Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93
Regolamento recante modifica al d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34
in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
(G.U. n. 86 del 13 aprile 2004)
Art. 1.
1. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1)
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni attestazione di
qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di
revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo
determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie
generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le
formule di cui all'allegato E.»;
2) al comma 4, le parole: «L'importo
determinato ai sensi del comma 3 è considerato» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;
3) al comma 4, è aggiunto infine, il seguente periodo: «Il
corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio
dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori
a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta
e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario
(R.I.D.) per l'intero corrispettivo.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «La procedura può essere sospesa per chiarimenti o
integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a
novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un
periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del
contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di
rilascio della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di novanta
giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
2) il comma 5 è sostituito dai
seguenti:
«5. La durata dell'efficacia
dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento
dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale
di cui all'articolo 15-bis. L’efficacia delle attestazioni già rilasciate alla
data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogata a
cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che
intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo
contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.
5-bis. L'efficacia delle
qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è di
tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.»;
c) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Verifica triennale)
1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto
termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei
requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della
revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica
triennale sono quelli previsti dall'articolo 17.
3. I requisiti di capacità strutturale necessari alla
verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 18,
comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9, 10, 11, 12
e 13.
4. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori,
costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui
all'articolo 18, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo
medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e
importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di
attestazione, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi
dell'articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra
d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per
cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in
cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.
5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa
contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato
revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso
l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte
dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del
triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia
compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla
ricezione della comunicazione da parte della Impresa.
6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire
l'esito della verifica nel casellario informatico.»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 8, sono
aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per l’esecuzione dei lavori della
categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005,
al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le
classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa
deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione,
al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le
classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche
le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori
della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del
produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e
installazione degli stessi.»;
2) al comma 15, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la non congruità della
cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale
dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di
questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro
territorialmente competente.»;
e) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Consorzi stabili)
1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è
acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute
dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate
già possieda tale qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne
sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), della legge, è
in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno
una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3, la
qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di
sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due
classifiche.»;
f) nell'allegato A, nella declaratoria della categoria OS12,
dopo la parola: «Riguarda» sono inserite le seguenti: «, nei limiti
specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento
industriale,»;
g) l'allegato E è sostituito dall'allegato E al presente
decreto;
h) nella: «Tabella corrispondenze nuove e vecchie
categorie», nella casella: «qualificazione obbligatoria» relativa
alla categoria specializzata OS12, è inserita la parola: «SI».
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.