QUALIFICAZIONE SOA E BONUS EDILIZI - Circolare Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2023 n. 10/E
Nell’ambito del Decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), il Governo ha previsto con specifica disposizione (art. 10 bis) che per fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, in caso di lavori di importo superiore a euro 516.000, l’impresa appaltatrice (o subappaltatrice) debba essere munita di attestazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o di subappalto).
La norma, entrata in vigore il 21.5.2022, disciplina espressamente il rispetto dell’obbligo SOA con riferimento ai lavori in corso alla predetta data e per i contratti stipulati a decorrere dal 1.1.2023.
Per quanto riguarda la disciplina da applicare ai contratti stipulati tra il 21.5.2022 e il 31.12.2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una prima FAQ pubblicata sul proprio sito Internet, precisando che per tale ipotesi la “condizione SOA” (ossia o possesso di attestato SOA oppure stipula contratto per il suo ottenimento) deve essere acquisita entro l’1.1.2023.
Con la Circolare del 20 aprile 2023 n. 10/E (rinvenibile sul sito dell’Agenzia cliccando al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5187526/circolare+n.+10+del+20+aprile+2023+Cerificazione+SOA.pdf/fb5266b4-aaba-3eea-8e9c-fde5191afda2 ) l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sull’argomento, precisando quanto segue:
- LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 21 MAGGIO 2022 E CONTRATTI DI APPALTO O SUBAPPALTO STIPULATI PRIMA DI TALE DATA (AVENTI DATA CERTA)
- non si applica la condizione SOA
- CONTRATTI DI APPALTO O SUBAPPALTO STIPULATI A DECORRERE DAL 21 MAGGIO 2022 E FINO AL 31 DICEMBRE 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute
- fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA”;
- tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
- dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA.
- CONTRATTI DI APPALTO O SUBAPPALTO STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute:
- tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
- dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente.
- CONTRATTI DI APPALTO STIPULATI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
Con un’importante precisazione, e con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 10-bis, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.
Inoltre, per quanto riguarda i presupposti di applicazione della disciplina, l’Agenzia delle entrate ha precisato:
- l’importo dei lavori di € 516.000 deve intendersi al netto dell’IVA;
- nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.