Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020 e n. 34 conv. con mod. dalla legge 17 luglio 2020 n. 77
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 117 del 20-5-2022) della legge di conversione del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 , entrata in vigore il 21 maggio 2022, diviene obbligatoria la qualificazione SOA per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il super bonus del 110% e ai fini delle opzioni di cessione o cessione di credito di tutti i bonus edili per i quali tale opzione è possibile.
In base all’art. 10 bis, ai fini del riconoscimento dei menzionati incentivi fiscali, dal 1 gennaio 2023 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata “ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
In alternativa, ma solo nel periodo transitorio di sei mesi che va dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, l’esecuzione dovrà essere affidata “ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
In questo ultimo caso la norma prevede che la detrazione relativa alle spese sostenute, a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione all’impresa esecutrice.
La qualificazione SOA non si applica:
a) ai lavori in corso di esecuzione alla data del 21/05/2022
b) ai contratti di appalto o di subappalto, aventi data certa, in base all’art. 2740 c.c. anteriore al 21/05/2022.