Illeciti Professionali - aggiornamento Linee Guida Anac n. 6 – Scadenza consultazioni 28 febbraio 2022
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato un documento destinato ad aggiornare e sostituire le Linee Guida n. 6 del 2016 “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c, c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”.
Il documento è aperto alla consultazione degli interessati che potranno far pervenire le proprie osservazioni mediante la compilazione di un modulo a ciò dedicato, reperibile al seguente LINK
Con tale provvedimento, l’Autorità prova a mettere ordine nella impervia materia degli illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice appalti, nell’ambito dei quali confluiscono una serie di comportamenti astrattamente idonei a rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità degli operatori economici.
Tra le novità si segnala la rilevanza data a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna di condanna, anche non definitiva, per taluni reati (tra cui rilevano reati contro la Pa, malversazione, indebita percezione di incentivi, ma anche interruzioni di pubblico servizio, turbata libertà degli incanti e di scelta del contraente, inadempimenti contrattuali e frodi nelle forniture pubbliche).
Sono inoltre da valutare anche i provvedimenti dell’Antitrust e le sanzioni comminate dalla stessa Anac.
Rientrano tra gli illeciti professionali anche gli inadempimenti, se definitivi, degli obblighi previsti dalla legge o assunti contrattualmente dall’aggiudicatario nei confronti di un subappaltatore.
La durata dell’interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all’accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) dell’articolo 80 è stabilita in tre anni a decorrere dal fatto che ha determinato l’esclusione.
L’esclusione dalla gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c) è disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato, che è ammesso a dimostrare le c.d. misure di Self Cleaning «entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la Soa».
Questo tipo di operazioni che includono ad esempio piani di formazione del personale, la promozione di azioni di responsabilità e/ o di sostituzione degli organi societari, devono essere valutati «con il massimo rigore dalla Pa».
Gli organismi di attestazione, ai fini delle valutazioni di competenza ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del codice, accertano, mediante consultazione del casellario informatico, la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa e valutano l’idoneità delle condotte ad incidere sull’integrità e/o sulla moralità della stessa in relazione alla qualificazione richiesta. Valutano, a altresì, l’idoneità delle misure di self-cleaning eventualmente adottate dall’impresa a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione di affidamenti nelle categorie e classifiche di qualificazione richieste, nonostante l’esistenza di una pertinente causa ostativa.