NUOVO CODICE APPALTI: Approvato il parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 21 Giugno 2022, N. 78, sullo schema di Decreto Legislativo recante Codice dei Contratti Pubblici (N. 19).
Entrambe le commissioni chiedono al Governo di concedere alle S.A. e agli operatori economici «un tempo ragionevole per prendere conoscenza e adeguarsi alla nuova normativa».
In tutto, le osservazioni formulate dalla Camera sono 87, dal Senato 97.
Con riferimento agli argomenti che impattano la materia della QUALIFICAZIONE SOA le Commissioni chiedono al Governo di valutare:
CONSORZI STABILI
1) l’opportunità di inserire tra le disposizioni una norma finalizzata a chiarire l’operatività del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualificazione dei consorzi stabili, ovviando alla difformità di orientamenti giurisprudenziali derivante dalla mancata attuazione dell’articolo 47 del codice vigente (decreto legislativo n. 50 del 2016);
2) sempre con riferimento ai consorzi stabili l’opportunità di introdurre un limite massimo al numero di consorziati che possono formare un consorzio stabile compreso tra 15 e 25 unità e di estendere le verifiche in gara, già previste sulle possibili cause di esclusione, anche ai requisiti di qualificazione minimi dei consorziati indicati quali esecutori dei lavori.
ILLECITI PROFESSIONALI
3) in relazione alle cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto, l’opportunità di coordinare lo schema di decreto legislativo con le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sugli effetti extra- penali delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. Ciò consentirebbe di non escludere dalle gare, per assenza di requisiti morali, le imprese che hanno patteggiato la pena;
4) l’opportunità di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell’illecito professionale, dandosi rilevanza a provvedimenti di carattere definitivo, o quantomeno di primo grado, e in nessun caso, invece, attribuendo rilevanza a provvedimenti di mero rinvio a giudizio o di applicazione di misure cautelari.
REGOLARITA’ FISCALE
5) l’opportunità di prevedere nei confronti degli operatori economici che abbiano commesso gravi violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, la non operatività dell’esclusione automatica in caso di richiesta di compensazione del debito tributario con i crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
PERIODO DI ATTIVITA’ DOCUMENTABILE AI FINI SOA
6) l’opportunità di stabilire a regime – e non solo in via transitoria –il periodo documentabile di 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione, allineando il testo dell’Allegato II.12 con la disposizione dell’articolo 100, comma 7, e in generale di apportare all’Allegato le opportune modifiche di coordinamento.