituzionale, n. 302 del 2003, e annullato nella parte in cui si riferisce
alle province autonome di Trento e di Bolzano)
4.
In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi
espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
5.
Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto
dell’I.V.A.
Art. 2 (Definizioni)
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti
indicati dall’articolo 2, comma 2, della Legge;
b) tipologia delle opere o dei
lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la costruzione, la
demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il
completamento e le attività ad essi assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei
lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la destinazione
funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli
che interessano una limitata area di terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli
che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo
unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e
difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete,
destinati al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;
g) strutture, impianti e opere
speciali previsti all’articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati
all’articolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di speciale
complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o
complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare
complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17,
commi 4 e 13, nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della
Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante
di almeno due dei seguenti elementi:
1. utilizzo di materiali e
componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o
di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che
presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento
d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalità;
5. esecuzione in ambienti
aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni
impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un
intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le
sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di
tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di
supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella
condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione
del progetto;
m) restauro: l’esecuzione di una
serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative
indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza
di un’opera o di un manufatto;
n) completamento: l’esecuzione delle
lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il
responsabile unico del procedimento previsto dall’articolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori,
coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori: i
soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato: l’appalto
avente ad oggetto ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1,
della Legge, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. (leggasi
«articolo 19, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 4, della Legge» in seguito
all’entrata in vigore della legge n. 166 del 2002)
CAPO II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità
sui lavori pubblici
Art. 3 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1.
L’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, della Segreteria tecnica,
del Servizio Ispettivo, dell’Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali
commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della
vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati
dall’Autorità stessa.
2.
Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono
disciplinate dal regolamento previsto dall’articolo 8, comma 2, della Legge.
3.
Tutte le delibere dell’Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti
interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e
gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione
di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
4.
Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l’Autorità può
avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei
relativi incarichi professionali.
Art. 4 (Esercizio della funzione di vigilanza)
1.
Ai fini dell’esercizio della vigilanza, le richieste di cui all’articolo 4,
comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono
inviare gli elementi richiesti.
2.
Ai fini dell’assunzione di notizie e chiarimenti, l’Autorità può convocare,
previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono
essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli
amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e
chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3.
L’Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti
nella sede di amministrazioni e imprese.
Art. 5 (Istruttoria e provvedimenti conseguenti)
1.
In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell’articolo 4, l’Autorità
delibera l’apertura dell’istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad
esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2.
La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie
oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti
giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
3.
Per l’espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l’Autorità si
avvale del Servizio Ispettivo fissando l’oggetto, la data di inizio e di
ultimazione dell’ispezione.
4.
Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento,
ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all’accesso agli atti si
applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive
modificazioni.
Art. 6 (Esercizio del potere sanzionatorio)
1.
L’Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di
informazione di cui all’articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di
esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’articolo 10,
comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni
per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2.
Decorso detto termine, l’Autorità valuta le giustificazioni eventualmente
pervenute e delibera in merito.
3.
I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili
avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge. 4. Nel caso
di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità
delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma
1-quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all’Osservatorio dei Lavori
Pubblici.
5.
Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge, l’Autorità informa i
soggetti competenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari.
L’amministrazione è tenuta a comunicare all’Autorità l’esito del procedimento
disciplinare.
TITOLO II - ORGANI DEL
PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
CAPO I - Organi del procedimento
Art. 7 (Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori
pubblici)
1.
Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento
sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile
del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del
proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare
da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge.
2.
Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il
processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in
relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3.
Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del
procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma
triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento
annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di
elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del
contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del
rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e
collaudo dei lavori.
4.
Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio
adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all'esercizio
della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme
vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di
servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento
può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali
funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5.
In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli
definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del
responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio
tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura
professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al
quale attiene il lavoro da realizzare.
6.
I soggetti non tenuti alla applicazione dell’articolo 7 della Legge devono in
ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del
procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.
Art. 8 (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)
1.
Il responsabile del procedimento fra l’altro:
a) promuove e sovrintende agli
accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la
conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi
e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto
dall’articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla
progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza
delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta
del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e
verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento
delle relative procedure;
e) coordina le attività necessarie
al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto
del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli
indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed
i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli
elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie
alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano
rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla
progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle
procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la
necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per
consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione
aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a
legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso
di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all’Autorità, promuove
la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione
aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee,
dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per
l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
l) promuove l’istituzione
dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni
che ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l’affidamento
dell’incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni
di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono
affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni
alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a
seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione
del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la
rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle
indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché
all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per
conseguire la piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per
lotti, accerta e attesta:
1 - l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco
annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua
articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nell’ambito del programma e dei
relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero
lavoro;
3 - l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte
funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
q) svolge le attività necessarie
all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di
pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del
verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle
procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori
pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza
sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici,
verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette
all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di
sua competenza;
t) accerta la data di effettivo
inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti
della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei
lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le
condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni
fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli
interventi l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del
contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria
delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
2.
Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai
fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della
amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente,
non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti.
La designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell’incarico.
3.
Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento
dell’incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela previste dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o
delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o
successivamente;
c) designa il coordinatore per la
progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività,
valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di
sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici
i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione
di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di
coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare
all’organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese
esecutrici l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
h) chiede inoltre alle stesse
imprese una dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo,
destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la
corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente
ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti
assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte
ai dipendenti.
4.
Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5.
Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento
propone all’amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di
supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione
professionale.
6.
Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono
partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di
lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con
riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a
questi ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della Legge.
7.
Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico
dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con
la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto
dall’articolo 18 della Legge relativamente all’intervento affidatogli, ed è
tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in
conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità
disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.
CAPO II - Disciplina dell’accesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9 (Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)
1.
Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci
giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione,
con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del
comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune,
utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui
sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della
conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in
quella sede con il relativo verbale.
2.
In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori
pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi,
l’amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del
progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto
a base di gara.
Art. 10 (Accesso agli atti)
1.
Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte
all’accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di
collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa.
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CAPO I - La programmazione dei lavori
Art. 11 (Disposizioni preliminari)
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il
quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi
necessari al loro soddisfacimento.
2.
Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione
del programma di cui all'articolo 14 della Legge.
3.
In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali
applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le
disposizioni della Legge e del regolamento.
Art. 12 (Fondo per accordi bonari)
1.
E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente
legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per
l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale
copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell’articolo 31 bis della
Legge, nonché ad eventuali incentivi per l’accelerazione dei lavori.
2.
Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi
destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere
direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3.
I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del
programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del
procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4.
Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi
previsti dal programma.
5.
Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci
per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli
stanziamenti predetti.
6.
Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a
determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono
conclusi.
Art. 13 (Programma triennale)
1.
In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori
pubblici e sulla base degli studi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, ogni
anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma
dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è
deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato
contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad
essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2.
Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie
degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le
localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di
settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la
stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma
privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi.
3.
Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre
di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle
esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi.
Le Amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento definitivo del
programma entro 90 giorni dall’approvazione della legge di bilancio da parte
del Parlamento.
4.
Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa
data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14 (Pubblicità del programma)
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici,
sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i
programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da
realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2.
Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i
programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3.
Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari
o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei
programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione
all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea.
CAPO II - La progettazione
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 15 (Disposizioni preliminari)
1.
La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di
qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici
e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è
informata, tra l’altro, a principi di minimizzazione dell’impegno di risorse
materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali
impegnate dall’intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali
e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed
agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.
2.
Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento
ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi
livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli
costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si
sviluppano senza soluzione di continuità.
3.
Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono
aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, a cura dell’appaltatore e con l’approvazione del
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni
sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.
4.
Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare
all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione
del progetto.
5.
Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati
in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da
realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione:
a) della situazione iniziale e della
possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da
perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da
soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da
rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al
contesto in cui l’intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere
l’intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà
rispettare;
h) degli impatti dell’opera sulle
componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed
unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da
sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di
svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e
degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da
rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da
impiegare.
6.
I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro
specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali
e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena
compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in
cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di
gestione.
7.
Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi
sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed
archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di
accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria,
in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il
pericolo per le persone e l’ambiente;
b) l’indicazione degli accorgimenti
atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave
eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali
da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura
finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione
e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse
artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
8.
I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si
inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9.
I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella
fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle
zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli
operai.
10.
Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai
progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11.
La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare
di quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta
preferibilmente impiegando la tecnica dell’"analisi del valore". In
tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12.
Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante
l’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa,
multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di
priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
Art. 16 (Norme tecniche)
1.
I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche
stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro
redazione.
2.
I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle
vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche.
Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3.
E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una
determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che
abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che
indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’
ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché
accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia
altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Art. 17 (Quadri economici)
1.
I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti
e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e
categoria dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del
costo complessivo:
a)
lavori a misura, a corpo, in economia;
b)
somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in
progetto ed esclusi dall’appalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici
servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui
all’articolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza
o di supporto;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove
previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;
12 - I.V.A ed eventuali altre
imposte.
2.
L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in
importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei
piani di sicurezza.
Sezione seconda: Progetto preliminare
Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare)
1.
Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria
dell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile
del procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche,
idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi
grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni
per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2.
Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o
di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree
interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative
relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale
prestazionale.
3.
Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento di una
concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico
e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi
previsti dall’articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da
inserire nel relativo bando di gara.
Art. 19 (Relazione illustrativa del progetto preliminare)
1.
La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità
dell’intervento, contiene:
a) la descrizione dell’intervento da
realizzare;
b) l’illustrazione delle ragioni
della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché
delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze
archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle
caratteristiche e alle finalità dell’intervento, anche con riferimento ad altre
possibili soluzioni;
c) l’esposizione della fattibilità
dell’intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale,
dell’esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell’esito degli
accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica,
archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree
o sugli immobili interessati;
d) l’accertamento in ordine alla
disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di
acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione
del progetto definitivo in conformità di quanto disposto dall’articolo 15,
comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi
attuative con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie
attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
g) le indicazioni necessarie per
garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli
impianti e dei servizi esistenti.
2.
La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono
risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del
progetto.
3.
La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali
dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della
spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo
architettonico.
4.
La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per
la copertura della spesa, l’eventuale articolazione dell’intervento in lotti
funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.
Art. 20 (Relazione tecnica)
1.
La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima
approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell’intervento da
realizzare, con l’indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che
devono essere riscontrate nell’intervento.
Art. 21 (Studio di prefattibilità ambientale)
1.
Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e
all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che
consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione
all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità
dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici,
territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti
della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali
e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione
della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del
sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative
localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di
compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei
relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l’indicazione delle norme di
tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti
posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché
l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il
rispetto.
2.
Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto
ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni
necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti
dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende
necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo
studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non
possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di
identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
Art. 22 (Schemi grafici del progetto preliminare)
1.
Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le
necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla
tipologia dell’intervento, e tenendo conto della necessità di includere le
misure e gli interventi di cui all’articolo 21, comma 1, lett. d) sono
costituiti:
a)
per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di
pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o
attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell’intervento da
realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le
indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1: 2.000, sulle
quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le
altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni
schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a
permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare,
integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b)
per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale
contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori
da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento
all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi
esistenti, al reticolo idrografico, all’ubicazione dei servizi esistenti in
scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va redatto
anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;
- dallo stralcio dello strumento di
pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o
attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da
realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci,
deve essere redatto anche un quadro d’insieme in scala non inferiore a 1:
25.000;
- dalle planimetrie con le
indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, sulle
quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da
realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più
planimetrie, deve essere redatto un quadro d’insieme in scala non inferiore a
1:10.000;
- dai profili longitudinali e
trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non
inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non
inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali altre ipotesi
progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in
scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l’intervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le
quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.
2.
Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il
progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in
sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime
previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano
le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui
all’articolo 14, comma 7, della Legge.
Art. 23 (Calcolo sommario della spesa)
1.
Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i
lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti
costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In
assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi
similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con
prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell’area
interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori
somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di
massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile
del procedimento.
Art. 24 (Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)
1.
Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità
funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere
presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della
stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse
finanziarie;
b) la specificazione delle opere
generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i
relativi importi;
c) una tabella degli elementi e
sub-elementi in cui l’intervento è suddivisibile, con l'indicazione dei
relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di
determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25 (Documenti componenti il progetto definitivo)
1.
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto
preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di
servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro
atto equivalente.
2.
Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica,
idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche
specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio
di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove
previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
g) calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e
prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3.
Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 19,
comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa
acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in
sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 32, il progetto è corredato
dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto redatti con le
modalità indicate all’articolo 43 (trattasi di errore di coordinamento: si
legga articolo 45 - n.d.r.). Il capitolato prevede, inoltre, la sede di
redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di
controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto
definitivo.
4.
Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono
sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Art. 26 (Relazione descrittiva del progetto definitivo)
1.
La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello
qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2.
In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso
riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto
preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti
dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto
riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli
aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio,
l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che
sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di
fattibilità ambientale, di cui all’art. 29, ove previsto, nonché attraverso i
risultati di apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e
discariche da utilizzare per la realizzazione dell’intervento con la
specificazione dell’avvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per
il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità
delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse
all'esercizio dell’intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle
interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
f) contiene le motivazioni che hanno
indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel
progetto preliminare;
g) riferisce in merito alle
eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito al tempo
necessario per la redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando
quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.
3.
Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi
complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve
essere corredata da quanto previsto all’articolo 36, comma 3.
Art. 27 (Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del
progetto definitivo)
1.
La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche,
la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi
litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il
modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici
nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in
assenza ed in presenza delle opere.
2.
La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini
geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato,
direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua
volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i
calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto
con il terreno.
3.
Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque
meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti
dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella
elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
Art. 28 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)
1.
Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste
formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e
indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 29 (Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità
ambientale)
1.
Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è
redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di
selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e
delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con
riferimento alle cave e alle discariche.
2.
Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base
del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella
fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure
atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla
salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica
del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche,
alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di
cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie
all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree
interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art. 30 (Elaborati grafici del progetto definitivo)
1.
Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento
da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono
redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro,
puntuale o a rete, da realizzare.
2.
Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa
indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il
medesimo progetto, da:
a) stralcio dello strumento
urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata
all’intervento;
b) planimetria d'insieme in scala
non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area
interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta
centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali
costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la
specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non
inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da
due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi
dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici
circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la
superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche
relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno
dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La
planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le
recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da
destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti
gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume
dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile
elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella
scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque
non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote
planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche
sono riferite al caposaldo di cui alla lettera
c) ed in tutte le piante sono
indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e) almeno due sezioni, trasversale e
longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette
dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima
e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al
confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono
riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice
contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli
edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se
l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono
anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa
scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti
ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in
particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e
dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni; i)
planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i
tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione
delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il
relativo costo;
3.
Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per
gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni
adattamenti.
4.
Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c),
d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti
conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5.
Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli
già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
a) stralcio dello strumento
urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati
dell’intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) planimetria in scala non
inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree
interessate dall’intervento, con equidistanza non superiore a un metro,
dell'assetto definitivo dell’intervento e delle parti complementari. Se sono
necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:5.000;
c) profili longitudinali in scala
non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni
trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in
scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere
speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
6.
Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli
elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori
necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
Art. 31 (Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti)
1.
I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli
impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli
impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi
tecnici necessari.
Art. 32 (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
del progetto definitivo)
1.
Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle
specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi
previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche
sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle
principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti
nel progetto.
Art. 33 (Piano particellare di esproprio)
1.
Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze
con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende
anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e
le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2.
Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da
sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse
alla categoria dell'intervento.
3.
Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano
proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente
ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle
superfici interessate.
4.
Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di
occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti,
previo occorrendo apposito sopralluogo.
5.
Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è
affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a
titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle
eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a
lui imputabili.
Art. 34 (Stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni del
progetto definitivo)
1.
La stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai
prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area
interessata.
2.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a) applicando alle quantità di
materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle
quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da
listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in
difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo all’importo così
determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una
percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e
tipologia dei lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine una
percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
3.
In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico
estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in
economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro
economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4.
L’elaborazione della stima sommaria dell’intervento può essere effettuata anche
attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata
a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati
dalla stazione appaltante.
5.
Il risultato della stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni
confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo
17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35 (Documenti componenti il progetto esecutivo)
1.
Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni
e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico,
strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi
soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i
calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto
nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in
sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità
urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità
ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi
anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell’opera
e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di
coordinamento;
g) computo metrico estimativo
definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e
eventuali analisi;
l) quadro dell’incidenza percentuale
della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera
o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato
speciale di appalto.
Art. 36 (Relazione generale del progetto esecutivo)
1.
La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche
attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto
prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare.
2.
La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle
scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo
le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche
previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione
delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di
esecuzione la possibilità di imprevisti.
3.
La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica
di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più
generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili
autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti
graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di
sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in
sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un
programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive
intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento
dell’esecuzione dell’intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
Art. 37 (Relazioni specialistiche)
1.
Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano
puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2.
Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese
necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche,
queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti
alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro
aspetto dell’intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a
verde.
3.
Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e
delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
Art. 38 (Elaborati grafici del progetto esecutivo)
1.
Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i procedimenti più idonei, sono
costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano
nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino
necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli
studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i
particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad
illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le
lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti
preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei
progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori
da eseguire per soddisfare le esigenza di cui all’articolo 15, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire
le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati.
2.
Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle
del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una
sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 39 (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)
1.
I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle
rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo
di programmi informatici.
2.
I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il
dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in
modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3.
I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle
condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono
permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture,
canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità
dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4.
La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata
unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare le fasi di realizzazione.
5.
I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono
accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di
calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6.
Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a)
gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore
ad 1: 10, contenenti fra l’altro:
1) per le strutture in cemento
armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con
l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i
tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la
compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di
cantiere;
2) per le strutture metalliche o
lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi
nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e
bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta
esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti
gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
b)
la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di
riferimento;
2) la specifica della qualità e
delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione
qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali
le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7.
Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti,
viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il
progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.
8.
Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme,
in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati
grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche
necessarie;
b) l'elencazione descrittiva
particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di
calcolo;
c) la specificazione delle
caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.
Art. 40 (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)
1.
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento
al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l’efficienza ed il valore economico.
2.
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti
documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
3.
Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed
in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle
informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione
del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile
i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire
tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4.
Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento
delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5.
Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più
importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso
fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche
dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la
corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6.
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento
delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse
necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle
prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili
direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a
cura di personale specializzato.
7.
Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da
eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si
articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle
prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli,
che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare
il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti
della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni
aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli
interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene.
8.
Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione
redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei
lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla
verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai
problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9.
Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
a) progetti affidati dopo sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori
di importo pari o superiore a 35.000.000 di Euro;
b)progetti affidati dopo dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori
di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati dopo diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a
lavori di importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a
25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati dopo
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se
relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il
potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, della Legge.
Art. 41 (Piani di sicurezza e di coordinamento)
1.
I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al
progetto esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La
loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e
dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2.
I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la
descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la
individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la
specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e
da una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei
rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e
programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti
prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro
elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani
sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la
tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla
gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare
attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
Art. 42 (Cronoprogramma)
1.
Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto
al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a
prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero
decorrente dalla data della consegna.
2.
Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente
all'offerta.
3
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 43 (Elenco dei prezzi unitari)
1.
Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei
progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto
definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove
necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 44 (Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico)
1.
Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione
e l’aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto
definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni
precisati all'articolo 43.
2.
Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi
dell'elenco di cui all'articolo 43.
3.
Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il risultato del computo metrico
estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non
superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di
acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare
allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi
relativi alle varie voci riportate all'articolo 17.
Art. 45 (Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto)
1.
Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare
il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei
lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell’appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a
misura, a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di
collaudo;
i) modalità di soluzione delle
controversie.
2.
Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le
prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto.
3.
Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la
descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni
tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica
dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente
deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità
di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le
modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni;
nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne
vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di
laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei
lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.
4.
Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), il
capitolato contiene, altresì, l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un
documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre
alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e
programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e
fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine
il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di
importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:
a) critica le strutture o loro parti
nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la
sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento;
b) importante le strutture o loro
parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente,
con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile
dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante
costo;
c) comune tutti i componenti e i
materiali non compresi nelle classi precedenti;
5.
La classe di importanza è tenuta in considerazione:
a) nell’approvvigionamento dei
materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei
propri fornitori;
b) nella identificazione e
rintracciabilità dei materiali;
c) nella valutazione delle non
conformità.
6.
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte
a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il
capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni
complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua
aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali
importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal
computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti
importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro
componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base
delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7.
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato
speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni
complessive dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo
metrico-estimativo.
8.
Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal
direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 25, comma 3, primo periodo della
Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli
importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalità di cui ai commi 6 e 7.
9.
Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la
parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di
progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e
definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto
a base d'asta.
10.
Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di
presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati
di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale
d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze.
Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei
pareri e approvazione dei progetti
Art. 46 (Verifica del progetto preliminare)
1.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono
sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei
progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria,
all’entità e all’importanza dell’intervento.
2.
La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale,
ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la
sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e
tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende
all’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3.
La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale
prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l’intervento
progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o
componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di
progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell’efficacia
della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di
conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell’efficienza della
soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato
atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
Art. 47 (Validazione del progetto)
1.
Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto
esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla
progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il
progetto definitivo.
2.
La validazione riguarda fra l’altro:
a) la corrispondenza dei nominativi
dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei
documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della
documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l’esistenza delle indagini,
geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di
intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e
chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e
tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l’esistenza delle relazioni di
calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei
criteri adottati;
f) l’esistenza dei computi
metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici,
descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte
progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) l’effettuazione della valutazione
di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove
prescritte;
i) l’esistenza delle dichiarazioni
in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative
comunque applicabili al progetto;
l) l’acquisizione di tutte le
approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata
cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le
prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai
canoni della legalità.
Art. 48 (Modalità delle verifiche e della validazione )
1.
Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del
procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri
uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità
avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all’articolo 30,
comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità
previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le
risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i
partecipanti.
2.
Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di
progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti,
alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori
per i quali abbiano svolto le predette attività.
3.
Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
Art. 49 (Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti)
1.
La conferenza dei servizi si svolge dopo l’acquisizione dei pareri tecnici
necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei
servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le
modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i
necessari pareri tecnici.
2.
Terminata la verifica di cui all’articolo 47 e svolta la conferenza di servizi,
ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto
secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3.
In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si
procede in ogni caso secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo
7, comma 8, della Legge.
TITOLO IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 50 (Ambito di applicazione)
1.
Quando ricorre una delle situazioni previste dall’articolo 17, comma 4, della
Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’articolo 17,
comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici
concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed
esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle
disposizioni del presente titolo.
2.
Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di
pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate
dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
3.
Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali
speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non
ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le
prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.
Art. 51 (Limiti alla partecipazione alle gare)
1.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per
l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’articolo 50, in più di
un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea.
2.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla
stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società
di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente
o collaboratore coordinato e continuativo.
3.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
4.
Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è
articolata su base locale l’ambito territoriale previsto dall’articolo 18,
comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
5.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei
previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio
della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di
residenza.
Art. 52 (Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di
architettura e di ingegneria)
(articolo così introdotto dall'articolo 1 del d.P.R. n. 412 del 2000)
1.
Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal
presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui
all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge che si trovino
nelle condizioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di
servizi.
Art. 53 (Requisiti delle società di ingegneria)
1.
Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le
società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico,
con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai
tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o
laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta
dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni
nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio
della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene
il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui
dipendente abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo
albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare
gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento;
l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità
civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei
confronti della stazione appaltante.
2.
Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione
della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi
all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per
affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si
quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3.
Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci,
dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di
controllo della qualità. L’organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle
specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività
diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all’articolo 50, nell'organigramma
sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi
sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le
informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono
comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche
finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione
alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della
struttura dedicata alla progettazione. L’indicazione delle attività diverse da
quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all’Autorità.
Art. 54 (Requisiti delle società professionali)
1.
Le società professionali, predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci,
dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità.
L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di
comunicazione imposti dall’articolo 53.
Art. 55 (Commissioni giudicatrici)
1.
La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di
progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri
tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o
dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2.
Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice
si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma
2-bis, della Legge.
Art. 56 (Penali)
1.
I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad
essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali.
2.
I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3.
Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle
attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in
sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo
professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo.
4.
Quando la disciplina contrattuale prevede l’esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più
di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi.
CAPO II - Concorso di idee
Art. 57 (Modalità di espletamento)
1.
Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è
preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all’articolo 80, comma 2,
qualora l’importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in
Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i
Ministeri l’importo è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2.
Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma
1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati
abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine
professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto
delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti
dell’amministrazione che bandisce il concorso.
3.
Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua
corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di
livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il
tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4.
La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da
una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo 55, sulla base
di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
5.
Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha
elaborato l'idea ritenuta migliore.
6.
L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa
eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara
di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi
IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare
il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 58 (Contenuto del bando)
1.
Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di
telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del
procedimento;
c) descrizione delle esigenze della
stazione appaltante;
d) eventuali modalità di
rappresentazione delle idee;
e) modalità di presentazione delle
proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico
economica;
f) termine per la presentazione
delle proposte;
g) criteri e metodi per la
valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare
al vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.
CAPO III - Concorsi di progettazione
Art. 59 (Modalità di espletamento)
1.
L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo
quanto previsto all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei
premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o
superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80, comma 3,
qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro
di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può
essere inferiore a novanta giorni.
2.
Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione
privata qualora sussistano particolari ragioni.
3.
Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani
con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo
quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un
intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici,
la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico
finanziario per la sua costruzione e gestione.
4.
L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non
superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la
redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe
professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è
stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per
la redazione del progetto preliminare.
5.
Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del
progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi
livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono
essere stabiliti nel bando.
6.
In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad
esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha
ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti
individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso
di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né
assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti
richiesti dal bando, è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed
esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere
stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto
ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere
inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il
secondo grado.
7.
Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì
procedere, all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad
oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad
oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre
disposizioni del comma 6.
Art. 60 (Contenuto del bando)
1.
Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati
dall’articolo 58, contiene l’indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione
prescelta;
b) del numero di partecipanti al
secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e
venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e
dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel
caso di licitazione privata;
f) dei criteri di valutazione delle
proposte progettuali;
g) del "peso" o del
"punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione
rapportata all’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei
quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
h) dell’indicazione del carattere
vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di
realizzazione all’intervento da progettare determinato sulla base di valori
parametrici fissati nel bando stesso;
l) delle informazioni circa le
modalità di presentazione dei progetti;
m) l’indicazione dei giorni e delle
ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione
appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2.
Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli
elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese,
nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur
non premiati, presentano profili di particolare interesse.
3.
Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello
riguardanti le aree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici
relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla
progettazione di cui all’articolo 15, comma 5.
Art. 61 (Valutazione delle proposte progettuali)
1.
La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di
progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti
nell’allegato C.
CAPO IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP.
Art. 62 (Disposizioni generali e modalità di determinazione del
corrispettivo)
1.
I servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono
affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di
acquisire la relativa prestazione professionale; l’avvenuto affidamento deve
essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della
scelta effettuata.
2.
I servizi di cui all’articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato,
costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle
prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di
200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la
disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e
il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
3.
La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è
determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali
previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe,
della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti
redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed
aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del
ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il
rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed
eventualmente richieste.
4.
Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per
incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le
prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è
anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta
moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso
percentuale offerto.
5.
La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è
determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con
riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale
offerto.
6.
Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa
comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa
nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.
7.
Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda
adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per
altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere
aumentati almeno della metà.
8.
Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della
stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
9.
I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo
80, comma 3.
10.
La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più
parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano
l’affidamento del servizio.
Art. 63 (Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)
1.
Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a) il nome, l’indirizzo, i numeri di
telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) l’indicazione dei servizi di cui
all’articolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche
necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione;
c) l’importo complessivo stimato
dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali
importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali;
d) l'ammontare presumibile del
corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per
le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base
alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con
riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni
accessorie;
f) il tempo massimo per
l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare
agli elementi di valutazione dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione
delle domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono
essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono
spediti gli inviti a presentare offerta;
m) il massimale dell'assicurazione
prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo
17, comma 9, della Legge;
o) l'importo minimo della somma di
tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla
lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui
all’articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando;
tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale
stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e
venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con
l’applicazione dei criteri di cui all’allegato D;
q) il nominativo del responsabile
del procedimento.
2.
Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle
forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il
legale rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle
condizioni previste dagli articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto
previsto al precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica
per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui
essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle
prestazioni effettuate;
c) fornisce l’elenco dei
professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.
3.
Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta
in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera
o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un
punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4.
La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno
solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la
stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base
delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5.
La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di
formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno
dei progetti di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b);
tale numero è compreso tra tre e
cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede
di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo
specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui
all’art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che
costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;
c) l’eventuale suddivisione degli
elementi a) e b) di cui all’articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi
sub-pesi.
6.
Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non
può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.
7.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
8.
La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 10, comma 1-quater della Legge, per quanto compatibili.
Art. 64 (Modalità di svolgimento della gara)
1.
L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la
documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una
dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa
la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta
tecnica costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica
di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri
desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte
le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all’articolo 63,
comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da
applicarsi:
a. alla percentuale per rimborso
spesa;
b. alla percentuale per le
prestazioni progettuali speciali di cui all’articolo 63, comma 1, lettera d);
c. agli importi per le prestazioni
accessorie di cui all’art. 63, comma 1, lettera e);
d. alla riduzione percentuale
prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed
enti pubblici;
2) riduzione percentuale da
applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti
elementi:
a) professionalità desunta dalla
documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e
metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei
professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti
2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato
nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata
nell'offerta economica con riferimento al tempo
3.
I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e
possono variare:
per l’elemento a): da 20 a 40;
per l’elemento b): da 20 a 40;
per l’elemento c): da 10 a 30;
per l’elemento d): da 0 a 10.
4.
La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi
devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni elemento di
valutazione.
5.
In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e
procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta
pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse,
determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule
di cui all'allegato E.
6.
Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica
della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi
al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara. L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del
ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta
l’esclusione dell’offerta.
CAPO V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 200.000 DSP
Art. 65 (Disposizioni generali)
1.
I servizi di cui all’articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata o
pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato
secondo quanto stabilito dall’articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore
al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato
nel controvalore di 130.000 DSP.
2.
Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali
di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i
termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3.
In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno
richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i
principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è
fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
4.
La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari
e tecnici di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti
in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono
essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.
Art. 66 (Requisiti di partecipazione)
1.
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle
gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi
di cui all'articolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a
base d'asta;
b) all’avvenuto espletamento negli
ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
c) all’avvenuto svolgimento negli
ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore
compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del
personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi,
i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità
stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
2.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel
decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
3.
I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli
articoli 51 e 52.
Art. 67 (Licitazione privata)
1.
I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall’articolo 63, comma 1,
lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell’articolo 66, commi 1 e 3, e sono
resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 2.
2.
Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3.
Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal
bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a
nuova gara, modificando le relative condizioni.
4.
Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando
di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare
a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto,
sulla base dei criteri di cui all’allegato F) e per i restanti tramite
sorteggio pubblico.
5.
La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data
indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della
documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione
dei punteggi di cui allegato F).
6.
La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a
ciascuno dei soggetti concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio
riportato.
Art. 68 (Lettera di invito)
1.
La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai
soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando.
In caso di procedura d’urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito
non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il
ricevimento delle domande di partecipazione.
2.
In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la
possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in
presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la
documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione
appaltante.
3.
La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione,
che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
Art. 69 (Pubblico incanto)
1.
Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel
bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere
da a) a g), m), n) e q), e all’articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori
elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle
direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi.
Art. 70 (Verifiche)
1.
La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10,
comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili.
2.
La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica prevista
dall’articolo 64, comma 6.
TITOLO
V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 71 (Disposizioni preliminari)
1.
L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’acquisizione da
parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei
lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili
interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre
per l'esecuzione dei lavori.
2.
L'offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti
attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì
l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3.
In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile
del procedimento e l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto,
con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
4.
Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il
conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in
tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Art. 72 (Categorie di opere generali e specializzate - strutture,
impianti e opere speciali)
1.
Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i
lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad
una o più categorie di opere specializzate.
2.
Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una
pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro
finito in ogni sua parte.
3.
Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell’ambito del
processo realizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità.
4.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere
specializzate se di importo superiore a quelli indicati all’articolo 73, comma
3:
a) il restauro, la manutenzione di
superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di
interesse storico, artistico ed archeologico;
b) l’installazione, la gestione e la
manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di
termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
c) l’installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di
sollevamento e di trasporto;
d) l’installazione, gestione e
manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
e) l’installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e
simili;
f) i rilevamenti topografici
speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i
consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di
materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i
giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di
strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) l’armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione
elettrica;
o) gli impianti di trattamento
rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
Art. 73 (Condizione per la partecipazione alle gare)
1.
Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la
qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare.
Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere
prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa
richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si
intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie
costituenti l’intervento.
2.
Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro
oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata
considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie
generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi
importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o
affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3.
Le parti costituenti l’opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di
importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo
dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art. 74 (Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere
specializzate non eseguite direttamente)
1.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di
opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando
di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma
2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il
lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni.
2.
Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali
di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere
eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria
prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le
medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di
gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3.
Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a
partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa.
Art. 75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di
lavori pubblici)
(articolo così introdotto dall'articolo 2 del d.P.R. n. 412 del 2000)
1.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società;
c) nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; il
divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni
caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione
dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso
irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
2.
I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi
pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1,
lettere b) e c).
3.
Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato
da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una
dichiarazione giurata rilasciata dall’interessato innanzi a un’autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico
ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso
o, negli Stati dell’Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione
giurata, una dichiarazione solenne.
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
Art. 76 (Procedure di scelta del contraente)
1.
L’appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto, licitazione
privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate
indicazioni del responsabile del procedimento.
2.
Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero
dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione
appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando
le relative condizioni, e aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda
procedura.
3.
Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano
le decisioni assunte riguardo all’aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione
dell’appalto, o l’eventuale decisione di avviare nuova procedura di
affidamento. Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all’Ufficio
delle pubblicazioni delle Comunità Europee.
4.
Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non
ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni
successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o
del rigetto della sua offerta, e della scelta dell’offerta vincente, ove non vi
ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell’impresa.
Art. 77 (Licitazione privata semplificata)
1.
Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente,
sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti
da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L’elenco è
formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data
del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha
sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate
dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell’ordine di presentazione.
2.
L’invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto
dell’ordine in cui sono inserite nell’elenco, e sempre che siano in possesso
dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori.
3.
(non ammesso)
4.
Le imprese inserite nell’elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la
stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell’elenco, in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori cui si
riferisce l’invito.
5.
Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si
riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6.
L’elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la
procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell’articolo
80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.
Art. 78 (Trattativa privata preceduta da gara informale)
1.
La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge,
individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato
e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2.
Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a
presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della
Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta.
3.
La stazione appaltante negozia il contratto con l’impresa che ha offerto le
condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della
documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4.
La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante
anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei
soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non
inferiore a cinque.
Art. 79 (Termini per le gare)
1.
Nella licitazione privata e nell’appalto concorso, per appalti di importo pari
o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione
della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a
decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di
partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma,
telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla
lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine
di ricezione delle domande stesse.
2.
Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella
stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel
bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:
a) l’indirizzo dell’ufficio cui
possono essere richiesti il capitolato d’oneri ed i documenti complementari, il
termine per presentare la richiesta, nonché l’importo e le modalità di
pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i
suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle
offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue
in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione
dell’appalto, se non figurano nel bando di gara.
3.
Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non
può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando
di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore
a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito scritto; per
l’appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
4.
Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei
luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato
d’oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente
aumentati.
5.
I capitolati d’oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in
tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro
sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6.
Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sempre che richieste in
tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7.
Quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti o le informazioni
complementari non possono essere forniti nei termini o quando le offerte
possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini
di cui al comma 4 devono essere adeguatamente aumentati.
8.
Quando la comunicazione di preinformazione di cui all’articolo 80, comma 1, è
stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici
mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte
può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni
per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l’appalto concorso.
9.
Nella licitazione privata o nell’appalto-concorso relativi a lavori di importo
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione
delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni
dalla data di pubblicazione del bando.
10.
Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore
a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione
privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di
spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere
inferiore a ottanta giorni.
11.
I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione
Europea.
Art. 80 (Forme di pubblicità)
(da coordinare con l'articolo 24 della legge n. 340 del 2000)
1.
Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari
o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi,
sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell'Unione europea.
2.
Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni
dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La
pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere
informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti
devono essere in grado di provare la data di spedizione.
3.
Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono
pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.
4.
Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi
ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella
quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei
principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si
eseguono i lavori.
5.
Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la
pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove
si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.
6.
E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di
pubblicità, anche telematica.
7.
Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la
tipologia delle commesse, l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta
e della domanda di partecipazione alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter
acquisire le informazioni necessarie.
8.
Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui
all’articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge.
9.
Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli
aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni
e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più
diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale
concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati
ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno
due uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i
contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10.
Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del
responsabile del procedimento.
11.
Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti
aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.
(sostituiti dai modelli di cui agli allegati al decreto legislativo n.
67 del 2003, per gli appalti sopra la soglia comunitaria)
12.
L’osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla
Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto
di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente,
contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra
della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie
dei lavori appaltati, la nazionalità dell’impresa aggiudicataria.
Art. 81 (Procedure accelerate)
1.
Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile
l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può
stabilire i termini seguenti: un termine di ricezione delle domande di
partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di
pubblicazione del bando; un termine di ricezione delle offerte non inferiore a
dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.
2.
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante
almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.
3.
Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono
trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante
telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera
spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a).
Art. 82 (Segretezza e sicurezza)
1.
Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell’intervento dichiarano con
provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge da
considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e
della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure
di sicurezza".
2.
Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza.
3.
La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali
misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono
invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall’articolo 78,
commi 1, 2, e 3.
4.
L’impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta
quale mandataria di un’associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti.
L’amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è tenuta a
pronunziarsi sull’istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego
di autorizzazione.
5.
Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo
delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono
essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 83 (Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione
di beni immobili)
1.
Se il corrispettivo dell’appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte,
dal trasferimento in favore dell’appaltatore delle proprietà di beni immobili,
il bando di gara prevede l’importo minimo del prezzo che l’offerente dovrà
versare per l’acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di
gara per l’esecuzione dei lavori.
2.
I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:
a) il prezzo per l’acquisizione del
bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei
lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione
del bene ed esecuzione dei lavori.
3.
Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle
tre ipotesi di cui al comma 2 l’offerta fa riferimento. Nessun concorrente può
presentare più offerte.
4.
L’amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle
offerte pervenute abbia ad oggetto l’acquisizione del bene.
5.
Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l’acquisizione del
bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l’esecuzione di
lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori,
la vendita del bene e l’appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore
offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene
ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l’acquisizione del bene
congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto per
l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta,
sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In
caso contrario l’aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta
relativa all’acquisizione del bene e a quella relativa all’esecuzione dei
lavori.
6.
Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è
determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi
desumibili dalle norme fiscali. 7. L’inserimento nel programma triennale dei
beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle amministrazioni
pubbliche e degli altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione
comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma
dell’articolo 828 del codice civile.
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.
Art. 84 (Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici)
1.
L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione
privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2.
Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati di
quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80.
Art. 85 (Bando di gara)
1.
Il bando di gara per l’affidamento della concessione specifica le modalità con
le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara,
sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto
preliminare, indica:
a) l’eventuale prezzo massimo che
l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l’eventuale prezzo minimo che il
concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento
di diritti;
c) l’eventuale canone da
corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore
al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo
le modalità e le condizioni fissate dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
(leggasi: «la eventuale percentuale
minima del 30% ovvero dichiarata dal concorrente, dei lavori da appaltare a
terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 3,
della Legge», dopo le modifiche all'articolo 2, della legge n. 109 del 1994 ad
opera della legge n. 166 del 2002)
e) il tempo massimo previsto per
l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
f) la durata massima della
concessione;
g)il livello minimo della qualità di
gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la
struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro
adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi
specifici che saranno inseriti nel contratto;
l) la facoltà o l’obbligo per il
concessionario di costituire la società di progetto prevista dall’articolo
37-quinquies della Legge.
2.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i
concorrenti di inserire nell’offerta la proposta di eventuali varianti al
progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell’opera o del lavoro è
possibile variare e a quali condizioni.
Art. 86 (Schema di contratto)
1.
Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative
all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da
realizzare e le modalità di approvazione da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle
caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche
dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati
all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui
lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota
annuale di ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da
appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate
dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
(leggasi: «l'eventuale limite minimo
dei lavori da appaltare a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate
dall'articolo 2, comma 3, della Legge», dopo le modifiche all'articolo 2, della
legge n. 109 del 1994 ad opera della legge n. 166 del 2002)
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la
manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di
controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del
concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura
della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione
dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e
l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza
per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario
di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede
di approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di
adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti
la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative
richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli
eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione
aggiudicatrice al termine della concessione.
Art. 87 (Contenuti dell'offerta)
1.
In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal
concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il
concorrente è disposto a corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere
all’amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei
lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa
da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e
delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto
posto a base di gara.
2.
All’offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario
dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto.
Sezione quarta: Lavori in economia
Art. 88 (Tipologie di lavori eseguibili in economia)
1.
I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle
seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di
opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non
sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19
e 20 della Legge;
b) manutenzione di opere o di
impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
c) interventi non programmabili in
materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere
differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la
compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti
a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore
inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2.
I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere
anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3.
Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire
in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché
sommaria.
4.
Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli
interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non
preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative
agli esercizi finanziari precedenti.
CAPO II - Criteri di aggiudicazione
Art. 89 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso sull'elenco prezzi)
1.
Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il
metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede
la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata,
aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso
percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2.
Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che
presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di
anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i
nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis,
della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi
tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis della Legge e valuta la
congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura
della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non
congrue e aggiudica l’appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse
è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
dell’offerta.
3.
A seguito dell’esclusione dell’offerta giudicata non congrua, la stazione
appaltante comunica l’avvenuta esclusione e le relative motivazioni
all’Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla
Commissione della Comunità Europea.
4.
Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di
DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse
è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere
anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di
congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi
offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della
richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta
non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione
appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l’appalto al migliore
offerente rimasto in gara.
Art. 90 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari)
1.
Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi
unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e
forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori composta da sette
colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del
procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima
colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie
lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la
descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna
le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto
per ogni voce.
2.
Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla
stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui
al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti
per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in
lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei
quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è
indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il
prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso
di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3.
Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato
in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non
può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e
sottoscritte.
4.
In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni
e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della
stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e
forniture di cui al comma 1.
5.
Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi
sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle
quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto
ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il
concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista
attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo
metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il
concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o
eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti,
rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale
nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del
contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non
ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e
21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione dell’offerta previsti
dall’articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà.
6.
Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la
gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun
foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge
ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il
conseguente ribasso percentuale e procede all’aggiudicazione in base al ribasso
percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all’articolo 89,
commi 2 e 4.
7.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della
stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati
dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui
al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale
verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi
unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei
prezzi unitari contrattuali.
8.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un
giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte
economiche.
Art. 91 (Offerta economicamente più vantaggiosa)
1.
In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli
elementi di valutazione previsti dall’articolo 21, comma 2, della Legge devono
essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
2.
Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa
prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi"
in base ai quali è determinata la valutazione.
3.
In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e
procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le
formule di cui all’allegato B. Successivamente, in seduta pubblica, la
Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data
lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta
economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all’allegato B,
quello indicato nel bando.
4.
La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista
all’articolo 64, comma 6.
Art. 92 (Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)
1.
Nelle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 21, comma 4, della Legge,
tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione
del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.
2.
Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di
tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà
universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni
non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può
scegliere i commissari a propria discrezione nell’ambito dei soggetti
inadempienti.
3.
L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa
il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato
una volta sola per giustificati motivi.
4.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi
dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora articolo 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000) e successive modificazioni l'inesistenza delle
cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5, della Legge.
5.
Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse
personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque
coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di
esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle
operazioni di gara.
TITOLO VI - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93 (Riunione di Imprese)
1.
Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori
pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta
capogruppo.
2.
In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata,
l’impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di
trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3.
La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis della
Legge comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.
4.
Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Art. 94 (Fallimento dell’impresa mandataria o di un'impresa mandante)
1.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il
rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi
previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall’appalto.
2.
In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti
di un’impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del suo titolare, l’impresa capogruppo, ove non indichi altra
impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è
tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché
queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da
eseguire.
Art. 95 (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
1.
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria
prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti
relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli
importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
2.
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di
gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una
impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è
posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in
misura maggioritaria.
3.
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla
capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna
mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria
che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono
posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4.
Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione
temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari
all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5.
Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve
risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti
della stazione appaltante.
6.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo
il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione
appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo alle imprese mandanti.
7.
Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per
sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali
e degli oneri sociali.
Art. 96 (Società tra imprese riunite)
1.
Le imprese riunite dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una
società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti
del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2.
La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o
cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le
responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3.
Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla
stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel
registro delle imprese.
4.
Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può
conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società
può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione
parziale.
5.
Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono
riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di
partecipazione alla società stessa.
Art. 97 (Consorzi stabili di imprese)
1.
I consorzi stabili di imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), e
articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai
consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2.
I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica
dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti
requisiti.
3.
Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non
pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate,
ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la
segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di
tutti gli altri soggetti partecipanti.
4.
Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del
consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate,
vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni
previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
5.
In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti
pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a
favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto
reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
Art. 98 (Requisiti del concessionario)
1.
I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione
di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di
impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9
della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle
attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del
bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per
l’intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad
un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque
anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio
non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque
anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un
importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto
dall’intervento.
2.
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il
concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b)
nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il
triplo.
3.
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al
comma 1, lettere a), b), c), e d).
4.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1,
lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o
dalle consorziate nella misura prevista dall’articolo 95.
Art. 99 (Requisiti del promotore)
1.
Possono presentare le proposte di cui all’articolo 37-bis della Legge, oltre ai
soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma1, lettera f), della Legge,
soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa,
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o
di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni
hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di
natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2.
Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali
comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti
di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3.
Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il promotore deve comunque
possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti
dall’articolo 98.
TITOLO VII - GARANZIE
Art. 100 (Cauzione provvisoria)
1.
La cauzione provvisoria prevista dall’articolo 30, comma 1, della Legge può
essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a
titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere
costituita, sempre a scelta dell’offerente anche mediante fideiussione bancaria
ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a
semplice richiesta.
2.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore
verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di
aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
Art. 101 (Cauzione definitiva)
1.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.
2.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso
di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4.
La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’appaltatore.
Art. 102 (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a
garanzia dei saldi)
1.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
2.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte delle stazioni appaltanti.
3.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle
condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Art. 103 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso terzi)
1.
L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della
Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori.
2.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è
pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
3.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una
polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.
4.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al
presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art. 104 (Polizza di assicurazione indennitaria decennale)
1.
Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il
concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera
realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
2.
L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i
lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
3.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 105 (Polizza assicurativa del progettista)
1.
Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura
assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale
polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo
o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.
2.
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la
stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa
dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe
dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed
omissioni.
3.
Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione,
nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni
appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla
Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti
anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente
progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la
stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4.
Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve
produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel
territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine
alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata
presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e
autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5.
Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto
frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del
progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto
medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della
polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla
presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della
consegna degli elaborati progettuali.
6.
L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di
risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica
i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del
procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere
la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si
intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di
accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7.
Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero
la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima
dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità
nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento
della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla
comunicazione della stima, l’Amministrazione dà comunicazione all’ISVAP.
Art. 106 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della
progettazione)
1.
Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione
appaltante assume l’onere [del rimborso al dipendente dei due terzi] del premio
corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei
rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci
per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il
solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma
1, lettera d), della Legge.
(ai sensi dell'articolo 145, comma 89, della legge n. 388 del 2000 -
finanziaria 2001 - che ha modificato l'articolo 17, comma 3, della legge n. 109
del 1994, l'onere deve essere assunto per intero dall'amministrazione)
Art 107 (Requisiti dei fideiussori)
1.
Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche
autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
(in forza dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994, come
modificato dall'articolo 145, comma 50, della legge n. 388 del 2000 le garanzie
possono essere rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica)
2.
(non ammesso)
3.
Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro dell’industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 108 (Garanzie di concorrenti riuniti)
1.
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti
i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13,
comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di
cui all'articolo 13, comma 3, della Legge.
TITOLO VIII - IL CONTRATTO
Art. 109 (Stipulazione ed approvazione del contratto)
1.
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni
dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed
appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione
dell’offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2.
Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del
contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3.
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene
nei termini fissati dai commi precedenti, l’impresa può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal
contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non
spetta alcun indennizzo.
4.
L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via
d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle
per opere provvisionali.
Art. 110 (Documenti facenti parte integrante del contratto)
1.
Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici
progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti
dall’articolo 31 della Legge;
f) il cronoprogramma.
2.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli
elencati al comma 1.
Art. 111 (Contenuto dei capitolati e dei contratti)
1.
Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra
l’altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente
regolamento:
a) il termine entro il quale devono
essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto e i presupposti in presenza dei
quali il responsabile del procedimento concede proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono
essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i
limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi
dell’appaltatore per i difetti di costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento
dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei
corrispettivi dell’appalto.
Art. 112 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico
dell'appaltatore)
1.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia
del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2.
La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe
vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
3.
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data
di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 113 (Anticipazione)
1.
Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all’appaltatore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella
misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’articolo 1282 codice civile.
2.
L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
Art. 114 (Pagamenti in acconto)
1.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai
dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo
dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a
misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile
del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la
qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato
dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna
rata.
3.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.
Art. 115 (Cessione del corrispettivo d’appalto)
1.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati
nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di
appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di
impresa.
2.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice.
3.
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile
alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione
da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla
notifica di cui al comma 2.
4.
L’amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o
contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore
di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5.
In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Art. 116 (Ritardato pagamento)
1.
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini
indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma
dell’articolo 26, comma 1, della Legge.
2.
I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di
saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 28, comma 9, della Legge, con
decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
3.
Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi
in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli
interessi per ritardato pagamento.
4.
L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto
in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a
quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Art. 117 (Penali)
1.
I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare
nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2.
I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di
lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del
procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed
inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo
0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4.
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori
rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento
determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al
comma 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure
previste dall’articolo 119.
5.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più
di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi.
Art. 118 (Risoluzione dei contratti per reati accertati)
1.
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile
del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l’opportunità di
procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione,
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
Art. 119 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave
irregolarità e grave ritardo)
1.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono
essere accreditati all'appaltatore.
2.
Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori
formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4.
Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il
direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non
può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà
inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.
5.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due
testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6.
Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.
Art. 120 (Inadempimento di contratti per cottimo)
1.
Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell’appaltatore
la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento,
previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà
riservate dal contratto alla stazione appaltante.
Art. 121 (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)
1.
Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in
consegna dal direttore dei lavori.
2.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 10,
comma 1-ter, della Legge.
Art 122 (Recesso dal contratto e valutazione del decimo)
1.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
2.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.
4.
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del
comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.
5.
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che
non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.
In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e
cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in
caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Direzione dei lavori
Art. 123 (Ufficio della direzione dei lavori)
1.
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della
gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore
dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore
operativo o di ispettore di cantiere.
2.
L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le
disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Art. 124 (Direttore dei lavori)
1.
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a
regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici
ed economici del contratto.
3.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come
previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della
predetta legge.
4.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il
possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;
b) curare la costante verifica di
validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Art. 125 (Direttori operativi)
1.
Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore
dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da
realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei
lavori.
2.
Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra
gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore
svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;
b) programmare e coordinare le
attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del
cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle
previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori
nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;
e) individuare ed analizzare le
cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al
direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori
nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il
programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) controllare, quando svolge anche
le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani
di sicurezza da parte dei direttore di cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri
contabili.
Art. 126 (Ispettori di cantiere)
1.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il
direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle
prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di
ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un
turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2.
Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di
accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi
alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del
fornitore;
b) la verifica, prima della messa in
opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le
fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti
o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei
subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare
esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di
laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei
lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti
contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.
Art. 127 (Sicurezza nei cantieri)
1.
Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente
normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori.
Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti
previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la
presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per
l’esercizio delle relative funzioni.
2.
Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono:
a) l’assicurare, tramite opportune
azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani
di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
b) l’adeguare i predetti piani e il
relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all’evoluzione
dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) l’organizzare tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) il proporre alla stazione
appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza
nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo
grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
f) l’assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1 bis della Legge.
CAPO II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128 (Ordini di servizio)
1.
L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al
direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è
redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e
comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali
riserve dell’appaltatore.
2.
Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine
di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori,
fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia
regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori,
la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un
rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle
lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Art. 129 (Giorno e termine per la consegna)
1.
Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza,
subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento
autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2.
Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla
data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei
Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i
cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3.
Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale
idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato
già eseguito a cura della stazione appaltante.
4.
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese
nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome,
termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della
conservazione dei segnali e capisaldi.
6.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
l'appaltatore ai sensi dell’articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il
termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7.
Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei
lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato
generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato
generale.
9.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso
dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile
contrattuale.
10.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per
ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 8 e 9.
11.
Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha
l’obbligo di informare l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
Art. 130 (Processo verbale di consegna)
1.
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze
speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i
mezzi d'opera concessi all’appaltatore per la esecuzione dei lavori; al
processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero
sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale
estratto;
c) la dichiarazione che l’area su
cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo
l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire
l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
2.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi
d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi
accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.
3.
Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il
processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di
esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il
direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4.
Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei
lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il
compimento dei lavori.
5.
Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento,
che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6.
Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più
volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o
l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una
temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza,
l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di
consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.
7.
In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma
di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si
applica la disciplina dell’articolo 133.
Art. 131 (Differenze riscontrate all'atto della consegna)
1.
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna
dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
2.
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati
in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.
3.
Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve
formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di
cui all’articolo 165.
Art. 132 (Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)
1.
Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione
dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in
contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve
assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2.
Qualora l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga
alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli
accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora
l’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede
con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133 (Sospensione e ripresa dei lavori)
1.
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.
2.
Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per
ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori
nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che
hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato
al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
4.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere
ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni
delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente
presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare
danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori,
non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati
dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei
termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il
nuovo termine contrattuale.
7.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito
verbale.
8.
Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono
essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si
rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 165.
9.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile
del procedimento dà avviso all’Autorità.
Art. 134 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato)
1.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta
dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati all'articolo 25 della Legge.
2.
Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori
non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore,
dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni
del direttore dei lavori.
3.
Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel
corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il
direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.
4.
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5.
Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta
approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo
della Legge.
6.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie
di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi a norma dell'articolo 136.
7.
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma
dell’articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso
d’opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con
apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame
dei fatti.
8.
Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive
la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione
appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione
del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda
necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le
originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della
Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento
riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall’articolo 25, comma
1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento
ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9.
Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti,
sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere
dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di
ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal
responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del
progetto.
10.
Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della
loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo
periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al
cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si
provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione,
ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11.
I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti
delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante
dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle
conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o
addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre
che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla
vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.
Art. 135 (Diminuzione dei lavori)
1.
La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle
stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli
effetti previsti dal capitolato generale.
Art. 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non
contemplati nel contratto)
1.
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui
all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di
lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile
l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.
2.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori
e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono
approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il
disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5.
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la
stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono
definitivamente accettati.
Art. 137 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore)
1.
Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono
influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca
le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in
contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata
all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di
iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della
sottoscrizione.
2.
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze
contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo
caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale
si intendono definitivamente accettate.
3.
L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell'appaltatore.
4.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei
lavori.
Art. 138 (Sinistri alle persone e danni alle proprietà)
1.
Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni
alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da
trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e
le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a
ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Art. 139 (Danni)
1.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al
direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in
difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento.
2.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il
danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando
l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle
regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle
cautele necessarie a prevenire i danni.
Art. 140 (Appalto integrato)
1.
Nell’ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a
norma dell’articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine
di servizio, dispone che l’appaltatore dia immediato inizio alla redazione del
progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato
speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2.
Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che
l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior
dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto
definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.
3.
Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle
quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto
disposto dal comma 4.
4.
Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 25, comma 1,
lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od
omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto
esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste
dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi,
ricavati ai sensi dell’articolo 136. La stazione appaltante procede
all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo
alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto
previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5.
Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il
progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato
speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo
129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di
acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell’appaltatore entro
quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna
del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale
allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6.
Qualora il progetto esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole
di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore.
7.
In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione
appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo
122, all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato
generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna
dei lavori.
Sezione quarta: subappalto
Art. 141 (Subappalto)
1.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita
nella misura del 30 per cento dell’importo della categoria.
2.
Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti
e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l).
3.
L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare
alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione
prevista dall’articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni. Il termine previsto dall’articolo 18, comma 9 della
legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4.
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano
comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell’articolo
18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
5.
Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi
dell’articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste
in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto.
CAPO III - Lavori in economia
Art. 142 (Modo di esecuzione dei lavori)
1.
I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
2.
Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile
dei procedimento.
Art. 143 (Lavori in amministrazione diretta)
1.
Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento
organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente
assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2.
Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi
eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 50.000 Euro.
Art. 144 (Cottimo)
1.
Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di
particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi
dell’articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.
2.
Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque
imprese ai sensi dell’articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000
Euro si può procedere ad affidamento diretto.
3.
L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle
somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e
per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei
lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e
il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto,
mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi
dell’articolo 120.
4.
Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante
comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione
appaltante dei nominativi degli affidatari.
Art. 145 (Autorizzazione della spesa per lavori in economia)
1.
Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle somme a
disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma
l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2.
Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali,
sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un
accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti
in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o
utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
Art 146 (Lavori d'urgenza)
1.
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla
necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui
sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato
e i lavori necessari per rimuoverlo.
2.
Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo
incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione
appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.
Art. 147 (Provvedimenti in casi di somma urgenza)
1.
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto
fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo,
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo
146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità.
2.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta
ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal
tecnico, da questi incaricato.
3.
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con
l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo
previsto all'articolo 136, comma 5.
4.
Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci
giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli
stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori.
5.
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti
l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla
liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori
realizzati.
Art. 148 (Perizia suppletiva per maggiori spese)
1.
Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli
insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia
suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2.
In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente
autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
TITOLO X - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149 (Accordo bonario)
1.
Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili
riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’articolo 31
bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al
responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la
propria relazione riservata in merito.
2.
Il responsabile del procedimento, valutata l’ammissibilità e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di
valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle
riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i
termini di un’eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una
proposta di soluzione bonaria.
3.
Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal
proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e
ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e
all’appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli
eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4.Qualora
l’appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione
appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le
parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione
determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
5.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
sottoscrizione dell'accordo.
6.
Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti
in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo.
7.
La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte
dall’appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente
esaminate, raggiungono nuovamente l’importo fissato dalla Legge.
Art. 150 (Definizione delle controversie)
1.
Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le
eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l’appaltatore siano
decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la
Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 32 della Legge.
L’arbitrato ha natura rituale.
2.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla
domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra professionisti di
particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui
confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina
procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 810, comma 2, del
codice di procedura civile.
3.
Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri
sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa
provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del
collegio, scelto nell’ambito dell’albo camerale sulla base di criteri oggettivi
e predeterminati.
(annullato da Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2003, n.
6335, nella parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la
scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, attribuendola alla camera
arbitrale)
4.
Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi
in cui sono situate le sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non
vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede
della Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5.
Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica
alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione
del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto
interministeriale di cui all’articolo 32, secondo comma, della Legge.
6.
Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla
Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della
tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del lodo.
Art. 151 (Camera Arbitrale per i lavori pubblici)
1.
La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta
dell’albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali,
e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del
collegio arbitrale disciplinato dall’articolo 150.
2.
Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
3.
Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza
nella materia, al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto;
al suo interno l’Autorità sceglie il Presidente. L’incarico ha durata
quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina
nei limiti delle risorse attribuite all’Autorità stessa. Il Presidente e i
Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal
successivo comma 8.
4.
Per l’espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una struttura
di segreteria con personale fornito dall’Autorità.
5.
Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti
appartenenti alle seguenti categorie:
(annullato da Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2003, n.
6335)
a) magistrati amministrativi,
magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato
dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo
i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi
ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori
e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma
di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all’esercizio della
professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo
nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia
dei lavori pubblici.
6.
La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell’elenco dei periti al fine della
nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all’elenco i
soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera
c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti
professionali.
7.
I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del
presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via
generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti [nell’albo
degli arbitri e] nell’elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da
adeguata documentazione.
(annullato da Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2003, n.
6335, nella parte relativa agli arbitri)
8.
L’appartenenza [all’albo degli arbitri e] all’elenco dei consulenti ha durata
triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza
del biennio; [durante il periodo di appartenenza all’albo gli arbitri non
possono svolgere l’incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e
per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore
delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.]
(annullato da Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2003, n.
6335, nella parte relativa agli arbitri)
9.
In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile,
non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato
parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si
riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso
un giudizio o parere sulle controversie stesse.
10.
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico arbitrale da parte di tutti i
componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri
fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della
complessità delle questioni.
11.
Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione
delle controversie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati ai sensi dell’articolo 4, comma 10 quinquies della Legge con
decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
all’unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri
relativa al funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al
fine del pagamento delle spese e del compenso agli arbitri.
12.
La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal
contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all’Autorità e
all’Osservatorio.
TITOLO XI - CONTABILITA’ DEI LAVORI
CAPO I - Scopo e forma della contabilità
Art. 152 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
1.
Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro
economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia previsti in
progetto, ma esclusi dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini
preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici
servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai
sensi dell’articolo 26, comma 4, della Legge;
f) acquisizione o espropriazione di
aree o immobili;
g) spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e
assistenza ai collaudi;
h) spese per attività di consulenza
o di supporto;
i) spese per commissioni
giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate
dal direttore lavori di cui all'articolo 124, comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove
previsto, per opere d'arte.
2.
Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere
a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.
Art. 153 (Lavori in economia contemplati nel contratto)
1.
I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione
a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per
l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
Art. 154 (Lavori di manutenzione)
1.Qualora,
nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei
lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà
comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni.
Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un
totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque
non superiore a 200.000 Euro.
2.
Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento
ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero,
ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
Art. 155 (Accertamento e registrazione dei lavori)
1.
Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni,
delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia
le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti
sono i titoli diversi di spesa.
2.
Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti
gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di
tutti i fatti producenti spesa.
3.
L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui
verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che
con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei
medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori
si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli
stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei
lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli
opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4.
La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di
programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti
amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che
seguono.
Art. 156 (Elenco dei documenti amministrativi e contabili)
1.
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle
lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di
contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei
lavori;
g) i certificati per il pagamento
delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa
relazione.
2.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento
dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3.
I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o
dal tecnico dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento
delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste
settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4.
I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal
responsabile del procedimento.
Art. 157 (Giornale dei lavori)
1.
Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per
annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono
le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica
impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed
economico dei lavori.
2.
Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi
ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle
ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le
indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere
utili.
3.
Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le
prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le
relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le
modifiche od aggiunte ai prezzi.
4.
Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna
visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione
dell'assistente.
Art. 158 (Libretti di misura dei lavori e delle provviste)
1.
Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle
lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o
provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita
ed il posto;
c) le figure quotate delle
lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che
modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i
piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al
fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma
ed il modo di esecuzione.
2.
Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla
applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i
punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli
elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i
metodi della geometria.
3.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la
compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei
casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere
effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente
richiamato.
Art. 159 (Annotazione dei lavori a corpo)
1.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in
occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in
cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato
speciale d'appalto, che è stata eseguita.
2.
In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene
riportata distintamente nel registro di contabilità.
3.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei
lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale
computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
Art. 160 (Modalità della misurazione dei lavori)
1.
La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui
spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle
lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei
lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con
la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure.
2.
L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere
all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori.
Se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere
compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati
dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono
richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si
intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni
lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
Art. 161 (Lavori e somministrazioni su fatture)
1.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano
mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del
direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e,
ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma non iscritte nei
conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
Art. 162 (Note settimanali delle somministrazioni)
1.
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste
somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale.
L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le
lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun
assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata.
Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Art. 163 (Forma del registro di contabilità)
1.
Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai
libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e
dall’appaltatore.
2.
L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi
speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni,
purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il
registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal
personale da lui designato.
3.
I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere
uno speciale registro separato.
Art. 164 (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di
contabilità)
1.
Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte
dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell’apposito
documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro,
e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita
il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di
elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono
immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le
quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo
165 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse
modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni.
Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma
dell'articolo 165, comma 5.
Art. 165 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)
1.
Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.
2.
Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro
il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3.
Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell’appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, l’amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
5.
Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel
modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie
di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.
Art. 166 (Titoli speciali di spesa)
1.
Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista
settimanale è riportato sul registro.
2.
Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati
per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in
contabilità sotto un capo distinto.
3.
La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.
Art. 167 (Sommario del registro)
1.
Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2.
Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione
secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di
incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3.
Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di
ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una
verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal
registro di contabilità.
Art. 168 (Stato di avanzamento lavori)
1.
Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale
d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore
dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto,
uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte
le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al
quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’articolo 136.
2.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere
redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso
di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo
167.
3.
Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti
delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato
d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei
lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve
risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
Art. 169 (Certificato per pagamento di rate)
1.
Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è
dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento
rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine
stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato
sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso
è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per
l'emissione del mandato di pagamento.
2.
Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è
annotato nel registro di contabilità.
Art. 170 (Contabilizzazione separate di lavori)
1.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in
cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende
tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo
da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I
certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi
alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Art. 171 (Lavori annuali estesi a più esercizi)
1.
I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano
alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e
collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
Art. 172 (Certificato di ultimazione dei lavori)
1.
In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione
dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il
certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 173 (Conto finale dei lavori)
1.
Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel
capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del
procedimento.
2.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna
di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e
di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i
relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di
approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello
sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione
degli eventuali accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e
ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a
persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative
conseguenze;
i) i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le
relative determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti
delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la
storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche
ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Art. 174 (Reclami dell'appaltatore sul conto finale)
1.
Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita
l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro
un termine non superiore a trenta giorni.
2.
L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario
di cui all’articolo 149, eventualmente aggiornandone l’importo.
3.
Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Art. 175 (Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale)
1.
Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui
all’articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria relazione
finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti
addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di
approvazione;
b) registro di contabilità,
corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna,
sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi
documenti di cui all'articolo 173, comma 2;
e) domande dell'appaltatore.
2.
Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali
non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’articolo 149.
CAPO II - Contabilità dei lavori in economia
Art. 176 (Annotazione dei lavori ad economia)
1.
L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o
dal soggetto dallo stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle
misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
b) se in amministrazione, nelle
apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme
dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime,
ovvero in foglio separato.
2.
L’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per
ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico,
osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
a) le partite dei fornitori a
credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per
qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione
numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in
ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato
per i lavori.
Art. 177 (Conti dei fornitori)
1.
In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti
dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli
acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
Art. 178 (Pagamenti)
1.
Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle
somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate
di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2.
Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo
rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che
richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni
attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è
sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il
pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta
ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
Art. 179 (Giustificazione di minute spese)
1.
Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente
firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
Art. 180 (Rendiconto mensile delle spese)
1.
I rendiconti mensili sono essere corredati dei certificati sull'avanzamento dei
lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e
liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del
registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2.
Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al
responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
Art. 181 (Rendiconto finale delle spese)
1.
Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni
avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita
una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina
i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali
acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il
responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i
fatti ed i conti esposti nella relazione.
2.
Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione
finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati
acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il
compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi
li tiene in consegna.
Art. 182 (Riassunto di rendiconti parziali)
1.
Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il
responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei
rendiconti finali delle varie sezioni.
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità
Art. 183 (Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e
relativa bollatura)
1.
I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219
cod. civ.
2.
Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei
lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel
frontespizio dal responsabile del procedimento.
3.
Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 158.
4.
Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai
sensi dell’articolo 2215 cod. civ.
Art. 184 (Iscrizione di annotazioni di misurazione)
1.
Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli
stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo
stesso dell'operazione di accertamento.
Art. 185 (Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)
1.
La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è
fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2.
Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali
operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di
ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è
ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e
dall'appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure.
3.
La firma dell’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice
accertamento della classificazione e delle misure prese.
Art. 186 (Firma dei soggetti incaricati)
1.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie
attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità
dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o
verificato.
2.
Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le
dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3.
Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma
sui documenti che riassumono la contabilità.
TITOLO XII - COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I - Disposizioni preliminari
Art. 187 (Oggetto del collaudo)
1.
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro
sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche
prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti
atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha
altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai
documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto,
non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali,
dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a
carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.
Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi
di settore.
2.
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali
non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se
iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi
stabiliti dal presente regolamento.
3.
E’ obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori
sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della
Legge;
b) quando si tratti di opere e
lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i);
c) nel caso di intervento affidato
in concessione;
d) nel caso di intervento affidato
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su
beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e
ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti
significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di
collaudo finale;
g) nei casi di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle
vigenti disposizioni.
Art. 188 (Nomina del collaudatore)
(i commi 8, 9 e 10 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi
da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullati nella parte in cui si
riferiscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
1.
Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei
lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso
d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
2.
Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo
le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente
della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali,
l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque
anni nel rispettivo albo professionale.
(il comma deve intendersi superato, parzialmente, dall'articolo 28,
comma 4, legge n. 109 del 1994, come modificato dall'articolo 7, comma 1,
lettera r), legge n. 166 del 2002)
3.
Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie
strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare
preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in
possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti
ai sensi del comma 11.
4.
Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio
antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque
svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento
da collaudare.
5.
Nel caso dei lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in
ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo è
affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può
essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico della
stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa
altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6.
Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad
uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo
statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i
lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla
verifica dell’osservanza delle norme sismiche.
7.
Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e
vigilanza quella di cui all’articolo 16, comma 6 e all’articolo 30, comma 6
della Legge.
8.
Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni
all’organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei
lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.
9.
Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da
adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza
professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche
se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la
tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le
disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono
pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.
10.
Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di
qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi
vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.
11.
Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista
o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici
richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo
di lavori di importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori
comprendenti strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo
di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro.
(non è disciplinato il collaudo di
lavori da 1.000.000 e 5.000.000 di euro: si ritiene valga il principio del
favor, quindi sono sufficienti i 5 anni, salve due ipotesi:
- che siano presenti strutture (e
allora scattano i 10 anni ex legge 1086 del 1971);
- che vi sia una legislazione
regionale diversa).
2.
Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una
stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo
collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni
del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d’opera il divieto è
stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui
struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla
singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi
di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.
13.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei
collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua
entrata in vigore. In assenza dell’elenco, le stazioni appaltanti possono
affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in
possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.